i f- M-folg' 9 o3 Atti ima Ubali-: Istituto Veneto ih suiknzk, lkttkuic ki> akti. A imo aeendeuiiéo 1901-902 - Turno LX1 - Parte seconda. I « SETTLEMENTS » EUROPEI K I l’UI V ! LIMI l).|«iLl STRANIERI N ELLTìSTRKlfO ORIENTE dei, puoi.-. ENRICO OATELLANl s. c. (Adunanza del 13 luglio 1902) I PRIVI i, KG I I) K G 1 s I ST li A N ! E R I L L'Oriente e l'Estremo Oriente nello sviluppo dei privilegi consolari* 1 rapporti di diritto fra gli Stati di origine europea e quelli de IP Potremo Oriente, formano per più rispetti un gruppo distinto dalle relazioni internazionali fra i popoli di coltura europea e gli altri popoli di diversa civiltà. Quei due gruppi dì rapporti dif¬ feriscono infarti fra loro quanto all* origino ed allo sviluppo ri¬ spettivo, e quanto ali' intensità dei loro carattere eccezionale ed all' indirizzo attuale del loro ordinamento. Quanto all" origine, le immunità personali e i privilegi dì giurisdizione dei sudditi dì Stati Europei che, nei rapporti coi paesi non Europei del Mediterraneo, rimontano a! Medio Evo, hanno avuto soltanto nel più recente perìodo elei T età moderna, la prima occasione , 87. Ordrc du Consci I de la f «rande lire lagne dii 24 fèrrici' 1843 rélatif att commerce de la filine. (9) I « 5ETTLEMKNTS » EUROPEI ECC. 867 inaisi, secondo ti giudizio della Corte davanti alla quale fossero state riunite le prove del delitto. V' era poi prescritto che tutte le procedure iniziate in virtù di quest'"' ordine in Consiglio do¬ vessero compiersi, in quante fosse consentito dalle circostanze, secondo le forine della legislazione inglese. 1/ interpretazione adombrata dal governo inglese con que¬ st1 * ordine in Consiglio „ era poi confermata dal Trattato di com¬ mercio fra la (Iran brettagna e la China negoziato a Victoria, ca¬ pitale della nuova colonia inglese di Hong- Kong, nel Luglio 1843 da sir Henry Pottinger plenipotenziario inglese e dal gran man¬ darino Keytng rappreseli tante della China. (r), La pienezza dell'auto¬ rità nazionale sugli europei era affermata nel proclama disir Henry PotHiiger emanato il 22 Luglio 1843 ed amimi ci ante la stipulazione del Trattato, I sudditi britannici erano esortati a rispettare lo nuove stipulazioni, e sir Henry Pottinger dichiarava che avrebbe adottato contro i refrattari “ le più rigorose misure, e che se i suoi poteri attuali non autorizzassero eventualmente talune delle misure ch’egli credesse necessario d'adottare, si rivolgerebbe, per la approvazione del proprio operato, al potere legislativo della Oran brettagna E in¬ fatti gli articoli 12, 13 e 14 dei 'Trattato di commercio, riconoscevano esplicitamente la giurisdizione consolare, affermandola in modo o- sedusivo a favore degli inglesi in materia penale, ammettendo la cooperazione dell' autorità giudiziaria eliinese e di quella inglese nelle controversie miste di diritto privato, c riconoscendo così im¬ plicitamente la esclusiva competenza consolare nelle controversie della medesima categoria fra sudditi britannici. Trattavasi pero d’ un privilegio nuovo, offensivo delle prero¬ gative dello Stato chinese, ed atto ad eccitare nel popolo la dif¬ fidenza e T avversione contro gli stranièri. Questi sentimenti si manifestarono subito a Santoli, ohe fu il primo dei cinque porti aperto effettivamente al commercio europeo. La popolazione di quella città era la sola in tutta la China che avesse avuto nel più recente periodo di tempo una larga esperienza dei rapporti cogli stranieri ; sicché, meglio di ogni altra, poteva antivedere tutti i pericoli latenti nelle clausole d’estraierritorialità novellamente sti¬ pulate a favore di quelli. Vt contro quelle clausole particolarmente insorsero ì Oantonesi : sicché essendo stato, in quel torno di tèmpo, (1) AUrtons-.M urlami, Voi. vii. Due. 87, pag, 418-452. 868 e. càtellam (10) un chinese ucciso acci clen tallii ente ria un inglese, essi domandavano con insistenza òhe il colpevole fosse consegnato alla giustizia locale! 1 ), Ma orinai questa era una vana pretesa : il commissario imperiale Keving, giunto in tempo a ('antan, riusciva a calmare i! fermento popolare ; nò alla China era piu dato di ricuperare le prerogative sovrane che s* era indotta a rinunciare a favore deiringhilterm. Anzi questa ed altre Potenze dovevano ben presto determinare meglio ed estendere a proprio favore quelle concessioni destinate, per la clausola della nazione più favorita, a diventare inchina il retaggio comune di tutti i popoli di civiltà europea. Cosi avveniva per opera della Gran brettagna col Trattato supplementare ili llu-mon- sciai dell* 8 Ottobre 1848, degli Stali rutti col trattato di Wan- ghea del 8 Luglio 1844, e della Pianeta con quello di Wltnmpoa del 24 Ottobre dello stesso anno, I] trattato americano (art. 1 A. 24, 2f>. 26 e 29) mèglio d eterni imi va la competenza dei consoli e T estensione della giurisdizione consolare, e il trattato francese combinava i vantaggi stipulati nei due Trattati anteriori e ne aggiungeva di nuovi (v. spec. art. 2, 22, 28 e 27). Non era questa la prima volta che la Francia provvedeva alT istituzione di consolali in territorio chinese, nè che aspirava ad attribuire a tali magistrati larghi poteri di giurisdizione. Già iì 3 Febbraio 1776 (-) mf ordinanza del re decideva che sarebbe stato creato un consolato della nazione francese * a Gallimi et lieux eu dépendauts à F instar des Gonstds de la natimi fnmniisc rési daii ts auprès des Friiices rie la Parbarie Il primo console in un antico suhrf'carfjue della Compagnia di lle Indie cessata nel 1770, di nome Yacquelin. Morto costui nel 1782, il viceconsoli YieMartl prese il suo posto ; e, rientrato questo in Francia, fu sostituito dal de Guigne che fu Y ultimo ageittf a < binton . nè venne sostituito fino al ristabilimento di queir ufficio nel 1 829, Deve notarsi pero che questi consoli francesi erano tali soltanto rispetto al proprio governo ed ai propri eo:n nazionali che ne ri¬ conoscevano T atiDrità, mentre il governo oh illese, non solo non riconosceva loro il diritto di giurisdizione sui connazionali, ma non concedeva loro nemmeno alcun rieoiìose ime rito ufficiale oltre quello di capi d un gruppo di mercanti forestieri. ri) Douglas. China. pag. 235. London, Fisher (ovvio. ? stili. (2) Cordi or, Le# ongffye# de de tu- élabliwmnentx fmnt-ms don* fe> irhne orimi, pag. XXI1I-XXV, Paris, 18M>. 869 (11) I « SETTJiEMEXTS » EUROPEI ECO* Nel 1848, quando la Francia volle trar profitto dalle nuore re¬ lazioni formatosi fra la China e la Gran brettagna, essa aveva aCanton come Console, il conte di Ratti- Mentoli coadiuvato da un vice coirsele, da un cancelliere é da un antico prete delle missioni che fungeva da interprete- Fu appunto il conte Ratti- Mentoli che, scrìvendo all'alto Commissario imperiale dunose il 5 Settembre 1848 Q) gli domandava un documento che sancisse a favore dei francesi privilegi eguali a quelli accordati ai sudditi della Gmnhrettagna. il Commissario Keiying, che era lo stesso negoziatore del Trattato Inghilterra* rispondeva il giórno seguente con una lettera in¬ dirizzata al Mi lustro degli fetori francese Cìuizjot : ciré u les nègo- dante francais, faisuut le commerce ausai bien que Ics Anglàis, tious Imir aceordons les mèmes privi lògos que ces deriiiers et Les autros nations ont oblenus par suite de V approhatión de notro exeelfent emporeur. ff K con ima lettera del 10 Settembre lo stesso com¬ missario comunicava al console francese la nuova tariffa ed i nuovi regolamenti relativi alle relazioni com mereiaio prometten¬ dogliene un esemplare perche lo facesse tradurre “ ne^Unym- del- t* Oceano ( indentate, e provvedesse a farne la pubblicazione nel suo paese cosi che i negozianti francesi si trovassero in grado di conoscerli e di osservarli, Aggiungeva il commissario che Si es¬ sendosi ottenuto dagli agenti degli altri paesi il consenso alle di¬ sposizioni relative ;il contrabbando^ alle frodi consumate a danno del pubblico erario* alla fissazione del corso della moneta, od alla Confisca delle merci, il console francese era tenuto ad obbli¬ gare i negozianti suoi connazionali ad osservarle per evitare in appresso ogni argomento di attriti o dì litigi „ Così implicita¬ mente si riconosceva, col trattamento della nazione più favorita a profitto della Francia, anche T autorità dei consoli francesi sui propri connazionali. Ma queste non erano che promesse unilate¬ rali analoghe alle antiche capitolazioni. La Francia insisteva per la stipulazione di mi regolare Trattato: e, tre mesi dopo gli Stati Filiti, riusciva a stipularlo a VVhumpna il 24 Otto!) re 1844 (-1 ottenendovi* come le altre due Potenze, facoltà (art. 4) di nomi¬ nare consoli od agenti consolari nei cinque porti aperti u pouf v (l i Martcns-Mui harth X, Ih Voi. V, Por. 56, pag. 586-540, (2) Marte as-M urlami. X. R. Voi. VII. Due* dii, pag. 481-568. 870 E, CATEMjANI (12) traìtor les affàiTés rélatifes au'x nigocmnts, et veillcr à ce <|iie les ròglcuients soient strictomont observés. ,* Nel trattato ili W hampoa erano coti iH cali assai meglio clic nel ] >ri ni o trattato inglese e in q nello stesso -americano, i nuovi privilegi consentiti dalla China agli stranieri, dimostrando come la legazione francese avesse saputo approfittare del F esperi em-a dei negozi ai ori che r arcano preceduta V). I primi negozialo ri inglesi, dominati dal desiderio di terminare la guerra c di arrivare ad una soluzione sod¬ disfacente, e paghi d'aver ottennio In cessione di I long- Kong clic dava toro una ottima base di operazione per la l'influenza britannica iu China, si erano limitati a consacrare nel trai taro di Nanking taluni principi! generali e fondamentali, completati poi eolia convenzione co min orciàie e col trattato supplementare dell* 8 Ottobre 184:1, I negoziatori dogli Stati Uniti, stipulando in piena pace e non al termine dima guerra* il Trattato di \V anglica. aveatìò potuto otte¬ nere, come si è accennato* gualche risultato migliore, lai trancia, che non area guerreggiato colla China ed era nota al plenipoten¬ ziario ehmese come * un des premiere Ktats de TEurope qui ftiit depuis troia stè(ÉÉ le commerce uvee notte Empire ,,, poteva or¬ tenere di piu perche * entro ces deux Empires ont consta .n imeni regnò la pàix et I’ ami fin : jamais de dissensione point de sujets de Htige, pas de discorde e perche r ìm negociarits fraiu;ais ont constami meni obsorv e. dans le-urs affai res, un esprit d ont re exempt de tonte confusimi* et lem condili te s*est toujours reglée sur Ics lois et la just ice „ (-), Perciò i francési poterono meglio determinare i privilegi che ad altre unzioni erano stati concessi ed ottenerne anche di nuovi, come ad esempio, quel lo di istituire scuole (art. 22) e di vendere ogni spècie di libri francesi, fari, 24) che, abilmente interpretati* diedero modo alla h rancia d assumere poi in China quella stessa parte dirigente nella protezione del hi Chiesa cattolica che da tanto tempo già rappresentava in fl urchia. Il plenipotenziario francese Lagrime clic uvea firmato nel ] 844 il trattato di Wharnpoa insième col commissario della China a bordo di una nave francese, procedeva Fanno seguente in ter¬ ritorio chili esc allo scambio delle ratifichi** compiuto coni grande ( 1 ) Jn nt v ì a l dm I > éb a / * , 2 Ma rz u 1 845. Martnis-M mìni Vi I . X , I F Voi. VII, pag. 407, 40ìF [2) Lotterà del (' in issano I m penalo Ky-ing wl ministro degli Eslcri francese (uiizoL I. e.. Voi. pag. >57, i « SETTI /l'IMliN'l'S » li UKD l’ HI KCr. 871 (Hi) solennità irei palazzo di un grande dignitario delPimpero ad Hu-Mau (bolèto delia Tigre). Pareva che una epoca nuova di amichévoli rap- porti si inaugurasse fiala China e l’ocftiileiite.; e la China considerando i nuovi trattati corno una reciproca garanzia di fruttuosi rapporti commerciali e non come un primo stadio del suo sfruttamento a solo profitto dell' Europa, accoglieva con favore i nuovi amici e fra questi sopratutto i Francesi che sembravano dare le maggiori garanzie di disinteresse politico. Sicché iì plenipotenziario francese, dopo aver descritto nel suo rapporto del 28 Agosto 1845, la ceri¬ monia dello scambiò delle ratifiche, e le onesti1 accoglienze che uvea trovato presso gli ospiti e presso gli abitanti della contrada attraversata, concludeva : * (7 est ainsi (pie 7 est tern linee nette dendere eiifcrevue aree nos exeellenfcs ( -hmois ; uous eonservorons d' eux un bon et durable souvenir. Eh nous ret irati t-, ils notts ac- eabbmt de leurs temoigimges dafteolion, leurs canons nous sai iient, Y orchestro cric des notes discordante^, Y esco i te et la fonie sur notre passage semblent animees des meilleurs sentimeli ts n (' ). Tuttoc io dimostra che non la residenza e I atti vità economica degli stranieri, e nemmeno le immunità giurisdizionali equamente fatte valere, hanno provocata. Y avversione del popolo chinese per i forestieri, ma bensì 1' interpretazione iniqua delle clausole fa¬ vorevoli agli stranieri e lo sfrutta iti mito sistematico di un grande impero a profitto (Vuna infima minoranza venutavi d'oltremare. Di questo sistema giuridicamente condannabile e forse errato anche dal punto di vista politicò ed economico, tutti gli Stali d 'Europa si son resi colpevoli nei loro rapporti con tutti gli Stati dell'Estremo Oriente. Così, mentre nessuno Stato e obbligato a lasciar stabilire consolati stranieri in ogni parte de! proprio territorio, le Potenze europee continuarono poi ad imporre alla China 1' apertura di nuove località, badando solo al loro vantaggio ed alla loro conve¬ nienza; e ia Francia col trattato stipulato, col Siam il 30 Ottobre 1893, arrivava perfino a riservare ni proprio solo arbitrio la deter¬ minazione del numero e della situazione dei consolati francesi nel territorio siamese, ed obbligava il governo del Siam a dare in ogni caso le località necessario per Y erezione di tali consolati. E mentre i privilegi largiti agii stranieri coi primi trattati erano già troppo estesi per non tornar dannosi alla sovranità territoriale ( 1 ) L. Voi. VII, pag. 440. 872 K, 0 A TI" LI. A X I (14) o) e in quello alighe coreano dello stesso anno U), quantunque il valore pratico della clausola fosse molto diminuito dalUabbandonare il giudizio della sufficienza di tali riforme al solo arbitro dell' altro contraente, U) Dell' effettiva abolizione dei privilegi eccezionali degli stranieri e della giurisdizione con¬ ni Art. 5 ultimo alinea del Trai rata fra In Corca o gli Stati l iiiri ilei '22 Maggio 1882: It is hovvever nmtuaHy agreed between thè high contrac- ting Power a tluit whenever thè King of Chosen shall flave so far modifhd and refonned thè Statutes ami thè judmial Procedure of li i s kìngdum. tbaU ih thè jìrigmmf of thè l ruttai Shtfts. r In *y emtfVi mi to rim hnvs ami course of justiee in tire United States, thè nghr of exrcrrirurml j n risii i - tion over United States ci ti zeus in Ufiosen shall he ubnndoned, and thè- reafter United States eitizens, wlien w i t h in Ile- liniirs of thè kingdom of Chosen, sfinii he subjert to rim jtirisdiction of (le- native a m borii ics* (2) V. la pri ma delle Dichiarazioni annesse al Trattalo anglo-coreano del 25 Novembre 1883 ratificato il 2n Aprilo 1881: Witll ndorence lo art. 3 of thè Treaty (giurisdizione consolare) ir is tlmrehy de dar ed tliat thè righi of extra-torri tortai jtfrìsdi climi over British subjeets in Corèa granted by this Trenty. shall he relinquished wlien. in thè jurh/tmnf of thè Unii*]} Goeernìtimt. thè bnvs and legai procedure of Corca shall liave beo» so far turni ified and relormed as fo remo ve thè objeqtions udì idi now exisf to Britisfi subjerts being piami under Corono jurisdrction. and Curean judges s 1 1 h ] I bave attaim d simi- lar legai qualìficiifioris and u siini lai* indepp/ndont position as r finse of Bri ti sii Jndges. „ (3) Ciò non può dirsi del Protocollo siamese-giapponesi* del 25 Feb¬ bràio 181IH nel quale sono dot ormi nate (art* I) certe condizioni, verificandosi le quali (nuovi codici e nuovo ordinamento giudiziario^ d regi . ecce¬ zionalmente favorevoli? dei Giapponesi m i Siimi dovrebbe cessare, ed è stabilito (art, 3) clic ogni controversia ridati va all’ interpretazione chd Trattato debba essere decisa da una commissione di arbitri. 873. (15) f « SMTTLJ’iMl^N'PS >> BITItOPKl EOO, solare riusciva poi ad approfittare soltanto il Giapponi1, elio, ì un¬ giti unito preparati gli elementi eli tale riconqiifetu dolio attribuitegli sovrane, con pili di trenfamii di rii orme, riusciva ad iniziarla poco prima della guerra colla China mercè il Trattato colla (tran brettagna del ICf Luglio 181)4. è la completava dopo la pace di Sh'imonosaki stipulando accordi analoghi cogli altri Stati (']. a Giurisdizione consolare nelle controversie personali e mobiliari fra stranieri lai giurisdizione consolare nei rapporti fra connazionali eu¬ ropei non era esplicitamente ammessa, come ho notato, dal Trat¬ tato di Nanking, ma in questo senso erano iute r prò tati i termini deir alliccio 2 di quel Trattato (-), e quella concessione risultava poi implicitamente dalla clausola dell’ articolo 13 del Trattato di commercio augl^ehinese del 1843, che attribuiva competenza ai consoli inglesi anche nei litigi fra sudditi inglesi e chinesi. Tale era V intendi riunito della notificazione governativa britannica che accompagnava la pubblicazione in China di quel Trattato di com¬ mercio e che designava intanto mio speciale agente consolare al¬ ni Trattato di commercio o di navigazione anglo-giapponese del 16 Luglio 1894 ratificato a Tokyo il 25 Agosto ! 894 : Ari. 2(1 The preseli t T ready diali troni Mie date it coirne imo force, [art. 21. The prcsent T rea tv sii all noi tali e elìdei uni il al least fi ve years after its signature. Ir shall come in tu torre one year after ITU Imperiai Tapauese Afajesty’s tiovernment -diali have given noti ce lo Iter Bri tali nic Mjy&sfcy’s Govern¬ ment of its wìsh fro have thè sanie brought iato opere l imo Sudi natica may he given nt any timo after thè expiration of tour years troni thè date, ihereof.l tic substituiled iti place of rive Oonvenlhms eco. |rufti i trattati anteriori | and troni thè samo date sodi Tonvent ìmis, Treaty eoe. shall ce a se lo he binding, ami. in co ]i seque noe, thè j li risei ioti on fhen exér- dsed by Bcitish Oourts in Jsiparu and :iìl thè exeeptional privi logos, exemptions, and immuni tics then enjoyed by Brìtish subjeets, as a pari of or apparteriaut to sudi jurisdietion, slmll àhsolutdy and without co¬ lico censo ami determino. and tliemiftcr all sudi jurisdietion stilili he assmmd and exerdsed by .Japanese -Oourts. * (|È V. pag. 8, 874 K. ( ATKhhAM (Hi) r esercizio delle funzioni guuliziarie ([) nella circoscrizione del porto di Cantori. La giurisdizione consolare brittamca in China era poi, per diritto inglese* conforme agii * Orders in Oouncil „ del 1838 e del 1843, secondo i ijuali, al governo dei sudditi britannici in China ed in mare a non piti ili cento miglia di di¬ stanza dalle roste chinesi, si dovea provvedere come se quelli si fossero trovati in territorio dipenderne dalla corona britannica (-). La competenza dei magistrati inglesi nei giudizi fra inglesi o stranieri d'altra cittadinanza, era subordinata avarie condizioni* e modalità {*), ma nei rapporti fra inglesi, era fin da principio con¬ siderata, a termini del diritto inglese, come assoluta. Ma intanto quella competenza dei consoli inglesi nei litigi fra i loro connazionali, che derivava loro Ih* usi dal diritto positivo delia frmobrettagna, ma della quale essi non potevano perii pro¬ fondere il riconoscimento da parte delia China se non per una interpretazione molto larga del Trattato di Nanking e della suc¬ cessiva convenzione commerciale, acquistava, anche in confronto del governo ehinese., una piena legittimità per effetto dei Trat¬ teti stipulati dalla China con altre Potenze, e della clausola dell'articolo 8 del Trattato supplementare miglo-ehinese dell’ 8 Ottobre 1843. che di quello nuove stipulazioni assicurava tutto il) u . Wjfli fin* vi) Art, li. V. Il erri loia I. e., pag. 257 e segg. (7) Art. 12, V. Herstlett I. e,, pag. ,m (8) V. Herstlett I, o... art. 7 <* 20. k 876 E. OàTELTitìB (18) ilei 26 Ottobre 1866 ('), coll' Austria del 2 Settembre 1866 (-), col Perii del 26 Giugno 1874 db e col Brasilo del :i Ottobre 1881 ('). La giurisdizione consolare sul nazionali diventava in tal guisa un eie mento sempre più comune del diritto degli Europei e degli Americani in rii imi. E non in Chimi soltanto, nm in tutti gli altri Stati dell'Estremo Oriente, Così già nel trattato anglo-sia¬ mese del la Aprile ìSati pb era disposto che * thè Siamese au- riiorities wilì not interfere in questions whicli ouly coueern thè subjects of Her Rritannie Majesty „ : ed una convenzione del 22 Novembre fra quelle due Potenze provvedeva alla registrazione dei sudditi deirimpero britannico nei consolati britannici del Siam, ed alla detenni nazione delle categorie di persone che possono a- vere e conservare il titolo alla cittadinanza britannica risiedendo nel territorio siamese (°), Lo stesso è stabilito, quanto alla giurisdizione, dal Trattato anglo-coreano del 28 Aprile 1884 ('), e per elleno di esplìcite disposizioni e della clausola della nazione più favorita, c ora di¬ ritto connine in Corea, eond era in Birmania fino alla annessione di quello Stato all* impero britannico. Nel Trattato italiano colla Birmania del ii Marzo 1871 si era anzi adotti una fo mia di giu¬ risdizione consolare ed una clausola di reciprocità, die rivelavano nei nostri negoziatol i una troppo scarsa conoscenza del diritto partico¬ lare vigente ormai in tali rapporti in tutti t paesi delF Estremo Oriente. L1 articolo 6 sottoponeva le questioni che fossero sorte fra italiani in Birmania alle autorità birmane lasciando perù alle parti la facoltà di appellarsi all' ufficiale consolare che avrebbe giudi¬ cato in modo definitivo. Via i articolo 7 ripeteva In medesima clausola anche a proposito dei Birmani in Italia, creando cosi nel nostro paese lo straordinario fenomeno d' una giurisdizione con¬ fi) Art. 15, V. Rerstlett 1. e., pag, 232-240. (2) Art. 0 c 40. V. tìerstlett L c.. pag. 103 c segg. m Art. 12, V, Herstlfett L c., pag, 265-272. (4) Art. I e ig V. HersrlHi I. e., pag, 121 e segg. (5) Articolo 2. (6) V. Chronwlé- and fMrèctor// fòt' ('/Una and da pan. Hong- Kong, 1002, pag. ITO, III. (7) A ri. 6, 3, Jurisdiptìon over thè persona ariti prò pony of Br if ish subjeers iti Corea sii all Ite vosted exdurivriy in tire duJy auliiomod Britisli J udi ci al autliorities ....... witlmut thè ifiberveiitìou of ihe Cu- remi autliorities. 877 (10) I « S KTTI'j E ME NTS » liUlìOP l£ I KOC. solare. Ma prima dello scambio dello ratifiche, il governo italiano avvertiva 1* equivoci avvenuto, e la disposizione dell' articolo 7 era sostituita, nei riguardi dei Birmani in Italia, eolia clausola della nazione piu favorita. Bini prova del la verità [leiraflennazione che la giurisdizione consolare, contenuta in giusti limiti e sceverata da abusi nella sua applicazione, non ripugnava agli Stati dell' Estremo Oriente, si ha nel ratto che essi imitarono le clausole dei Trattati stipulati coi popoli d'Europa e d'America, anche nelle convenzioni stipulate fra loro. Il Trattato chino-giapponese del 13 Settembre 1871 ricono¬ sceva la giurisdizione consolare (*) e, a differenza dei trattati cogli Stati d'Europa, la ammetteva con piena reciprocità (-), Pù soltanto venticinque armi più tardi che il Giappone uniformò le proprie relazioni colla Giuria a quello degii Stati europei assicurando ai propri consoli la giurisdizione in territorio chi uose p) e negandola ai consoli ehi itesi nel territorio del Giappone P)< Nello stesso modo (1) Ait. IL Resiliente al porta lo sub tuie io con salar authority, not 10 mìopi costume of Mie country, norqhtam locai rogislration, and com¬ peti’ at loca! exazmnatious. (2ì Art, H. tu idi suits in whicb fhey (thè CousuPs natimi» Is) are thè onte partici i he nmifei in dispute hejng money or proporti it will fall io slie t'onsul lo adjudicatc accordiugf to thè law of i ts owu State. V. 11 ersi loft 1, c-, pag. 240-24(1. IH) T rea tv of Coni merce ami Navi gali ori ni ad e at Pelei ng July -31* 1 mi Ari, 3, II. M. thè Eni perni' of .lupai) may appoint Uonsuìs eie. T li esc ofliècrs shall he irealed witii due rospoct by thè Oli in esc Anthorities, and tliey sleali enjoy alì thè àttributes, authorÌty1 jurisdictioin privi logos nn<\ im munii ics vvliich are or may heroafter lì cxtended to snudar of- fìcers of thè natio n must làvoured in dieso respeets, Ait, 20. Jo ri sdi etica over thè persOns and property of Japancse sub- jmUs in China is reserved exehisively to thè duly authomed Japaneso authoritiosy who shai I bear and deter mine all cases brought against Japarièse sub j ects or pmporty Ivv .lapanese subjects ...... . without thè intnrvcn tieni of thè Giti uose autliority. (4) Art. ;i IL M. thè Kuiperor of China may appoint Consulti et c. to io si de in Jupan where Oonstils of other nations are or may he reafter be admttted, and, smtiny in thè mailer of jttfédietion m rmppct ófChmese s ff ki rrf s tn 1 4 Pf *op e i iij in J 1 1 p mi, / 1 ■hich te i res ej r ed to ih e J a pan ew / ? t di- f ini ( ourt.% they slì-a.ll enjoy thè riglits and privileges that aro usuaìly ae cord ed to sudi olficers* 878 120) Fi- OATÈLLANI il Giappone ha regolate nel 1898 le proprio relazioni eoi Siam £*), e fin rial 1870 avea regolate tiéologiineiite (pelle eolia Corea (*). Dal cieoEpsciimento della giurisdizione consolare noi rapporti fra stranieri della medesima nazionalità, derivava logicamente lo stesso riconoscimene nei rapporti fra stranieri di nazionalità diversa. Tale concessione infatti ora già esplicita nei trattati di \Y anglica (ari. 25) e di YVhampoa (art. 28) (;■*), e simcessivaimmte veniva man inano ripetendosi in termini analoghi nei più recenti rapporti convenzionali fra i popoli occidentali e quelli dell’ Estremo Oriente. Così era nel Trattato chino-svedese del 20 Marzo 1847 {*), in quello di Tientsin stipulato dalla China cogli Stati Cnitì il 18 (riugno 1858 : (1 2 3 4 * *) in quelli colla Prussia del 1861 C) colla Danimarca del 1863 (7 8 9), colia Spagna del 1864 (art. 12), col Belgio del 1865 (*). coir I talia de! 1 Sfili (art. 15), eoirAustria del 186fl(avs franger, il uest pna nr- temrìre de s* adressorà mi officici- t-hi noia *. Martens-Murliurri- X. H. Cj!. VIP pag. 443 e m — Cfr. art. m del Tratt. tì uneo-ohiimsò di TieMsm del 27 giugno 1858. (4) Art 25. Cfr. art 25 del Trattalo di Wanghrm. 15) Art 27. Cfr. art. 25 del Trattato di W anglica, (81 Art 89. Cfr, colfart 09 del Trattato IVtinuo-di illeso di Tienisi tt 1858. (7) Art, 15. (8) Art. 20. (9) Art. 40. Cfr. il Trattato colla Danimarca, art 15. (10) Art 14, ah 2. (11) Art 11. (12) Art, 8, l, (18) Art. 20. (21) 879 I << SEXTLEMEXTS » EUROPEI ECG. dell’autorità giudiziaria del convenuto* Era tutto un microcosmo di diritto internazionale privato suscitato nei porti oli mesi aperti al com¬ mercio europeo, dove tutte le regole delle leggi europee circa i diritti degli stranieri, la competenza, I’ applicazione delle leggi civili e la esecuzione deile sentenze, trovavano l'ima in cospetto dell’altra mi medesimo territorio. E a tali rapporti i singoli Stati dovevano provvedere con disposizioni introdotte nelle rispettive leggi e nei regolamenti consolari, o con provvedimenti particolari* La (Srran bret¬ tagna vi provvedeva ottimamente determinando, con vari! “ Qrders in (Jouncil,, a quali condizioni imo straniero sarebbe stato ammesso ad agire contro un inglese davanti le Corti britanniche, come si sarebbero dovute ammettere e regolare le azioni ricco venzionali, e (pali garanzie dovesse fornire lo straniero del rispetto della even¬ tuale sentenza e delle condizioni materiali della sua esecuzione ( 1 2 ) Ma tiittocib non offende gravemente uno Stato che non abbia un concetto della sovranità, e del suo contenuto e delle sue funzioni, corrispondente a quello che prevale in Europa* La suscettibilità di quello Stato comincia ad esser ferita, perchè son lesi e mi¬ nacciati i diritti e gli interessi dei singoli sudditi suoi, quando, anche nei rapporti giuridici relativi a questi ultimi, si voglia at¬ tribuire una parte preponderante alla giurisdizione consolare. E ciò appunto si è voluto fare dagli Stati di coltura europea nei rapporti colla China, estendendo, anche nei processi misti, forbite della giurisdizione consolare oltre il massimo limite raggiunto da questa nell" impero ottomano. 4, La Giurisdizione consolare nelle controversie tra stranieri ed indigeni Il trattato supplementare anglo-chinese doli51 8 Ottobre 1843 provvedeva ad organizzare la reciprocità dell' assistenza giudiziaria ai sudditi eh mesi e britannici nel territorio (dunose e in quello della colonia ili Iloug-Koug 0, Ma nell' organizzarla poneva già (1) The China and dapali Order in Comici I L 881, art* 47 a, c, v, fog\ Tlrn China, J a. pan and Corea Order in Otturi ci 1 18B(>, art. 2. V, Chromde and i) ir erto ri; eit, pag, 223 e 229. ( 2) M arte ns- M urbani , N , R. V oh Y , pag 598, 599 . T cattato s u pple meli- 880 E. CàTELIiANI (22) la China in condizione di interiorità alla 0ranbrettagna. Infatti attribuiva alle autorità britanniche di HongriKong, sia «.{inulto al procedimento giudiziario contro sudditi britannici debitori di chinasi colà riparati dal territorio dunose, sia quanto alle con¬ dizioni relative alle prove dei loro debiti contratti in territorio chiuese verso indigeni, ed alle prove che dovevano prodursi della esistenza e della sussistenza dei debiti stessi, una pienezza di poteri che non era attribuita con completa reciprocità alle au¬ torità chinasi nel loro territorio, I /accordo del 2f> (ri ugno 184:1 (die ebbe fra i due paesi valore di trattato di commercio, e che entro in vigore il 27 luglio dello stesso anno, conteneva le prime regole relative alla giurisdizione nei processi misti fra sudditi dei due Stati, derivanti da con* traverste sorte nella medesima località dell' impero. En tale rap¬ porto era pur attribuita all autorità consolare britannica una com¬ petenza eccessiva in cospetto dogli evidenti diritti della sovranità territoriale i e ciò tanto nel caso «lei litigi eventuali fra marinai inglesi e sudditi cliinesi in ogni località consentita come anco¬ raggio alle navi britanniche (M, «pianto nel caso «li controversie tare eco. Art. la. 8e «tei sudditi chili esi. recandosi ad Himg-Kmig per de- d [curvisi al commercio. vi contraessero debiti, sj provvederli ad «vigere f] rimborso di quei debiti col mezzo delle Corti di giustizia inglesi dì «pud la località; ma se il debitore eh mese tesso fuggito o tesse nolo ch’egli posse- desse proprietà mobili od immobili in territorio eh in esc, la regola stabilita dalla quarta clausola «lei regolamenti generali del eoimimreio (abolizione della solidarietà dello obtdigarioni dei negozianti cliinesi dòma località) sarà applicabile a questo caso speciale, e, su domanda dei consoli britannici e (V accordo con loro, le autorità cliinesi dovranno fare ogni sforzo per¬ chè giustizia sia resa fra le parti. fri. applicazione «le Ilo slesso prin¬ cipio;^ se un negoziante britannico contraesse debiti in uno dei porti du¬ nosi aperti al coumi orcio straniero, e successi vìi meni e i uggisse ad Hong* Kong, le autorità b rito» biche, non appena ne avranno avuta domane In dagli ufficiali governativi chinasi, e sarà, stata loro comunicata mia enu¬ merazione di quei debiti colle evidenti prove della loro sussistenza, apri¬ ranno unii inchiesta su tali reclami, e se H giudicheranno fondati, obbli¬ gherà uno il debitore a (larvi soddisfazione fino n I hi concorrenza di tutto il suo avere. (Ij Trattato di commercio. Art. 12. V. Race. Oit. Voi V, pag. 182: At any placo soleored ter thè anelo) r^ge of thè tìngiteli merchaiit-ships, firn re uiay he appoinféd a subordinate uonsu&r officer of approvai good con due t to exercise due control over thè soamen and others. He must uxori himseJf lo pre vent quarroJs hefween tire EngSfeh scarne ri nini uà- (23) I « SETTLEMEXTS » EUROPEI ECO. 881 che fossero insorte fra sudditi ehinesi e negozianti britannici re¬ sidenti nei porti aperti al commercio straniero. Alla risoluzione (li tali ultime controversie così provvedeva I' articolo XIII dello stesso Trattato di commercio : ‘ Ogniqualvolta un suddito inglese abbia ragione di reclamo “ contro un chinese, dovrà anzitutto presentarsi al proprio conso* “ lato e specificarvi il proprio reclamo ; il console dovrà allora “ esaminare a fonilo la controversia ed adoperarsi a di rimeria a- " mi eh evoluì ente. Nello stesso modo, se un chinese avesse nrgo* • mento di reclamo contro mi suddito britannico, il Goitsplc vi “ porgerà ascolto egualmente e procurerà di accomodare in via “ amichevole il litigio . Se malauguratamente insorgesse una con- “ traversia che il Console fosso incapace di conciliare, egli richio- “ darà allora [‘assistenza. di un ufficiale chinese, così da poter esa- i! minare insieme ia questione e deciderla secondo te regole del* “ 1' equità, „ Così si dava alla rappresentanza consolare britannica in China una autorità eccessiva, immediatamente contraria ai diritti della sovranità territoriale, e potenzialmente lesiva dei diritti d’ ordine privato dei sudditi ehinesi, e degli interessi loro e dello Stato mii appartenevano. In territorio chinese un' autorità straniera era dichiarata runica competente a tentare la conciliazione : cd a quella doiea rivolgersi da prima l'attore, fosse questo straniero o suddito dello State. Quando il litigio non si fossi1 potuto conciliare, la magi- s tra tura chinese interveniva : ma non di propria autorità e per di¬ ritto proprio ed esclusivo, nemmeno quando il convenuto fosse stato un chinese. Vi interveniva, anche in questo caso come in quello di un europeo convenuto da attore ehinesi'. quale ceope- ratriee della magistratura consolare e per iniziativa ed in seguito ad invito di quest- ultima. T’1 questa magistratura mista sedente in territorio chinese per giudicare di obbligazioni sorte nello stesso territorio, non doveva applicare, secondo le regole generali del diritto, la legge territoriale chinese, e nemmeno, secondo una re¬ gola eccezionale (dm pur non sarebbe stata senza argomenti di difesa, la legge esplicitamente o tacitamente preferita dalle parti livos. ibis beiiig nf tlio utmost importatine. Starnici anviliing oi‘ thè kiml unfortunn.trdy talee place. Ini will ia li kc marrnev do bis best to arrange il amicably. 882 E, CATELLA*» (24) o quella del convenuto, ma beasi le regole dell ' equità. Xò è dif¬ ficile comprendere come, nella coopcrazione di due magistrati di cosi diversa origine e di così diversa coltura, il criterio informa¬ tore di tali regole di equità non potesse riuscire sempre uniforme; e come, dato H odi vizzo assunto dalle Potenze d’ Europa nei loro rapporti colla China, e la parte preponderante elv era assegnala all' ufficiale consolare in tale procedura relativa ai processi misti, il criterio di equità dell' ufficiale consolare dovesse finir per pre¬ valere sempre, anche quando si fosso trattato di un convenuto oliihese e pertanto di un caso di evidente ragione di prevalenza della legge e della competenza territoriale* La disposizione suaccennata del Trattato inglese om riprodotta in quello francese di Wbamp.oa.deI 1844 ('), colla dìlferenza ohe, in¬ vece del solo criterio dell' equità, era prescritto al tribunale misto di giudicare “ sui vani la justice et 1' éqiufcó „ ( ')- Analoga era la forma del Trattato elutiese cogli Stati I ndi del 1858 (n), la quale (lj ArL 25. Cfr. art. 10. Si des ehinuis dev ìcmieui debiteurs de eapì- taines ou de negocìauts frampjis et lenr Ioni tfpmuvurdes perle* . Ics lTam;ais . dovronl m fai re pari k lem* Consul. qui en do nuora retu¬ rn mi.icatton à rautorité locale; et rudle-eù npi’ès avoir ex amimi fa Hai re, fera sés (sporta polir contiti imi re Ics pri'vcuns à sa ti sfa ire ji lenrs enga¬ gement* sui vani Ics Ì$|s, . Si dea Francois trompaieiu dès Oiinois, mi ne lenr payàient pas Ics imi rehandises, le Cmmut frampds s? effimera de la mèuie maniere de reintegrai Ics (liiimis. (2) Cfr. Part. 85 del Trattato Ira neo-chi uose ili Tientsin del 1858, dove si ritorna alla formula inglese, accennando al solo criterio di equità; e la versione dello H ersi le il deìTart. 25 del Trattato di W anglica L c. (8) Al l. 28. Ifeonrroversies arise ber ween col izens of thè Tn iteri States and subjCits of China, whicli .cattilo I he arniciibly setrled otlierwise. thè sanie si io II he ex ambi ed and decidui] contormaldy io justice and esjuity by thè nubile office rs of thè two nations actìng in eonjimefion. Anche in questo trattato era d’ altronde attribuita preponderanza al latito r ita consolare su qudlk indigena, perde: Io stesso articolo 28, mentre stabiliva ohe mi cit¬ tadino americano, se doveva indirizzare commi icasdpni alle autorità chi¬ nasi, non lo potesse lare che col tramile del proprio console, amnmttevn d'altronde che a quest* ultimo un suddito chiuese potesse indirizzarsi an¬ che dirottamente danti ime se [tanto notìzia alla magistratura locale. 1/ar- ricolo 24 stabiliva che iì creditore1 americano dovesse agire per il ricu¬ pero del suo credito presso ['autorità locale col mezzo del proprio Console, mentre per il creditore ehine.se si disponeva che potesse rivolgersi diretta- mente al Console americano o citare senz'altro il debitore americano da¬ vanti al tribunale consolare di quest’ ultimo. Cfr, t’art, 24 rie! Trattato X « SETTLFMBXTS » EUROPEI ECC, 883 non faceva che riprodurre quella già adottata dall'articolo 24 del Trattato di Wanghea del 1844, e ch'era stata già riprodotta nel Trat¬ tato colla Svezia e Norvegia del 1847 (J). La stessa soluzione pareva adottata, quantunque con una formula molto più vaga, dagli ar¬ ticoli 2 e 7 del Trattato colla Russia del 25 Luglio 1851 per regolare il commercio fra ili {IvuldjaJ e Tarbagatai (Tchugmchak). 1/ articolo 2 infatti dispone che,.,.. " un càs de eollìsion elitre les sujets de rune et de l'autre Tuissauce, chacun de ses agente (-) deciderà selon toute justiee ics affaires do ses natioimux, (#). E secondo l'articolo 7 . u en cas de hrouilleriesj de contesta¬ ti ons ou autres incidente de peti d' importance entro les sujets respectifs, le con sul russe et le Ibnctionnaire chinok, rio ut il a óté fait mentimi plus haut, apporteront tous teurs soins a la dé- cision de I' affaire Nel trattato russo-chi uose di Tientein del 13 (li ugno 1858, lo stesso sistema era esteso a tutti i rapporti giu¬ ridici fra sudditi russi e chinesi nelle località aperte della China, dall* articolo 7, secondo il quale “ tonte affaire elitre les sujets russe? et ehinois dans les porte et vii les ouvertes, sera exaininée par les aut-oritós eh inni ses de concert uvee le consti! russe ou f agent qui repnkente P autorité du Gouvernemeiit russe dans 1' endroitv „ 11 trattato russo del 14 Novembre 18(40, che aveva una glande importanza politica In quanto determinava le frontiere orientali dei due1 Stati e iacea progredire lo stabilimento della Russia sul Pacifico, regolava anche il commercio continentale in tutta quella regione e specialmente fra Kiaehta, Tech ino, Erga e Iva Ig a n , Era inoltre proclamata completa libertà di transito e di commercio lungo tutta quella frontiera, ed era attribuita ai russi la facoltà illimitata di penetrare in ('bina a scopo di commercio, purché non si riunissero simultaneamente in numero superiore ai duecento nella medesima località „ (4); di \V anglica ilei 184-1, scemi do il quale in tali rouiun inazioni Ik/doneni- imncdim ia dell’ autorità nazionale di chi nc prendeva V iniziali vm ma pattuita nei due casi con piena reciprocità. (Il Art. 24, IlersdetL op, e il., pag; 380-384, ìli Art, 4. Les niarcluind russes allaut scita Ili {Kuldjaì soit à Tar- bagafcai (Ikliugurdiak ) seront aàBom pagri os d’un syrnlic f Km avuiibuska J. (3) Me rat loti 1. cM pag, 30Ó-300. (4) Àrt. 4 e 5* llersl lefcfc L yag* 320, 22 L (Jp^dior, ìlixfotre d&v /■), dall7 articolo IO de! Trattato col Belgio del 2 Novembre 1865 G), dairarticqlo 17 dei Trattato colf Italia del 26 Ottobre 1866 G), dall' articolo (1) Questo trattato è stato firmato in tre redazioni: russa, e hi uose e francese; ri) Come Y art. 17 del Trattato inglese del 1858. \rò) Ari, fi. 41 . In case of disputes betweéil thè Neth ertami sub- jeets and Ohmose, thè authorities on botti swles sii all muloavour tobriug parti e s to ati ami-calde arrangement, but, tf they do not sueeeed, they shall confer witb eaeh othev and decide accorti ìng to jnstìce- „ (4) Come il precedente. (5) Come il precedente. 16) .....“ Sola querela sia di tale natura che il Consoli- non riesca a comporla amichevolmente, egli chiederà l'assistenza delle autorità ehi- nesi, ed inaio . a queste, esaminato il fatto, giudicherà con equità. „ — Ufi * art* 17 ilei Trattato inglese del 1858. 886 fi. CATELLA XI (28) B8 del Trattato coll' Austria dei 2 Settembre 1869 (*), dall' arti¬ colo 12 del Trattato col Perii del 20 (Huguo 1874 (£), dalT arti¬ colo 9 del 'Trattato col .Brasile del 3 Ottobre |X8I (a), e dalTar- ticoio 51 del Trattato eoi Portogallo del l Dicembre 1887 Ph dall' articolo 2 del Trattato anglo-siamese del 15 Aprile 1856 e dall' articolo 2 della Convenzione Commercialo del Settembre 1882 fra la China e la Corea P) che pem ammetteva il giudizio misto soltanto nelle azioni intentate da un eh mese contro un co¬ reano in Corea, e riservava la competenza delle autorità dunosi sia per tutti i giudizi misti in territorio eh inose, sia per quelli in cui il convenuto fosse stato dunose in territorio coreano («•)'. In tutti questi trattati era poi provveduto perché, ogni qualvolta sudditi chinasi fossero compromessi in uji litigio Tra stranieri della stessa o di diversa nazionalità, anche le autorità dunosi potessero intervenire nel procedimento (7), (U CtV. art, 17 del Trattato inglese del 1858* (2) Cf r. art. fi del Trattato olandese, (8) Cfr. art. 10 riservante il principio della personalità della legge e della giurisdi&jqiu*. (41 Art. 51, "... - thè Pori tignose Co usui ami (.limose authonttes wili liold a joint investigation of file ease, enti decide ir witìi equity :ip- plyiìig cadi thr lavvs of his mvn country accordiltg tu thè ria rionali ly cif thè deteiidaiU, ^ IJ trattato eoi Portogallo é redatto in di in esc, porfu- gliese ed inglese i ed in caso di divergenza d Interpretazione fra le due prime redazioni, si deciderà secondo la formula dei testo inglese. (5) Herstlett f. c., pag. 128, 129, (H) Art. 2. . in all ci vii cascs, if a Corcali sttbject uppears as n plaihiiff Spinsi a Chinese subject m dotVmdant thè Chiuesc commercial Government Agent is to . . . . act as Judge, If a Cliinase subjeet appears as plani ti ff Hgainst a Corniti subjoet as defendajit, thè Corcati authori- tìes, tirili luuid over thè aoeused to thè Chinese Commendai Go vera meni agent | nh. questa disposizione è comune alT imputato in materia penale ed al convenuto in materia fervi In | far joint investigatimi and trial ar- cording to law. On thè Otjier Inuid all sudi ci vii and criminal casca as may arise with Comari inerelmnts ai any of Ihe open porls in China, uill Ue tri ed accordi ug to law by tire CiunUse locai authorities irresp.ee- tìve of thr- nationality óf eitlier fchir plainfid’ or thè d etèrni ani . The Corcai) Government a geni . wili he allowed , . . , , to appeal to Hi e lugli authorities for a revision of thè venirci on helialf of Ihe Coieiui subjeei concerued, siiould thè bitter nut iMèsatisfiod with thè decisimi given, (7J 12 art, 15 del Trattato coli1 2 * * 5 1 bilia, dopo aver sottratto ad ogni co¬ noscenza delle autorità chinasi t litigi Ira italiani e straniar d’altra ita- i « SK'mdmrcNTs » europei e oc. 887 La (.Jmiveilst-imie di Ceffi del 18 Settembre 1876, ratificata elicaci si n ni più tardi, modificò sostanzialmente questo sistema dei giudizii Olisti nei rapporti fra la < -h ina e la ffranbrettagna, sostituendovi ìì principio della competenza esclusiva del giudice del ooiivemito e deir applicazione del diritto del giudice stesso senza la coopcrazione del giudice dell' attore, ammesso soltanto ad assistere al procedimento ed a sorvegliarne la regolarità (■). fri questo significato, del tutto diverso da quello prima (V allora at¬ tribuitole, e interpretata la disposizione del Trattato di Tientsin relativa u!F azione combinata nei giudizi i misti ■(*). Qp sì disponeva anche il Trattato del 26 Novembre 1888 fra la Oran brettagna e la Corea, adottando la giurisdizione dei con¬ venuto non solo per le eventuali controversie insorte in Torca fra i sudditi rispettivi, ma anche per quelle (die insorgessero fra le autorità d' un paese e i sudditi del!' altro (;t). Sicché il governo zio milita, soggiunge : “ Ma se sudditi di illesi siano compromessi nel liti- gio, le autori In chi nasi interverranno in ogni caso u\ procedimento in conformiti degli art. 1 6 e 17,, (cioè come nello controversie fra italiani e dii nasi}, Tir. Furi. 15 ultimo cap, del Trattato danese del ÌÉ863, F&rt, 12 del Trattato spagnaio lo del 18114, V art. 40 del Trattato austriaco del 1869, Fari* 14 al. 2 rld Trattato penivi ano del 1874 e Tart 11 del Trat¬ tato brasiliano del 1881. M) roiiveuziom- di Ceffi. Sezione IL Officiai Tntereourse, art. 6 . li is furtive)' umlerstood Mi ah so long as thè laws of Mie two comi trias difter IVom cadi othen Mi ere can he bnt one principio to guide judìdal precordi li gs in mix ed casca iu Ohi mi. mimCly Mini Mio case is trififl hy Mie officiai of thè ddVmdàiH Ts natiomMity : thè officiai of thè pibìntiff ’s nutionality m end y attendi ng to wateb thè proecedings in thè interest; of justieo, II' thè office r so attending is d issati* fi ed with thè proceodings, il wi.ll ho in bis power to protest against tbein in dotali. The hvw aduli¬ li istered vvill he Mie I a w of thè officer tryìng Mie case* Tliis is thè luca¬ ni ng of thè words u bui Mung indica ring cambi ned action in Jutlidal proreodings. in articlo XVI of tilt1 Trenfy of Tientsin ; and tliis h thè conrse tu he rcspectively follovvod by thè office rs of either nationalìty. f2| 1/ art citato della convenzione di Ceffi si riferisce veramente al- F ari:. XVf del Trattato ili Tientsin del 1858 relativo ai giudizii in ma- lerra penalo, che già ammetteva la competenza esclusiva del giudice del- l' imputato; mentre il principio della personalità della legge e della giu¬ risdizione proclamato da quel Farti colo* modifica la disposizione d d Farti - colo XVII del Trattato di Tientsin eh \ in materia civile e commerciale, ammetteva Fazione combinali delle due autorità. (3) Art. 3, 2. If thè CoreatìaUtb Oliti es ora Coreuti su'bjèèt makes any 888 K. OATK IJjÀNI (SO) coreano, per far valere non solo i proprii diritti, d'indole privata e patrimoniale, ma «pici li altresì che gli competono a titolo di pubblica amministrazione, è tenuto a preseli lar.si coinè attore ad una magistratura straniera, mentre in Egitto almeno, il governo locale deve adire un tribunale composto in parte preponderante d' elementi stranieri, ma che, per V investitimi dei giudici e la promulgazione dei codici, pud considerarsi almeno formalmente come tribunale territoriale, e elle, in ogni modo, per la composizione sua, se non è elettivamente una magistratura dello Stato, non puh dirsi nemmeno una magistratura del paese del convenuto contro il quale lo Stato deve agire. Ma se* per questa estensione delle sue conseguenze, la nuova disposizione è oriti cabile, certo pero, nei rapporti litigiosi fra pri¬ vati, è preferibile alla cooperazione, antecede n teme n te adottata ed iniperfettmneiUe organizzata, delle due autorità. K db tanto più inq li AH tòghe la sorveglianza dei procedimenti, consentita al giudice della nazionalità dell'attore, era organizzata così che dovesse riu¬ scire effettiva, ed era concessa alle due parti con pienti reciprocità { 1 1, Gii Stati Uniti sostituivano pure la disposizione dell* arti¬ colo 28 del Trattato colta China del 1858 {-) relativa ai pro¬ cessi misti, coll’articolo IV del Trattato di Cornammo del IT Novembre 1880 e coir articolo 4 del Trattato colta ("orca del 22 Maggio 188% che riservavano quei processi al giudice del con ve¬ nuto, obbligato a deciderli secondo la propria legge, e riservava al giudice dell' attore, con pigna reciprocità, la facoltà di sorve¬ glili# il procedimento e -rii protestare eventualmente contro la sentenza. K certo che, adottando un tale sistema, si attribuivano, in quanto alla procedura, eguali garanzie alle due parti, senza charge or còTriplaiat agai usi a Britteli subjeet in Cerea, t ic- case sitali be lieard and dneided by thè British judicial authorities. fi’ thè fìntisi] autho rt tl ès or a Britìsh subjeet malte any eharge or co in piai ut ogainst n Co rean sàbjetìt io Corea, thè case shai! be beard ami deeirled l>y ih ■ Comm authorities. il) Art. 4,Hp In all cases eitlier civil or criminal, tri «il eiilier in Co- rcan or Bmish Court, s in Corea, a properly aulhorized officiai of thè na¬ ti onality of thè plaiiitiff or proscenio! . si tali he ajlowed lo al irmi ilo* hearing, uml sh al I be fcreatod witli ihc rourrcsy due to his posi fio n. Me shall he allowed. whmuver he iliioks neeessary. lo cali, clamine, and cross exami tie, witnessus, ami to protesi agìdnst proceedings or dccisious. (2) V. pag. 24 n.B B. (81) I « SKTTLIOMKXTS » fitti RÓJ'Kl ECO. 889 soverchiamente avvilire lo Stato e la magistratura territoriale in cospetto degli stranieri o dei loro rappresentanti La indicazione della legge dei convenuto come quella che doveva applicarsi, con¬ tribuiva poi non poco alla chiarezza della clausola e della sua applicazione. In latti secondo le formule antectìden tei nenife® adot¬ tate P). n si disponeva elle le due magistrature avessero dovuto de¬ cidere secondo u ]' .equità e restava incerto, nella cooperazione di due magistrati così stranieri Fumo all' altro, quale concetto di equini avrebbe finito per prevalere : o si volevano informate le eventuali decisioni H alla giustizia ed alT equità e restava pure incerto n quale dei due sistemi così diversi di diritto, avreb¬ bero attinto il criterio della giustizia; oppure, come nell 'arti co io 5! del Trattato chino-portoghese nel 1888, si disponeva per “ una co¬ ni mie investigazione ilei caso condotta dai due magistrati, che lo a- v re libero deciso con equità applicando ciascuno le leggi del proprio paese secondo la nazionalità del convenuto n7 e restava pur sempre brugo a non poca incertezza e confusione circa un giudizio di e- quità che dovea compiersi in comune da due giudici, i quali doveano poi singolarmente applicare il diritto vigente del paese rispettivo. Xello stesso modo il Giappone modificava i suoi rapporti colla China, Il Trattato del Li Settembre 1871 aveva (-} con recipro¬ cità adottato il sistema del giudizio misto iniziato dal Console ed accentrato presso di lui (a), Invece il Trattato di commercio e di navigazione chino-giapponese del 21 Luglio 1896, mentre privava gli ufficiali consolari eh illesi in Giappone d' ogni diritto di giuri- sdizione ( 1 2 * * 5 ) sui propri connazionali, conservava la giurisdizione giapponese in l’hina, e subordinava i litigi misti sortì in China Ira sudditi dei due Stati, alla competenza del giudice del conve¬ nuto (G- Se il sistema della personalità della legge e della giurisdi- 0 ) V. pag, 2| c segg. (2) Art. S, V. 1 le rs fleti L ntoeJtè deve sottoporre la propria azione all' autorità indigena la quale giudica applicando le proprie leggi, sia pure sotto la sorveglianza deirmitorità consolare, [/ado¬ zione fatta dai Trattati surriferiti, della personalità della legge e della giurisdizione, ad esclusione dei giudizi] comuni, nei processi misti, non è pertanto una di quelle disposizioni che possano rite¬ nersi generali ai paesi dell'Estremo Oriente dove vige fa giuri adizione consolare, per effetto della clausola della nazione più fa¬ vorita, poiché in tal caso la nazione più favorita sarebbe la China n la Corea e non lo Stato die nel loro territorio sé riservata In facoltà di invocare a proprio beneficio f applicazione di quella clausola. E infarti nel periodo trascorso fra la stipulazione della Convenzione di Ceffi e la sua ratifica, l? articolo Vili della Convenzione sup¬ plementare fra la Ger mania e la China, riservava In questione della procedura nei giudizi misti ad ulteriori negoziati, che le due parti si dichiaravano disposte ad intavolare, ma che non hanno più avuto luogo ; e la Francia non teneva dal canto suo vermi conto dell'articolo fi della Convenzione dì Ceffi nelle lf Regole per il commercio alla frontiera dèi Tonoliino t, pattuite a Pechino il 25 Aprile 1881L Mentre infatti ai chinasi residenti nell' Armarti m E « SKTT J.JOMKNTS » BtOt.OPBI ECC. 891 veniva assicurata genericamente da quel Trattate la condizione della nazione più favorita (*)> era stabilito invece che le contro¬ versi e eventuali insorte in China, nei mercati aperti prossimi alla frontiera, fra sudditi dunosi e sudditi francesi od annamiti, do¬ vessero deciderai da una corte mista composta d* ufficiali climesi e francesi. 5. La giurisdizione consolare in materia penale. La personalità della legge e della giurisdizione penale nei porti dimessi aperti a! commercio straniero, era riconosciuta dal Trattato di commercio auglo-ehinese del 1848, col quale la Gfran- b rettagli a s? impegnava a completare la propria legislazione, così da farla corrispondere a quei fine, ed a munire i consoli dei po¬ teri necessari per applicarla (-). Il trattato supplementare anglo- chuiese dell' 8 Ottobre 1843 riconosceva bensì (*) alle autorità ehinesi il diritto di confiscare, insieme col carico, le navi inglesi che avessero tentato di far commercio in località diverse da quelle aperte agli stranieri, ma, quanto alle persone di sudditanza bri- tarmica che avessero violato le stipulazioni del trattato penetrando nell' interno del paese, era pattuito che, arrestate dalle autorità locali. “ dovessero essere consegnate al console britannico per cs- sere adeguatamente punito „ C), Per effetto di tale personalità della legge e della giurisdizione penale, assumevano poi un’ ìm- 11) Art. 16. (2) Art. 13. . Rcgard ing puiiishnient of Knglìsh cri minata* thè Kngliah . . . wiH ornici ilio laws necessàri to atfcain thafc end, and lìw Commi will he caspowered to put thèni in force : and, reganling l he pumshmeiil of rii in esc eriiniimls, Ihese wìl! be tri ed and puntahed by llieir ovvi! la ws. in thè wny proviti ed for bv thè eorrcspondence wlnch look place al Nankiig after ilio concìuding of thè poaea 13) Art 4. i 4.) Q iiest.ii d i spos i zi on e < 1 va co n ferina ta dal V aetie olo 9 de l T ratlato anglo-chi n esc di Ticntsin del 1858 . “ If he (Pi ligi esc che viaggia rnd- T interno della (lima) be without a passport, or if he cotti. mi ts any <>f- feiicc agai ri st thè law, he aliali be handed to thè neamst Co nani for pa¬ nisi! ine ut „ K. CATKLLAKI sm (H4) portanza od un' indole d' applicazione del tutto particolari, lo clausole relative alla reciprocità de IT estradi mi io contenute noi- f articolo 9 del medesimo Trattato (J). Alle norme legislative ed ai potéri giurisdizionali britannici premlu ti da queste convenzioni, provvedeva poi F « Order in Uouuctl » del 24 Febbraio 1843, Nei riguardi della China que¬ st' * Order in (Vmmeil „ provvedeva legalmente n regolare una materia abbandonata, dai trattati fra i due paesi, alla competenza britannica. Nei riguardi costituzionali britannici In stesso " Order .. provvedeva non meno legalmente a tali rapporti, perchè IO anni prima una " Legge per regolare il commercio colla China e col- V India „ avea stabilito che il sovrano della (jVum brettagna po* tesse w emanare ordini per attribuire ai sopmmtomlenri menzio¬ nati nella legge stessa, ogni potere ed autorità sul commercio dei sudditi di Sua Maestà negli Stati soggetti all* Imperatore della China, nonché per pubblicate regolamenti ed istruzioni relativi allo stesso commercio ed alla condotta dei sudditi di Sua Maestà in quelli Stati, e per determinare le ammende, sequestri e prigionie di cui sarebbero punite le infrazioni di tali regolaménti e decreti, nella forma e nel modo che sarebbero regolati dai suddetti * ordini in Consiglio,,, fu virtù ili tali poteri, C M Ordine „ del 1843 proi¬ biva ai sudditi britannici di visitare altri porti, oltre quelli aperti agli stranieri, a scopo di commercio; sottoponeva tali infrazioni al giudizio delle corti britanniche : comminava ai colpevoli un' am¬ menda non superiore a 100 sterline, od mia prigionia non ecce¬ dente tre mesi : e prescriveva che le procedure fatte in applica¬ zione ili tali norme dovessero essere conformi alla legislazione inglese f3). Quasi coni emporaneam ente una legge * per il miglior (Ij Y. The China, Japan and Corea Order in Coiai rii ISS4. Art, 8, The fugirive offende irà Art 1881 shall apply, in ridatimi lo Blindi subjeofcs* tO China, dapali and Corea, re spoeti ve ly, ;ts if sudi rmuuiios were Brìtish Possessi on. s, and Ibr thè purpose nf Pari M of il ir sani ari and of ibis artiele, China, J apa n and Coiva, diali he ileemed lo he mie group of Brìtish Possessione and Ber Majosiy’s M blister tur China, dapali and Corea Bis thè case irniy he) dm 11 bave thè power* of a 0<>- vernor or Superior Court of a British Possession. r2) V. Foreign Jurisdiction Ari. e Order in Comici I del SI marzo |SU5 por I? organizzazione della giurisdizione britannica nelll diremo Oriente, <■ Order in Council del 2H Ottobre 1877 por estènde re. la giurisdizione della Corte Suprema di lioiig-Kong ai casi avvenuti in ogni loéàlttà di terra- i « » eukupki noe, 893 (3&) governo dei sudditi britannici in China „ stabiliva che la condi¬ ziono dei sudditi britannici dimoranti nei domimi deir imperatore didia China, potesse essere regolata ila decreti e regolamenti, come se si fosse trattato di sudditi pertinenti alla colonia di Hong-Kong, R poco dopo, a tale personalità di legislazióne e di giurisdizione (lavasi una formula più generica eoi tt Foreign Jurisdietion Àet „ secondo il quale 4i era ani messo che Sua Maestà conservasse ed esercitasse ogni potè# o giu risii zione attualmente goduta o che potesse acquistare in futuro, in ogni paese situato fuori dei do¬ mini britannici, nello sterni moti® e rosi rontjdefnmente come se Smi Maestà vi avesse acquistato tali poteri e giurisdizione per ottetto di cessione o conquista di territorio w. Da ciò derivava die 1’ autorità delle leggi e delle magistrature britanniche riconosciuta, nei riguardi dei sudditi britannici, in territorio ehinese, dal go¬ verno della China, era rispetto ad essi cosi piena per diritto in¬ glese come se non avessero mai abbandonato materialmente il ter¬ ritorio britannico. I1] questa assimilazione del territorio ehinese a quello britannico nei riguardi (lei sudditi britannici che vi dimo¬ rano, diventava a poco a poco così completa da far sentire, la propria efficacia talora anche sui sudditi chinasi nelle stesse acque territoriali dell Impero. Così avveniva nel caso delle *■ (fonerai Fort Regulalions „ pubblicate nel 188! da Sir Tomaso Wade Ministro Plenipotenziario Britannico a Pechino ed applicabili ad ogni poeto ehinese aperto al commercio straniero. L'articolo 10 di quel regolamento prevede il caso di un suddito ehinese che, colpevole di un “ iiiisdemeanour ,T a terra o a bordo di una nave inglese, o sospettato d' aver commessa una tale infrazione, sia trat¬ tenuto in arresto su nave britannica in porto ehinese. In tal caso queir articolo prescrive che dell* arresto sia dato avviso immediato al Consolalo britannico e che in vermi caso i sudditi britannici possano far violenza al colpevole ehinese o pretendano farsi giu¬ stizia da se. Applicazione questa davvero eccessiva dell* estrater- ferma si; unta in un raggio ili dicci miglia da ogni parte della Colemia, “ thè saie. 898 E, CATELLA NI (40) Nei rapporti colla- Russia la stessa misura di privilegi era garantita dall' articolo 7 del Trattato di Tientsin del l:ì Giugno 1858 0) secondo il quale “ i sudditi russi colpevoli di reati nei porti e città aperte, sarebbero giudicati secondo le leggi russe, e i sudditi eh ìnesi, per ogni reato o attentato alla vita o alla pro¬ prietà di un russo, sarebbero puniti secondo leggi del loro paese Tale privilegio era poi esteso dal medesimo articolo anche ai Russi epe avessero commesso un reato nell' interno del territorio eh mese, per i quali v' era disposto elio dovessero, essere ricondotti alla frontiera o in uno dei porti aperti dove abbia sede un con¬ sole russo, 11 per osservi giudicati e puniti secondo le leggi russe. ,, Il trattato addizionale russo- chi nese di commercio, di navigazione e di limiti firmato a Rechino il 14 Novembre 18(ì(), (*) confermava tale sistema disponendo che (art. 8) “ i delinquenti sarebbero pu¬ niti secondo le- leggi del proprio paese „, e che * in caso di reati gravi, se il colpevole è russo debba essere mandato in Russia per esservi trattato secondo le leggi patrie, e se è chili esc la pena debba essergli inflitta dall’autorità del luogo dove il reato è stato com¬ messo, oppure, se le leggi dello Stato lo esigono, debba essere mandato in una diversa città o provincia per subirvi la pena me¬ ritata „. Ed a rendere più precisa la disposizione, così da esclu¬ dere la possibilità di una iniziativa esclusiva dell' autorità territo¬ riale anche per l'arresto preventivo di russi, quell’articolo concludeva disponendo che “ in caso di crimini, qualunque sia per esserne la gravità, ii Console ed il Capo loeale non possano prendere le misure necessarie se non che rispetto al colpevole pertinente allo Stato rispettivo, senza che l'uno o 1’ altro abbia il diritto d incarcerare o di giudicare separatamente, e ancor meno di punire, un indi¬ viduo non soggetto al rispettivo governo Quanto agli incidenti di frontiera che rivestissero da una parte n dall' altra il carattere di reato, il Trattato di Kuldjia del 25 Luglio 1851 si riferiva ancora (art. 7) alle regole in vigore alla frontiera di Iviakhta. Ora tali regole erano quello contenute nel trattato russo-chiiiesc del 21 Ottobre 1727 (art, 4 e IO), mo¬ dificate dalla Convenzione del 18 Ottobre 17(18, secondo le quali i reati minori commessi alla frontiera dovevano punirsi dagli af¬ fi) V. llerstlett I. e,, pag, S 1 1-817. (2) llerstlett !. e., pag, 418-328. I « SETTTiÈSf. EKTS » EUROPEI J3CC. 899 (41) fremii (li frontiera tenendo conto delle lég^i personali del colpe¬ vole, mentre i colpevoli di reati i maggióri ti ove vano rimettersi al- l'autorità del paese cui appartenevano, anche se avessero commesso il reato idi' altro territorio (■). Il trattato di commercio nisso- chincse del 18{>0 estendeva invece nel modo più completo ancdm a questi reati dì frontiera ii principio della personalità, disponendo (art. 18) che w nell' istrione e nella decisione di tali casi, qua¬ lunque sia per esserne Y ini portanza, i capi stabiliti a lla f ron tiera debbano uniformarsi alle regole enunciate nell articolo 8 del trat¬ tato stesso '(*), e che nelle istruttorie e nelle pene debba proce¬ dersi secondo l'articolo 7 del Trattato di Tienisi n (Lh 1 1 Tratlat ó russo - cl i i n esc d| mio 1881 co ni e rm ava ( 1 2 * 4 5 * ) le antiche stipula /noni non espressamente modificato, stipulava R) la coopera/none delle autorità d i frontiera per punire, cianuna nella sfera della sua competenza, i sudditi rispettivi colpevoli di furto o dì ricettazione d'animali rubati nel !' altro territorio; e riconosceva (“! alle autorità eh illesi il diritto di arrestare i sudditi russi che var¬ cassero la frontiera della Mongolia senza permesso, eoli obbligo però di consegnare F arrestato alle autorità russe di frontiera o al competente console russo, il Trattato del 27 Marzo 1898 per la concessione alla Russia del possesso temporaneo di Fort-À rtbur e Talìenvam ammetteva poi eeoezlonalm ente (7 8) la personalità della legge e della giurisdizione penale anche a profitto dei eh inosi re¬ sidenti in quel territorio, disponendo che nel caso iY imputazione di crimini elevata contro di loro, “ dovessero essere consegnati al com petente ufficiale eh mese più vicino, per essere trattati se¬ condo l’articolo Vili del Trattato msso-chinese del 1860 \*:). Di¬ sposizione questa della quale, anche indipendentemente dagli av¬ venimenti del 1900, era facile prevedere il rapido cadere in dis¬ suetudine. (t) licvsflett ). c., pag. 2 95-309 , e Cordici'. Iflsioìre em.% Voi, L pag. 84-811. (2) V. sopra, pag. 2(5- f») Personalità della legge e della giurisdizione, v. sopra, pag* 25, (4) Art. XIX. (5) Art. XV IL (fi) Regole per il commèrci o continentale annesse al Trattato, art. 2. (7) Art. IV. (8) Marte n s. 8am\ver. — voi. \\ : XA II del X. li. pag. 181-193. 900 E. CATJSLLAXl (42) Il privilegio della personalità della légge e della giurisdizione penale in China, era pattuita a favore dei propri sudditi, i n dipeli - denteinente dagli effetti della clausola della nazione piu favorita, dalla Svezia e Norvegia nel 1847 (D pattuendo anche la recipro¬ cità deir estradizione ; dalla Prussia per conto della Confederazione (xer manica nel 1.86 1 pj; dalla Danimarca nel 1883. ; dalla Spagna nel 1884 (* 2 * 4 * * * * * 10) : dal Belgio nel 1885 : dalTItalia nel 1886 ("A dal - V Austria nel 1889 {% dal Perù nel 1874 dal Brutte nel 1881 (,J), dal Portogallo del 1888 (>°) e diti Giappone nel 181)8 ("). Dal trattato angio-smiuese del lo Aprile 1857) ratificato i! 18 Aprile 1856 ('■), ai sudditi hr itali ilici nel regno di Siam era garan¬ tita la personalità della legge, ma non quella della giurisdizione penale ('■?), le applicazione della pena era affidata perii, anche se¬ condo tale clausola, all' autorità consolare, come risulta da due disposizioni delle u Cenerai ReguluUons under whieh British ! rade 11) Trattato di Uanton del 20 imirzo 1847, Art. 21. Cfr. arr. 21 del Trattato americano di W anglica. (2) Art 28, La personalità deità legge vieni doppiamente garantita, perche non soltanto li mput a to tedesco era set tratto alla competenza (du¬ nose ed all’ applicazione della legge tcrriioriale. ma esso, arrestato per qpor 'a del fautori tà consolare, doveva essere punito da ouesnilimu secondo la legge di .quel lo fragni Stati tedeschi idi' erano parte del trattato, (Prus- sia, Baviera, Sassonia, A imo ver, Wtirtemherg, Buden, Assia, Brunswick, Oldenburgo. Lussemburgo Ducati di Sassonia, Nassau, W al deck, A rihai t, Lippe, Scliwarzburg, Eeuss. i due ìMeckleiiiburgo e le città libere) cui esso apparteneva, ÉE Art. 18 identico al corrispondente del Trattato italiano. (4) Art. 13. Cfr. Tart. 16 del Trattato inglese del 1.858, co I l'aggio ntn : w In esso di gravi reati, come omicidio, furto, rapina, attentati alla vita, incendio eco., il reo, dopo opportuna investigazione, sarà mandato a Ma¬ rnila per osservi punito secondo le leggi spago note, „ (5J Art. in. (fi) Art. Iti fi) Art, 2ii Cfr. Dani marca e Italia, ari. Ili IH) Art, là (E Art. 10 . . Kn generai tour proees . , . . crimine! entro sujrts dusdeux Ktats en Chino, nc pò urrà èrre jiigé gue eonfoniìéinem. aux lei* et par Ics autori tés de la natimi du defendeur un accuse. (10) Art. 17 e 48. HI) Trattato di commercio de! 21 luglio 1896. Art. 22, 0-2) Art. 2. DE . criminal oftences wi II he putì [shed, in die case ol1 Dnglisb offender*, hy tlieir OWU htws, ih rotigli thè Siamese authoi ìf ies ..... (43) I « SETTLE M ENT$ » EUROPEI ECC, 001 is to be conditeteli in Siam w (rh Seprnlo la prima di tali dispósi*- gioiti (art. 9) ogni suddito britannico dio inducesse iui marinaio siamese a disertare, meorterebhe indie pene determinato dal Mer¬ chant Shipphig Act del 1854, e, in caso di condanna personale, dovrebbe scontare la prigionia nel carcere del consolato. La se¬ conda di quelle di sposi /io n i (art- I ,2) proibiva di uccidere uccelli nelle dipendenze dei Tempii in tutto il territorio siamese, o di danneggiare in tali località, le statue e gli alberi, comminando ai sudditi britannici colpevoli ^infrazione di tale divieto una ammenda, e in mancanza di pimento di quella, la pena di un mese al mas¬ simo di carcere da scontarci nella prigione del consolato* L arti¬ colo ó del Trattato dei 1805 autorizzava le autorità siamesi ad arrestare i sudditi brittanici che penetrassero nell' interno del paese non muniti di regolare passaporto fornito dal Consolato bri* taitu ico e controfirmato dal competente ufficiale siamese ; anzi era fatto obbligo alle autorità torri tori a li di unti beare al Console in¬ glese T arresto delie persone sospette di diserzione così da poter procedere all' estradizione. Era poi notevole che 1' estendersi dei possedimenti inglesi in tante regioni adiacenti al Siam, facesse sentire la necessità di determinare con precisione le categorie di persone aventi diritto in quel territorio alla protezione consolare britannica. Il trattato del 1855 prescriveva (art. 5) la registra¬ zione al consolato britannico di tutti i sudditi britannici che in¬ tendessero risiedere in China. 1/ accordo anglo-siamese del 25 Novembre 1859 (-) determinava le categorie di persone aventi diritto alla registrazione* Tale diritto competeva : a. a tutti i sud¬ diti britannici per nascita o per naturalizzazione, eccettuate le persone di razza asiatica, ed alle loro mogli e vedove, ai loro figli e nipoti nati nel Siam, ma non ai loro pronipoti o figli ille¬ gittimi nati in territorio siamese : //, a tutte le persone di razza asia¬ tica nate nei domimi inglesi, o naturalizzate nel Regno Liuto, 0 nate nel territorio di un principe indiano dipendente od alleato della Gran brettagna, alle loro mogli e vedove e ai loro figli nati nel Siam, ma non ai figli dei figli, hi caso di contestazione circa il titolo di un individuo ad ottenere un certificato di registrazione o circa la validità del certificato stesso, era provveduto ad una ni¬ fi) \\ Cron-iHv nnd Dir^rlon/ eit., pag, IRE-ITO, (2) V* Cromde ci t* 1002, pag. ITO, ITI. 902 K* CATBLLANI (44) chiesta cumulativa per opera delle autorità britanniche e siamesi, che dovranno decidere, applicando alle circostanze concrete del caso le condizioni prescritte da questo accordo, se la persona in questione debba essere considerata definitivamente come suddito britannico, o cadere completamente nella giurisdizione siamese Uut, 5). Se poi, mentre una tale inchiesta e pendente, la persona in questione tosse oggetto d una azione civile o penale (art, 4], le autorità consolari e territoriali dovrebbero decadere insieme da¬ vanti a quale Corte dovesse portarsi tu decisione del caso. Quest ul¬ tima clausola dimostra anche come la disposizione dell1 * articolo 2 ilei 1 ruttato del 185n I1) che garantiva ni sudditi britannici, nel Siam la personali tù della legge1, ma non quella della giurisdizione penale, non fosse piu, quanto a quest ultima eccezione, in vigore ; ma tosse stata sostituita dalla regola vigente nei rapporti colla China, dell assoluta personalità della giurisdizimie penale, K in¬ fatti a far scomparire ('eccezionale deposizione dell1 articolo 2 dtd 1 ruttato del 185o in favore (Iella giurisdizione territoriale siamese, sarebbe bastato 1 articolo 10 dello stesso Trattato anglo-siamese del 1855 che assicurava ai sudditi britannici nel Siam il fratta mento della nazione piu favorita, combinato colle Convenzioni stipulate poi dal Siam con altre Potenze : ad esempio q india del 3 Ottobre 1868 coir Italia (-), ed il Protocollo del 21 Febbraio 1898 fra il Siam e il Giappone (3), E infatti tale è pur la stipulazione relativa alla giurisdizione penale contenuta nel Trattato anglo-coreano del 26 Novembre 1883 (4 ) dev'era pur stabilito che, anche nei casi d'nna violazione del i lattato o dei Regolamenti commerciali da questo dipendenti, che, commessa da un suddito britannico importi a di lui carico ammenda o confisca a profitto del governo coreano, la decisione del caso debba .competere pur sempre alle autorità giudiziarie britanniche (*). Anche nei processi penali come in quelli civili era fi) V. sopra, pag, 42. f2] Art 9. Le querelo cri minali saranno giudicate dalla Legazione o dai Consoli ove il del in (piente sia italiano, e dalle autorità locali, ove esso sia suddito siamese* (8) V. Gronide eit, pag* 176 o sopra pag. 14 n.A 3. (4) Art. IH, 4. A l.iritis!i subjeet who corion iis anv offrirne in farcii shall he triéd and punished by thè British Judieial uutliorities accordine to thè la ws of (xreat Britain. tfi) Art. Uh 6. (45) ! « KETTLKMUNTS » EUROPEI KCC, 908 poi stabilito dallo stosso Trattato, con piena reciprocità fra la Gran- brettagna e la Oorèà1 clic mi ufficiale debitamente autorizzato del paese cui appartiene la vittima potesse assistere al processo, non solo sorvegliando la procedura* ma integrandola altresì colla citazione e eoli* esame di testimoni, e eolia facoltà di protestare contro la procedura o la decisione (3). Analoghe erano le disposi¬ zioni del Trattato dèi 22 Maggio 1882 fra gli Stati lini ti e la Corea (Art, IV) che ammetto la presenza di un ufficiale dello Stato cui non appartiene il giudice soltanto nelle contro verme fra sudditi coreani e cittadini americani, mentre invece V articolo HI, 8 del Trattato anglo-coreano ammetteva q nella presenza in tuffi / procedimenti rinìi e penali. La diversità però non ha impor¬ tanza perchè, anche se i termini del trattato americano non po¬ tessero per analogia e per interpretazione applicarsi alla materia penate, gli americani sarebbero autorizzati a reclamare tale ap¬ plicazione dal testo citato del trattato inglese, e dalla clausola della nazione più favorita, stipulata nel modo più ampio dall* ar¬ ticolo XIV del proprio Trattato, La stessa regola della piena personalità era stata adottata tino dal trattato del 26 Febbraio 1876 (art, 10) dal Giappone per la punizione ilei reati commessi da giapponesi contro coreani o da coreani contro giapponesi nei porti aperti della Corea : e nei rapporti fra il Giappone e le nazioni occidentali venne sostituita dalla regola nomale delle territorialità della legge e della giu¬ risdizione eoi Trattato anglo-giapponese dei 16 Luglio 181)4 (-) e dagli altri Trattati analoghi stipulati successivamente dal Giappone colle altre Potenze occidentali. f). Immunità locali ottenute dagli stranieri* Insieme colle immunità di carattere personale $' andavano sviluppando, a favore degli stranieri nell* Estremo Oriente, quelle di carattere reale o locale. Queste ultime, analoghe a quelle della medesima specie godute dagli agenti diplomatici, erano come imi- (1) Art. IH, 8, (2) Art, I e 20, k. rvnou.AXi 904 (-Hi) diazioni ilei privilegi (lolla persona straniera sulle rispettivo abita¬ zioni o proprietà e si manifestavano <‘011 ordinamenti eccezionali delle abitazióni e delle proprietà degli stranieri, diretti ad assidi* rare e ad integrare i loro privilegi d' indole personale. Se v' è materia nella «piale V esclusivo prevalere della giori- sdìzìone territoriale sia voluto dalle regole fondamentali del diritto, tale è quella del regime della proprietà immobiliare e di tutti i diritti ohe a questa si riferiscono. Invece i Trattati stipulati eolia China, nel provvedere alla giurisdizione personale degli stranieri, non distinguono fra la materia personale e quella reale, ma sottopongono 1 ima al pari dell altra alla giurisdizione personale delle parti se trattisi di stranieri con nazionali, a quella del convenuto se trattisi di stranieri di diversa nazionalità* <• a quella cumulativa delle due magistrature oppure a quella del convenuto sotto il controllo di quella dell'attore, se trattasi di controversie fra stranieri ed indi¬ geni; Così disponeva fin dal I S44 il Trattato di Wmighen fra gli Stati Uniti e la China, riferendosi nóir articolo 25 a tutto le con* traversie relative a diritti personali 0 relativi alla proprietà (l). Tale disposizione era riprodotta nell' arimelo 27 de! Trattato chino- americano di Tientsin del IK58, nellartieolo 15 del Trattato anglo- chi nese del medesimo anno, nell* articolo !5 del trattato italo- chhiese nel 1866 (-), dall* articolo 11 del trattato brasiliano del 1882, dall articolo 47 del trattato portoghese del ISH7, dall ar¬ ticolo 21 del trattato dii no-giapponese del 1896; ed e in vigore nei rapporti colle altre nazioni aventi Trattati colla China, per ef¬ fetto della clausola della nazione più favorita. Il trattato ehino-giapponese riserva poi questa competenza consolare giapponese per tutte le azioni intentate contro un giap¬ ponese sia da privati ehinesh sia dalle autorità della China C), sicché lo stesso governo ehincse ne risulta obbligato ad adire la magistratura consolare straniera per far valere i diritti patrimoniali > (!) Ai r. 25. Alt qftèstions in regard to vigli ts, wlietlicr of propini y or persoti, arismg faetween citizens of thè Tri iteti States in Chimi . (2) Art. XV. Le questioni insorte ira I tal in ni relativamente ai diritti, alle proprietà od alle persone, saranno sottoposte alisi giurisdizione delle autorità italiane. (H) Art. 21. il' thè Dhinese au t bori t ics or si Oliinese subjeel niake any ehàrge or eomplaint of a ei vii nature agni usi Japanese subjeets, or ttgtf- mst Japanese pmpèrìy in China . 1 (47) I « STm’ORMENTS » F,FROPRI KCi\ f»U5 propri o quelli degli enti da esso protetti e rappresentati nei limiti del territorio die gli appartiene, K notevole elio in materia reale ed immobiliare l' autorità consolare debba trovarsi sovente nella materiale necessità di appli¬ care il diritto locale anziché il diritto proprio; ina ad ogni modo dalla sua competenza deriva o Fune o l’altro di questi due effetti entrambi anormali : o Papplieazione di un diritto straniero in China a cose immobili che formano parte del territorio dello Stato; o F applicazione del diritto territoriale alle stesse cose immobili fatta per opera di urF autorità straniera che non si trova nelle condizioni più favorevoli per conoscerlo, e per interpretarlo facen¬ done la più retta applicazione. 1/ indole di tale immunità locale degli stranieri risulta meglio definita quando la si consideri in rapporto coi diritti della \mh~ hi ira . . interazione e particolarmente col diritto di polizia. Il trattato supplementare anglo-dimese dell’ 8 Ottobre 1843 fissava nell' arligo lo 5 0) le regolo relative all'estradizione dei delin¬ quenti fra il territorio dunose e il nuovo territorio inglese di Hoitg-Kong. 1/ obbligo dell' estradizione era reciprocamente sti¬ pulato 3ici riguardi dei delinquenti a favore della China e noi riguardi dei delinquenti e dei disertori a favore delia tvTanbretta- gna, limitatamente ai rap porti fra il temi torio dunoso da una parte, e la Colonia inglese di Hong- Kong e le navi inglesi dal- T altra. ! due governi poi si trovavano, F uno rispetto all’altro in condizione diversa ; perchè il governo chinese era obbligato a dar corso alla domanda inglese tP estradizione consegnando la persona richiesta al P ufficiai è del governo inglese più vicino, mentre gli ufficiali britannici erano obbligati a corrispondere alla domanda dello autorità eh inesi soltanto lt dopo aver verificata la colpabilità della persona richiesta. „ Tale stipulazione* per quanto non ser¬ basse fra i due paesi la piena reciprocità delle condizioni, non usciva però dai limiti di un patto di estradizione cui s' aggiun¬ geva i! reciproco divieto generico di * accordare ai delinquenti rifugio od asilo clandestino Ma poco tempo dopo, la disposi/ione, corrispondente a quella ora riferita, de! trattato franco-cbinese di Whainpoa (1 2) del 24 Ottobre 1844 modificava P indole e mutava (1) V. Murila rd-Martmis. N. li. Voi. \\ pag. offa, (2) Trattalo di Wliainpoa, arL SI. Mui liard-Marlens. N. li.. Voi. VJ.L pàg, 444, 906 E. CATALANI (48) il contenuto di quel patto relativo all' estradizione. Quanto ai di¬ sertori ed ai fuggiaschi francési intatti, era riprodotta Sostunsaial- meme la disposizione del Trattato inglese, ma quanto a quelli chinasi v' era sostituita questa formula: " Si des Illinois déser- téurs ou accusés de Crimea, se rifugiata nt dana èes nmimtx frtm- raises . pour s' y eachcr, Y auto ri té locale en fera part au coiisul, lequel, après que la culp&bilité aura eté clairement demontrée, p re udrà imméd interne ut les mesures néeessuues pour que eés in- dividus soient rèmis entro les maina de 1* auto ri té chinoise, » Così la casa di un francese (e, per effetto della clausola della nazione più favorita, quella di ogni straniero ammesso ad invocare tale beneficio) era assimilata completamente, anche nei rapporti di po¬ lizia e di sicurezza pubblica, al territorio straniero : la perquisi¬ zione dì un* abitazione di stranieri diventava vietata, in territorio cliinese, al 1‘ autorità territoriale : e Y arresto di un suddito dello Stato, ogniqualvolta questo suddito potesse rifugiarsi iieM’ahitazione di uno straniero, cessava d' essere un atto indipendente delle com¬ petenti autorità locali, per diventare, come se quella abitazione non formasse più parte del territorio dov‘ era pur situata, materia di estradizione. Tale assimilazione delle cose di stranieri al territorio straniero, ooll'obbligo di estradizione corrispondente, era ripetuta nell articolo 29 del trattato chino-americano di W anglica dei 1,844 f1), nell or¬ ticolo 18 del Trattato fra le stesse Potenze del ISoN. nell’articolo 8 del Trattato nisso-ehinese del 14 Novembre 1860 (2), nell arti¬ colo 18 del Trattato spaglinolo del 1864, nell' articolo 22 del Trattato italiano del 1866, nell' articolo 45 del Trattato portoghese del 1888, e nell'articolo 24 del trattato chino-giapponese del 1896. Lo stesso avveniva nei rapporti cogli altri paesi dell Estremo Oriente, Cosi disponeva Y artìcolo 3 del Trattato di commercio anglo-siamese del 15 Aprile 1856 che, nei riguardi del diritto pe¬ nale, costituiva coi siamesi impiegati presso sudditi brittanici ima classe dì protetti britannici il cui arresto, in seguito ad offesa delle leggi territoriali, era riservato al consolo britannico dal quale so ne doveva fare Y estradizione all’ autorità siamese (-*). Lo stesso il) Hmtìtett I. è., ]>ag. 394, 305. (2) Kerstlett l e., pag. 323, 324. (3) Art. 3, Lf Siamese in tlie eniploy ofBntisli subjects, olirmi agama! thè iaw of tlieir country, or if any Siamese, liaviug so offerì ded, or de- m 907 l « S KTT I iE.M KNTS » EUROPEI J53C C- artificio c riprodotto testualmente dal l'articolo 10 del Trattato' italo- siamese del I Sti8 : e la medesima disposizione veniva accolta anche nel Trattato anglo-coreana del |$83, e nei Trattato italo-coreano {lei 1884, Questi ultimi Trattati la attenuavano nel contenuto e nelle modalità, perche non attribuivano all' autorità britannica ed italiana la protezione dei coreani impiegati pressa sudditi (‘) bri¬ tannici od italiani, è non esigevano la prova fatta davanti a quelle autorità consolari delta colpabilità de lì’ imputato ; ma pur si affer¬ mava in entrambi i trattati con identica forma e nel modo più assoluto, la immunità delle abitazioni elei sudditi britannici (*) od italiani. Tale era pure la disposinone del Trattato fra gli Stati ialiti e la Corea del 1883 .(*). che ammetteva V alternativa del- P arresto dell' estradando a cura del console, oppure dell5 arresto operato, colf autorizzazione di lui, dalle autorità locali La stessa immunità che veniva attribuita alle abitazioni, spet¬ tava pure alle navi mercantili straniere nelle acque territoriali chi- itesi, secondo il Trattato americano di Wanghea del 1844 (■*), dal Trattato francese di Whampoa dei 1844 (*), dal Trattato svedese si ring t o desor t, takos refiige with a Bri risii subjort in Siam, they sitali bc scardimi tpi\ and, upon proof of tlieir guilt or rfesertion, shall be fi eli verni up by thè t’onsul to thè Siamese authorities, 0) Art* 111, 9* IT a Corea» suhject who is eliarged wlfeh an offeàee agai il st thè laws Of Iris country, takes re fugo gii prò mi se s occupimi by a Brit ish subject, thè British Consuìar authorities, on reco ivìrig a n applica¬ tion IVoin thè Co rea n avitliori t shSll take steps to bave suoli persona anested and liamled over to tliem. 12) Art. Ili, b . But. without thè conserti of thè proper British ( -irnsular aiirliority, no Corcali offiger sii all emev thè premises of any British subject without bis còliseli t. OB Art. 10 . . thè Consolar authorities of thè United States, on btmig uòfified of thè taci by thè locai authorities, will, either penisit thè bitter to de spai eh eonslabìes to mah e thè arresta, or thè persons will he arrcsted by rhe Coìisular authorities and hamierì over to thè locai con¬ sta bles- (4) Mere halli vesso! s of thè United States, l-ylàg in thè water $ of thè live povts of China open to foroign commerce, will he under tJic j uri sdia¬ mo» of thè officeis of tlieir own Government, svito with thè master* and owners thereof, will rnanage thè sanie without contesi ori thè part of Chimi. (o) Àrt. 28, , . , * Quan fan x navdres uni se Irouveront dans Ics cimi porU, fautori té chinai se idaura non plus aucune autorità à exereer sur cux : ce sera eutièreinent à Tautorité francai se et: aux capitai nes de ees uavires quJ il appartmndm de règi e r les affai res fini Ics coneeriieiit. Ah, 31. ...... Si des Chinois. . se rétugiaient . à bord de 908 K. OATftLLàm (50) del 1847 (art. 29), dal Trattato spaglinolo del 1804 (ari. 18). dal Trattato italiano del 1866. (ari. 22). dal "Trattato brasiliano del 188 1 (art. IO), dal "Trattato portoghese del 1887 (art. 45 s e dal Trattato Giapponese dèi 1896 (art. 24): e da quelli degli Stati Uniti colla Corea (“1 e della Uranhrettagna colla Corea (-J, Risultato comparativo dei privilegi in Oriente e nell'Estremo Oriente. Tanti privilegi spettanti agli stranieri nel T Estremò Oriente deri vailo da precìse stipulazioni fra la China e i paesi vicini da una parte e gli Stati di coltura Europèa dal V altra. Non sono, come nei rapporti coir Oriente islamitico, il risultato di un lungo sviluppo convenzionale è canauetudinario che sia venuto a poco a poco modificando V indole e il contenuto dei patti primitivi, ma hanno quasi immediatamente accompagnato fin dalTongine lo st u - bilirsi del nuovo sistema di rapporti diplomatici e commerciali fra T Estremo Oriente e T Europa. Ed in così breve tempo e per ef¬ fetto di patti cosi agevolmente ottenuti, quei privilegi hanno rug¬ ghili to un' estensione molto maggiore di quella per la quale la Turchia si lagna come d‘ un ostacolo incompatibile coli" esercizio dei suoi ri ir ititi di sovranità. Nè un rapido sguardo comparativo sarà del tutto indifferente ai fini di questo studio. Nei rapporti colla Turchia. T esclusiva competenza delle ma* gisfrature nazionali per le controversie civili e commerciali fra stranieri appartenuti al medesimo Stato, risultava esplicitamente dalla Capitolazione accordata alla Francia nel 1740, che, nel* T articolo 26, disponeva: * sJ il arrivo quelque cotìtestation entro les Frangala, Ics Àmbassadeurs et les (.•onsuls eu prendront core mssance et en décilèrònt, selon feurs us et coutumes, sans que navìros niarehands . Tautorité locale en lem pari au Cangili, lequel _ prendm,.... [m jnesures pouf que ces iti di vidus soie ut renili s elitre Ics mains de F auto ri té chiimkgi f i) 1883, art. 10. (2j 1883, art. HI. 0 . no Corcali offieer shall . go ori board any Eritish strip without thè con seni of thè office r in eliargc* I « SMTTLEMENTS » EUROPEI HOC. (SI) 9on pèrsomi© puissè s1 y opposer; „ (lJ. Tale disposizione era riprodotta nell* articolo 8 del Trattato sardo-ottomano dei 1823 ohe stabiliva ; * Quello differenze é quei processi che nasceranno fra i sudditi sardi, saranno esanimati e giudicati dai Loro Ministri e Consoli. Ma nei rapporti fra stranieri di diversa nazionalità, la competenza consolare non fu accettata dalla Turchia colla rapidità .©speri¬ meli tata più tardi nell’Estremo Oriente. La Capitola zio ne del 1740 cominciava, per lasciare in facoltà delle parti di preferire in tal caso r vi m o r altra giurisdizione (-). La regola del ricorso escili- sivo alla giurisdizione consolare nei litigi fra stranieri di diversa nazionalità, secondo il criterio di prevalenza del foro del conve¬ nuto. venne sviluppandosi per via di consuetudine costante delle parti. Nei litigi fra europei ed indigeni la Capitolazione colla Francia del I 740 proclamava, a qualunque nazione appartenesse il convenuto, la competenza ottomana. Soltanto poneva la condizione che (art. 26) * si quelqintn avait un differenti aree un marcland francate. et qu' ih se por tessa» t chez le cadìy ce juge »’ écoutera poiiit le-ur proeès, si lem* dr ognuni Francis uè se trouve présent, et si cet interprete est occupò pour lovs à quelque affaire pressante, on diffé- rera jusqn’à ce qui! vietine: mais aussi les Francate s’cm presserò ut de le repriWiiter saus abuser du pretexte de l’ absence de leni' drogma tu tp Nei processi fra europei ed indigeni, la giurisdizione territoriale era dunque salvaguardata e la presenza del drago¬ manno della nazione cui apparteneva la parte straniera, era ri¬ chiesta soltanto perchè quella non mancasse di un interprete in ima procedura condotta m linguaggio da essa probabilmente ignorato. Pur mantenendo la giurisdizione turca nei procedimenti misti col- I* assistenza di un dragomanno della parte forestiera, e nino poi riservati al giudizio del Divano imperiale a Costantinopoli ì pro- < I ) Y . N i > i '» (lunghe u i . Recuv il ( r Avi l ni vi v taf. io 1 1 a tu' eV / ■ [A n p ìt Ottonimi, VtiL h n.° 52, UFig, 2853 Parte, Piclion, 1807 . (2) Art. 52. S’il arri ve quo Ics co usate et los ivògix innts fnui^-is a ioni quelques contestations aver le* eommte et les n%oìù tardile difficoltà del ricorso a Costantinopoli fecero cadere in dissuetudine anche questa regola : e poiché occorreva l'autorizzazione del Con¬ sole così per rendere efficace la citazione come per far eseguire la sentenza, si preferì citare i forestieri senz'altro davanti i ri¬ spettivi tribunali consolari, soluzione che pareva riconosciuta im¬ plicitamente già dalF articolo 4 della (Capitolazione coll' Austria del 1747. Ed a tale condizione effettiva di cose si riferisce pure F artìcolo 77 detta nostra legge consolare, affermando la compe¬ tenza delle magistrature italiane a decidere le controversie nelle quali i nazionali siano convenuti. Soltanto l'europeo attore contro un indigeno, deve rivolgersi ai tribunali ottomani, conservando sempre il diritto d’ essere assistito da un dragomanno del proprio consolato. In materia penale si dà pure, anche nei rapporti colla Tur¬ chia, alla nazionalità del danneggialo e del reo, mia importanza che sarebbe incompatibile coi nostri concetti dell' azione e della ■giurisdizione penale. Se il reato è stato commesso in Turchia da uno straniero contro un suo connazionale, la Capitolazione eolia Francia del 1740 (art. 15) riservava il giudizio agli ambasciatori e consoli del reo " sans qu1 aucun de uos otti orerà puissc Ics inquiéter à eef egartL „ ; e la Convenzione di commercio e di navigazione colla Russia del 21 (li ugno 178;] disponeva {»} die si des sujets russes coinmettent entro cnx quelque meurtro mi tout Mitre delit, 1* examen de F affaire sera dii rossori du Ministre oti du Cousui de Russie, qui la jugerout sui vani leurs lois et con¬ tarne», sana (praticane autori té ottomane alt à s' y ingérer arnui- nément „ Nei casi di reati commessi fra stranieri di diversa nazionalità, la giurisdizione eonsrdaro non era prescritta dalla lettera dette Ca¬ pitolazioni ; ma la consuetudine venne attribuendo la competenza a giudicarli alla magistratura nazionale AdY imputato. Quando in¬ vece il reato metta di fronte un indigeno ed uno straniero : se il primo h reo resta esclusiva la giurisdizione turca. Se invece il colpevole è uno straniero resta sempre competente, secondo i Trat¬ toti, la giurisdizione turca, ma a cominciare dalla Capitolazione fi) Art 72, V. Noradunghiam 1. e., pag. 37 1 . (53) I « SEXTLEMENTS » EUROPEI ECO. 911 franose -del 1740 (art, f!5) e dal Trattato colla Russia del 1783 (art. 74), era disposto che Ics Cadis et autres o^iers do la 8n- blime Porto rie j ugeront Paffiiirc qu’éii prèsene# do Ministre ou du Coi s sul, ou de eeiix qu’ ils a uro ut délégués à e et eff’et », e il Trattato colla Sardegna del 1823 (art. 9) ammetteva elle lo straniero w col¬ pevole di qualche delitto, fosse, col concorso del proprio Ministro o Console, condannato a quelle pene e castighi che avrà meritati. „ Ce perquisizioni lion possono avvenire senza il consenso o T assistenza del console Opinane! Ié|§8 si è stabilito che quando il suddito straniero abiti a più di nove ore di distanza dal Con¬ solato, gli agenti della forza pubblica possano, in caso d'urgenza, penetrare nella di lui dimora, stendendo pero processo verbale e comunicandolo al Consolato (Protocollo Bonrrce del 9 Giugno 18(18). Tanto però per la partecipazione dèli* autorità consolare alle perquisizioni, quanto per la sua assistenza al processo, il punto di vista sostenuto dalla Turchia, e diverso da quello cui si sono attenuti sovente gli Stati Europei, lai prima ragionevolmente sosteneva che 1* autorità consolare dovesse, nell’ un caso e nel¬ l'altro, esser memi in emidmom di sorvegliare Y azione delle au¬ torità locali, senza che le fosse consentito di arrestarne Y azione colla resistenza passiva della negligenza : dalle Rappresentanze europee si sostenne invece che la partecipazione del console do¬ vesse ritenersi una comìizione perchè le autorità turche potessero rispettivamente agire e giudicare. E per tali ostacoli e per quelli dipendenti dalla necessità di far eseguire le sentenze col mezzo del Console, avviene talora che sia consentito il giudizio degli stra¬ nieri davanti al loro Tribunale consolare anche nel caso di un reato commesso da loro contro un turco. Pa d’uopo avvertire però che questo non è mai, secondo i Trattati vigenti, un diritto dello straniero e dello Stato cui questo appartiene, ma un favore consentito alP uno ed all’altro dalle au¬ torità ottomane. In Persia è pur riconosciuta in tali casi la competenza ter¬ ritoriale dal Trattato di Turkinantehai colla Russia del 1828 (art, 8) : ina Y efficacia di tale disposizione è praticamente annullata stipulando la estradizione alla Russia del condannato (a). (U Art. 70 della Capito lazi mie del 1740, (2) Ufr, art. 175 del Ondi ce Remile Russo. V. anche Tr aitato italo- 912 E, CATELLA NI (54) III Egitto ciò eh’ è un favore del tutto dipendente dal bene¬ placito dell autorità territoriale in Turchia, è diventato, per ef¬ fetto dell’ uso o piuttosto della costanza di un abuso, un privilegio degli stranieri, come in China. Ce Potenze europee cominciarono ad usurpare in Egitto la personalità della giurisdizione penale sui propri sudditi, nel primo periodo di governo di Mefiemet AD. e questo legittimò, tale abuso per ingraziarsi le Potenze del cui fa¬ vore avea bisogno nelle proprie lotte contro la Porta. Sicché in quel territorio, limitata in materia penale la competenza delle nuove magistrature miste a giudicare gli stranieri, alle sole con¬ travvenzioni di polizia commesse da loro, ed ai reati commessi contro gii stessi Tribunali misti, la competenza penale ilei Tribu¬ nali consolari vi resta qual' era prima delPistituziotìe dei tribunali misti, vale a dire assoluta, quando il delinquente sia straniero. Le deu uneie, o direttamente o col mezzo delTautorità locale, de¬ vono essere portate davanti alla magistratura consolare, che giu¬ dica applicando le proprie leggi, o rimette, dopo l’istruttoria, l'im¬ putato a quell’ autorità giudiziaria della patria che è competente secondo le leggi di quest' ultima ('). L inviolabilità personale è garantita agli stranieri dai trattati e dagli usi nell'impero ottomano, ma, si ammette t’arresto per opera dell autorità locale in caso di flagrante delitto o di autorizzatone del Console rispettivo, clic conserva puro, in confronto dei propri concittadini, la facoltà di decretare f espulsione. L’immunità lo¬ cale è ammessa in Turchia a favore delle abitazioni dogli europei ; ma d un lato è riconosciuto l'impero delle leggi ottomane relative al diritto di proprietà sugl' immobili da loro posseduti, dall" altro è attribuita all’autorità locale la facoltà di procedere a perquisizioni coi concorso del console, e, in certi casi (*) anche senza il di lui concorso. Boti tutti limiti che rendono più tollerabili, per un paese non europeo, i privilegi degli stranieri; limiti che, in Egitto hanno trovato una espressione sistematica, corrispondente alla retta azione della giustizia, ed a! vantaggio degli indigeni, delio Stato e degli Stranieri stessi, coli 'affidare ai tribunali misti tutti ì processi misti di persiano del 27 Settembre 18(12. art. V, ultimo al. rito in tale materia si riferisce genericamente ai rapporti colla nazione più favorita. Il) V. art. 52 e 55 del .Regolamento, egiziano di pulizia del 1864, (2) V. pag. 53, (50) ! « S IfiTTLUM KjS'TS » EUiRO l'J' I ECO. 9K'Ì materia civile e coni marciale, e tutto lo azioni reali immobiliari. Ma nella stessa Turchia, dove invano il governo tentò varie volte di ottenere dalle Potenze il nonsenso ad una riforma analoga, la con¬ dizione dello Stalo e dei suoi poteri giurisi limonali in confronto degli stranieri, è lieti più favorevole che non sia negli Stati ilei l’E¬ stremo Oriente dove esiste la giurisdizione consolare. Qui invece l'eccessiva influenza dell' autorità consolare nella decisione dei litigi fra indigeni e stranieri, la eliminazione d'ogni competenza dcH'autorità indigena a giudicare gli stranieri in materia penale, l'immunità personale assoluta stipulata a favore dei forestieri ' quelle, fatte agli altri Stati europei circa i porti di Amoy e dì (Janton. Nò a tale esclusione degli stranieri s’ era indotta la Gitimi per un capriccio o per un istinto diffidente, bensì por gli insegnamenti dell’ esperienza ; sicché può dirsi che gli stra¬ nieri «tessi determinassero, eolia loro condotta, come i Portoghesi ad Amoy nel 1544, I adozione diurni politica inospitale elle non corrispondeva nò allo tradizioni nò ali' indole del popolo chiitose. Il) Poh volizione del 1693. V.v*. Brandt. China unii scine [landetsbo- ziidmiifjoti zum Auslando. Berlin. Siomenroth inni ^oscliol 1899, pag. 12; e i’i'iittiito del 21 ottobre 1727. Morsi lett, Trentuni between Great Brifcain mnl ( bina, miti between Olii nn and l'oro i^rn Powers. London, narrinoti; 1893, Voi. 1, pag. 295-301. I' MTKl.l.Wl m m Nel Gennaio del 1717 il mandarino Tdng-mno indirizzava alT imperatore lv'anghsi, contro i^li stranieri, un memoriale di' ora Teeo di tutta quella esperienza e «li t titri1 quelle apprensioni. K le une e le altre trovavano un' occasione di rinnovarsi, perdi e quel¬ li imperatore, che fii il pi u grande reggitore «Iella Oli ina nei tempi moderni, e che allora regnava da cinquantasci anni, s* era dimo¬ strato tutf altro che ostile agli stranieri, e da ultimo era pure vomito in sospetto e in allarme circa i fini dei negozianti oc¬ cidentali. Tcing-mao allarmato per aver veduto a Macao piu di dieci navi mercantili europee dirette a Cantori, riconiava al suo Impe¬ ratore la sorte di Data via e di Manilla, dove gli europei ,é vennero da principio soltanto per commerciare, e poi, sotto pretesto dì tutelare i propri interessi commerciali. Unirono per soggiogare tutto il paese. „ Perciò qud mandarino esortava l'Imperatore a non sospettare del Giappone e degli altri Stati vicini, ma * a temere soltanto degli Europei, i più malvagi e intrattabili fra gli uomini..,,. Se approdano a qualche terra, esaminano subito in qual modo potranno impadronirsene.,.,; se non si cerea presto una di¬ fesa, sarà troppo tardi per riparare al male . Pertanto spero che Vostra Maestà darà ordine ni governatori di a flottare le op¬ portune misure preventive, sia confinando gli stranieri in una for¬ tezza per tutto il tempo che durerà il loro aggiorno a scopo di commercio, sia vietando loro di venire insieme in gran numero,, ma ammettendoli a riprese, gli uni dopo In partenza degli altri. Così si faccia finche gli stranieri non abbiano abbandonate le loro maniere barbare c feroci, se pur si vuol conservare il benefido di quella pace che finora abbiamo goduta,, (l). In seguito a tati petizioni il Tribunale Supremo del pa¬ lazzo imperiale pronunciava due decisioni dio erano subito san¬ zionate dftir Imperatore. Una di queste si riferiva ai missionari i e richiamava le autorità all' osservanza di un Ediitu promulgato dieci anni prima, secondo il quale gli europei che non dova¬ ci) Lettera de! Padre de Mai 11 a. datata ria [‘echino il 5 Giugno HIT. die riferisce il memoriale del Mandarino Tdug-muo dreu 44 b* pi . unzioni da prendere lungo le coste marittime,,, lo decisioni imperiali o la risposta apologetica dei missionarie; nelle: , Le Urea Ediliuntesb Tome Ili, filine. Paris, Pantheon Littéraire, i S 42, pag. ‘270-28? I. (fi) 8tì7 i “ ^TTMMKurTs. „ BtmoM noe* \ano ritornare in Europa (missionari), orano obbligati a presen¬ tarci alla Corte, per ricevervi una patente imperiali contenente I indicanone dèi rispettivo paese di origine, dell1 età, dell’ordine religioso cui il detentore apparteneva, del periodo di tempo già passato in China e della promessa di non più ritornare in Europa, ria patente doveva essere loro consegnata dall' Imperatore, scritta in caratteri tartari e eh mesi ed autenticata dal sigillo imperiale ; ed ora destinata a servire di salvaguardia ai singoli missionari, ne] PefeiTi, nelle altre provincia della China propriamente detta e in quella di riiao-tung* ri altra dMsione si riferiva ai commer¬ cianti stranieri che venivano per mare, ed affidava ai principali mandarini la scelta delle precauzioni necessarie. Essi avevano intanto facoltà di determinare il n umero delle navi europee am¬ messe a commerciare colla China, i luoghi di ancoraggio loro con¬ sentiti, il commercio considerato per loro come lecito, la facoltà o il divieto di entrare nei porti, la necessità di erigere fortifica¬ zioni per sorvegliarli, 1’ opportunità di vietare ri ingresso contem¬ poraneo {li più navi in un portò odi ammettervi runa dopo ri altra ; e nel tempo stesso era costituita una speciale commissione di cinqui mandarini coll incarico di studiare ri argomento e proporre even¬ tualmente alili provvedimenti di ordine generale. \ erano pertanto in China, anteriormente ai Trattati di com¬ mercio, due categorie di stranieri europei ammessi a dimorare nel territorio* I missionari che potevano recarsi anche nell' in¬ terno del paese, mediante la concessione di un permesso indi vi¬ ri naie, ed i commercianti, ammessi nei porti secondo l'arbitrio dei mandarini, e legalmente è costantemente nel solo porto di O&nton, dov erano rappresentati sia da agenti delle grandi compagnie co¬ stituite in Europa per il commercio orientale, sia da commer¬ cianti indipendenti delle Compagnie* Canton non era il solo porto dovagli stranieri potessero effetti¬ vamente compiere atti dì commercio, ma era il solo dove il farlo losse riconosciuto come lecito secondo le leggi chinasi e dove a queste stesse essi potessero attingere qualche garanzia* Ad esempio gli inglesi avevano avviato regolari rapporti di commercio col porto di Amoy molto tempo dopo che i Portoghesi ne erano stati scac¬ ciati : ma i loro rapporti cogli indigeni non v'orano tutelati dalle leggi e dalle autorità, sicché nel 1715 un mercante eh in ose avendo riscosso da un inglese il prezzo di certa mercanzia, ed essendosi poi rifiutato sia di consegnare questa, sia di restituirne il prezzo, 598 E . CATKLLANI (4) T inglese flamiejpiato dovea ricorrere al sistorna dolio rappresaglie impadronendosi dama imbarcazione appartenente al sua debitore.^). Fu soltanto nei 1780 che un Editto Imperiale proibì .in mode» assoluto il commercio agii stranieri in tutti i porti, eccettuato q nello di Canto n, e conservò alle sole navi spaglinole il privilegio- di commerciare anche ned porto di Àmuv, che del resto, por lolle- milza dello autorità, non fu mai fio! tutto ab bando nato dui com¬ mercianti degli altri Stati. jN'enimono a Cantini però gli stranieri erano così liberi nei loro movimenti e noi loro atti conio sono attualmente in ciascun paese gli stranimi ammessi al diritto di stabilimento; ma erano obbligati a dimorare nello fatto rio, che occupavano sulla riva sinistra del fiume delle perle una estensione di circa 350 metri (-). A tanto s7 era indotta la China per la sollecitudine di pre¬ servare la propria indipendenza e di impedire la degenerazione della propria peculiare civiltà; ed anche por effetto della espe¬ rienza fatta a pia riprese del come gli stranieri ne volessero in¬ terpretare 1' ospitalità. 1 mezzi preferiti furono inadèguati al litio, ma questo istintivamente s impone ad ogni popolo elio abbia co¬ scienza ad un tempo della propria individualità e d’ un grave pericolo che la minacci. Ne circa gli stessi mezzi, varia di molto nel corso della storia I ispirazione dei popoli incapaci di resistere colla forza ari un nemico, eppur bramosi (li sottrarsi alla sua iu- tìueoza. Sul principio del secolo XIX un sentimento analogo per¬ vadeva il popolo piu ospitale d? Europa, il popolo inglese, in co¬ spetto della potenza e della prepotenza della h rancia rivoluzionaria. B il Tinm} invocando provvedimenti analoghi agli ostracismi chi- nesij nife rimi va il 4 Gennaio del 1803 ; u \\ e ne ver board il allegcd as unwisc in thè case of China, In mfenw/d all GQiwnnmcaànm heìween it$ subjwte and farei (/ mra E la 01 lina infatti sfera preoccupata, piuuostoehò di elimi¬ nare ogni rapporto economico cogli altri Stati, di interdire i rap¬ porti diretti fra t suoi sudditi e gli stranieri per evitare i influenza di questi su quelli. Ridditi gli stranieri a poter fare legalmente commercio in (1) De Mai Ila I. e. (2j Prima del Trattato ili Nanking fattorie erano disposte in uue- sP ordine ; danese, spaglinola, francese, ameriéiina. h/dusea, svedese, in¬ glese, olandese. (5) 1 “ .SIsTTLJailiXTS „ JiUKOl’EI ECO. 399 un solo porto, od aneli© in questo con così limitata facoltà di dimora, essi potevano almeno, nello, spazio esiguo loro consentito, conseguire qualche maggiore garanzia dei loro diritti. Tale beneficio derivava ioro rial sistema del “ eo-hong n vi¬ gente a Canton dal 1722 e che era ad un tempo un monopolio dimeno ed una garanzia per i forestieri. L’ Imperatore concedeva il privilegio di commerciare cogli Europei ad un certo numero di indigeni che erano responsabili verso il cupo delia dogana per tutti gli individui arrivati in China. L'assemblea di questi mer¬ canti, ohe erano dieci noi 1777, quattordici nel 1808, ed uno di meno nel 1834, si adunava sotto la presidenza del capo della do¬ gana (I Et- pii), od era detta * Co-hong I negozianti europei dovevano abitare nelle fattorie, dove fino al termine del 18° secolo non potevano fermarsi che durante la stagione dell'attività commerciale. ! loro rapporti commerciali eoi paese erano doppia¬ mente indiretti, compiendosi d' un lato col tramite dei loro fi:. I u Wi •SETTLKM ENTS EU RO MEI ECO, 403 1856. 1/ abitare fuori fìttila città corrispondeva in tal caso iter gli stranieri ai] una necessità od ii raggrupparsi insieme era con¬ sigliato loro dalle ragioni più evidenti della difesa, E forse fu questo, della difesa e della sicurezza* il motivo per cui, anche negli altri porti aperti, dove la residenza nella città non sarebbe stata vietata agli stranieri, questi preferivano stabilirsi in un* area non ancora occupata adiacente alia città indigena. P). Nò mancano esempi di assegnazione d'aree determinate, fuori delle quali non si ammetteva che i forestieri potessero stabilirsi. Cosi avveniva per il Trattato di commercio anglo-siamese del 15 Aprite 180 fi che permetteva (art. 4) il passaggio dei sudditi bri¬ tannici in tutti i porti marittimi del Siam, ma consentiva loro il diritto di stabilimento M soltanto a Bangkok o noi lìmiti asse¬ gnati „ (*) ; e per il Trattato degli Stali làuti colla Corea del 22 Maggio 1882, clic ammetteva (art. B) lo stabilimento degli ame¬ ricani nei porti aperti della Corea, limitandolo però alle aree asse¬ gnate loro di comune accordo fwithin thè limite of thè concessimi). Ma tali disposizioni sono del tutto eccezionali, dopo FiiMla-u ra¬ zione del diritto comune al Giappone, in quanto si riferisce al di¬ ritto ili residenza degli stranieri ed ai loro privilegi ; e molto fre¬ quentemente rassegnazione di un' area ai forestieri in genere od a quelli di una nazionalità in particolàre, in un porto della China o della Corea, non esclude in loro la facoltà di risie¬ dere, nei limiti fi ella città aperta ni loro commercio, anche in località diverse. Tale era il significato del trattato ehinese-ameri- eano di Wàmghea del 1844 elio* nellàirtioolo 17, ammette i citta¬ dini degli Stari làuti a risiedere, nei porti eh in osi aperti, in lo¬ calità scelte di comune accordo dallàiutorità locale e dall’autorità consolare (s), E tale era pure il significato dell' articolo 22 del (]) Mayera, Dennysaml King. The Treni y Porta of Chimi ami Jap.an, London, Trubner, 1807, pag. 538-041). (2) Art IV. Britisli subjects are periniti^d io tratto freely in all thè scapo rts of Si am, but may resele permanontly only at Bangkok, or within ilio limites assigned by tliis Treaty. British subjects, eoming Lo resi de ni Bangkok* may rent land, buy or build houses, but camiot purchasc land wi tliin a cirèuit of 200 scm (4 miglia inglesi) Proni thè city walls, un HI tliey bave livori in Siam {or ten years, or aliali oh tato special autluirity from thè Siamese Government feo emtble the,m io do so. Od Ari 17. Un- locai authprittos of lite lavo governmeiits sitali setoet in concert thè gp&s (or thè folcigli siibjects, having due regimi Po ilio tool toga of thè people in thè location ih e reo f . . 404 K. CATKt»tA5TI (10) Trattato fniueo-chmesc dì Whampoa del medesima anno,, che pur riproducendo la disposizione relativa alle concessioni di case e di terreni, la completava escludendo [a norma del confino dei forestieri iti un’area determinata, e riservando la loro libertà di stabilirsi anche altrove, purché ned limiti del porto aperto al commercio straniero e delle sue dipendenze (*). L'assegnazione di un'area particolare agli stranieri non era originariamente ne un privilegio richiesto da questi, ne mi li mite imposto dui governo chinese alla facoltà c$n Gessa loro di stabilirsi ned porti aperti al commercio, 11 Trattato di Xan- Ring del 1842 non fa alcun cenno di concessioni o di 44 set- tlcmente ma si limita a stipulare nell' articolo 2, a favore dei sudditi brittumcb il diritto di residenza nei cinque porti aperti ni commercio straniero. 1 trattati immediatamente successivi parlano piuttosto vagamente di assegnazioni di aree da farsi collettivamente agli stranieri, indipendentemente dallo concessioni individuali di fondi fatte ai singoli residenti, ma non accennano a quelle aree come alle sole località dei porti aperti dove gli stranieri saranno ammessi a stabilirsi. La tendenza naturale dei forestieri a raggrupparsi, per ra¬ gione dì affinità e di sicurezza, e la loro preferenza per le arce assegnate loro colletti vammi te di comune accordo dalle rispettive l i) Trattato di Whampoa art. 2t. V. Murbard-Marlens X. E., Vul, 7. pag, 440, 441, 460 e $51. Testo originale autentico francese pubblicato nel Monile nr frniversel. * bea autorità locàffes, de concert aree le consub d Uterini ncront les quai’ticrs Ics plus eoimnubles patir la residence de* Frampus e! les en- droifcs duns lesquels puuiTOnt: avair limi Ics constrlictions . . he nomine et l’ÉiemiuG (Ics unisona ou ri es terrains affectds aux (Vawjais dansles ports1 ne sftronfc point re- st-remts àdeeortaines limit.es, mais bica su iva ut Ics eouvemmces et Ics bosoins des Francis, n l’ riduzione francese pubblicata dal Joìimnl de$ D'buts del I Feb¬ braio 1845, Fatta direttamente rial testo chinese* tt J u*s autori tes Iiicaless’entendnmt k ee sujet aver Ics Con su Is polir en donner làmlòrisatimi. Les Fraglia dévmni re ider duna les lieux qui leur auront étè assignds pone b&tir Le uombre dea maisous qm Ics F rancai s pour ront con&truiro et ibi terrai il quo ees consti uetioTis peairront occupar, i.Ta pus besoln d*$* tre limite ni règie, Fn cela les Fr:mrais consultami; leur con ve¬ li ance „ Cfr, T art 4lìf, del Trattato anglo-coreane de! 1886» (Il) SKTTIiBKBSTTS ,, I3UE0PIU ECi\ 405 f « n ut ori tà noi porti aperti al commercio, hanno determinalo a pòco a poco in tali porti la formazione di agglomerazioni o comunità straniere distinte eia quelle indigene e viventi sotto molti rispetti di una vita propria. Tali formazioni, derivate dalle condizioni peculiari di duo società eterogenee viventi nello stesso paese, apparvero a poco a poco così costanti, da finir per essere considerate come una neces¬ saria conseguenza dell" apertura di un porto o dama città chi uose al commercio straniero. Sicché da ultimo tali concessioni fatte al commercio non si poterono più considerare distìnte dalla concessione di uiT area particolare ai residenti forestieri, e dallo sviluppo in quel l'area di una peculiare vita municipale, la cui manifestazione è divenga una delle caratteristi òhi più specifiche dei rapporti con¬ temporanei fra i popoli di civiltà europea e P Estremo Oriente. B. Aree assegnate alla dimora ed all’ uso degli stranieri, fi trattato di Nanking, abolendo tutte le regole restrittive circa la resilienza degli stranieri, con Ieri va loro la facoltà di risie¬ dere e di possedere mf abitazione in ogni località pertinente ai porti aperti al commercio. Il trattato supplementare anglo-chinese, stipulato a I Tumori- Sei ai VS Ottobre 1843, disponeva nell'articolo 7 che nei cinque porti aperti agli stranieri a saranno scelti dagli ufficiali della località, d* accordo coi consoli, case e terreni „ per la loro abitazione. “ li numero delle case locate o costrutte sarà comunicato dal Console a quelli ufficiali, per metterli in grado di informarne i viceré e governatori rispettivi ; ma tale numero non potrà essere limitato, dovendo essere maggiore o minore, se¬ co mìo che sarà per variare la frequenza dei negozianti (■). „ Fin dal termine del 1843 la condizione degli stranieri, ri¬ spetto alla residenza, era dunque questa: proibizione (~) dì stabi- 0) V. Mmdiard-Martens N. R. Voi. 5, pagi 535. (2) Art. 5 del Trattato supplcnc citato e Convenzione airglo-clunese di Oefù del 17 Settembre 1875, Sez. HL art. 2. u Foreign m crollante \vj$Ì not M àufcboriscd io resi do or open houses of business or w&rehouses at tire placca cnumcratod as p.orts of cali. „ m R* CATEL.T..AN1 (12) tirsi in altri luoghi oltre quell i indicati nel Trattato di Nnnkhig fi); facoltà di risiedere stabilmente noi cinque porti da quella Con- volizione indicati ; diritto di fissarci, nei limiti di tali porti, nelle case e nei terreni, scelti a tal fino d* accordo dall' autorità locale e da quella consolare. La ragione che avea determinato i negoziatori del trattato inglese a richiedere tale accordo fra le due autorità, è piu chia¬ ramente accennata nel V articolo 17 del Trattato di \Y anglica cogli Stati Uniti dei ti Luglio 1844, che dispone dover quelle autorità procedere alla scelta u haviug due regard to thè feci biga of thè people in ihe location thereof ’Piii esplicito cucimi in tale riguardo è il Trattato fiati co» chinile di Whampoa del 24 Ottobre 1844 (-). Quei trattato, dopo avere disposto |§ che ogni francese u possa trasferirsi colla famiglia nei cinque porti per risiedervi e commerciarvi sènza impedimenti ne restrizioni aggiunge (’) che * les autorii e$ locai es, do concert avec le consuh détermi ri crolli les quartiere les plus convenrtbles pour la residence des Frauc&is et les end mila. dans Impiota pou- ront avoir limi los constructions Questa disposizione, quale tro¬ vasi espressa nel testo ufficiale francese, e piu in armonia con quella dell’ art, 2 del Trattato e con quelle dei trattati inglese ed americano. Vi è stabilito infatti V accordo delle due autorità nell' indicare i luoghi u più convenienti senza limitare a questi luoghi I; abitazione futura degli stranieri, cui lo altre disposizioni del riattato assicuravano infatti nei cinque porti piena libertà di resi¬ denza, R del rèsto quella disposizione non accennava ad imVtroa sola nella quale le abitazioni dei forestieri avessero dovuto ridursi con contiguità, ma si limitava ad esigere che le singole abitazioni e residenze degli stranieri, comunque situate nel circuito territo¬ riale dèi cinque porti, ilo vesserò essere scelte d'accordo fra le due autorità. (!) Qrdor in Conneil della (ryanh re tt affila del 24 tVbbmjo 1848 rei ti- U\iì Si! epiamercro della China, che proibiva ai sudditi britannici di vi¬ sitare altre località eh illesi oltre ai cinque por fi, u gli altri sili eventual¬ mente occupati dalle forzo militari di 8. E V. Mari eus- Muri m ni, UL R, Voi* ó, n° 10, pag. 3f>, 87. (2) V. Murtcìis-Murliiird N, R. Voi. 7, m" 88 T art, 2 e 22, pag. 482 e 440. (3) Art, 2. M Art. 22* T “ SKTTMJMKNTS „ KI'KOI'KI KOC. 407 n:-ì) I n significato molto più ristretto è rigoroso avrebbe invece assunto la disposizione stessa nel testo dimesso (') secondo il quale * i francesi avrebbero dovuto risiedere nei luoghi loro a -segnati niii il testo francese, lo disposizioni analoghe degli altri trattati e la clausola delia nazione più favorita, bastavano a togliere al si¬ gnificato di tale disposizione ogni carattere troppo esclusivo. D’ altronde, per la stessa sicurezza degli stranieri, per se¬ condare la loro tendenza a raggrupparsi presso all' abitato chi- uose, ma non nell' interno di quello ; e per facilitare il compito di protezione e di sorveglianza all' autorità consolare, raccordo delie due autorità per la scelta delie abitazioni e residenze più oppor¬ tune, fu diretto fin da principio, non già a determinare tali abitazioni singolarmente ed isolatamente per ciascun forestiero, ma collettiva¬ mente per i forestieri in genere o per quelli pertinenti ad uno Stato determinato. Così a Sbanghai il capitano Balfour, che fu il primo console britannico accreditatovi, scelse, per lo stabilimento dei suoi connazionali, un terreno situato a circa mezzo miglio al settentrione delie mura della città, d un miglio quadrato di su¬ perficie. Su quel tratto di territorio due anni più tardi incomin¬ ciarono a fissarsi i residenti inglesi, divenutivi già numerosi nei 184!). Analoghe disposizioni circa la facoltà di residenza e circa il limite di questa ai porti aperti, si trova nei Trattati della China colle altre Potenze che ho già più volte citati e in particolare negli ar¬ ticoli lì e 12 del Trattato italo-eliinesc del 20 Ottobre 18(i(i, dove nessun provvedimento è contenuto che accenni ad assegnare agli italiani nei porti aperti un’ area determinata come limite obbliga¬ torio e non varcabile dalla loro residenza. 'l’ali assegnazioni, che non erano da principio prevedute e de¬ tenni nate dal Trattato, e derivavano, come si è detto, nei singoli porti, da accordi fra un’autorità consolare e l'autorità locale, talora corrisponde vago ai desideri ed agli interessi degli stranieri, talora ai desideri ed ai p regimi issi i degli indigeni e tal’ altra agli uni ed agli altri. Ter tali ragioni, in applicazione del Trattato di Nanking e del Trattato supplementare inglese, erasi pattuita col capitano Balfour rassegnazione dell'area contigua a Shanghai per la resi¬ denza dei sudditi britannici ; e per le stesse ragioni, nel 1849, alla (I) V. Traduzione letterale francese nel Voi. riluto ilei Martons, gag. 460, 461. Ofr, p.ag,- 10, notài. 408 K. CATi'IUiAX] 04) nomina di un Consolo francese ralente a Shanghai, seguiva l'as¬ segnazione di un’area nello stesso porto “ noi limiti della finale i sudditi Francesi dovessero avere In facoltà di comperare fondi e di fabbricare residenze (')■ „ Il trattato franeo-chmese del 21 Giugno 1858 riproduce, (art. 10) quanto all’ indicazione ed al numero delle località più adatte alla residenza dei francesi ed alle nuove costruzioni die questi avessero voluto erigere, la disposizione (-) deH’artioolo 22 del Trattato di Whampoa, Ma quell’ assegnazione di un area (die fin da principio si era manifestata come un fatto spontaneo e non come un limite imposto ai liberi movimenti degli stranieri nei porti aperti, venne considerata a poco a poco come un diritto dogli stra¬ nieri stessi. E già la Convenzione anglo-eli inoso di Ceffi del 18 Settembre 1 87 fi provvedeva perchè in tutti i porti già aperti o ohe in avvenire si aprissero al commercio degli stranieri, si do¬ vesse assegnare, per accordo dei consoli colle autorità locali, un arco particolare alla residenza dei forestieri (1 2 3). 11 fatto del raggruppamento degli stranieri accanto alle città diuresi aperte al loro commercio, ma in abitato distinto ila quello degli indigeni, era contemporaneo alla nuova fase dei rapporti fra la China e gli Stati cristiani, iniziata dal Trattato di Nankiug. Ee primo concessioni di aree ottenute in quei porti, per accordo in¬ tervenuto fra i consoli e lo autorità locali, sono di poco posteriori all’inizio di quella nuova fase ; ma 1' aderì nazione ed il ricono¬ scimento del diritto degli stranieri ad avere, in ogni porto aperto al loro commercio, un’ area assegnata loro collettivamente, si tro¬ vano per la prima volta espli citamente concordati fra Stati nella Convenzione di Cefùdd 1870. ohe senza negare agli stranieri il diritto di stabilirsi individualmente nello città indigene, afferma con chiù- rezza di espressioni, non riscontrata nello Convenzioni già prima citate, il loro diritto ad un * settlemeni „ cioè ad mi’ area asse- (1) May era and Bonnys, op. eit., pag. 381, 882. (2) V. pag. 10 r 17. (8) Convenzióne di Oèlu. Sezione IN. Commercio. Art. 2.; Al all parta open to tradì-, wlicther by cari in r or later ogmunent, al w li idi no srt- Meme.ilt area lias been previnu.-dy delinei!, it will be tlie dutv of thè Itri- tisli Consul, aetiiig in concert willi Ina eolleagues, ilo- Goii.uils of die Other Powers, to come to an uiiderstuidiag w i ili ilio locai aiiilioriiie* rugarding thè definitici! of Ilio forcagli settlmnent area. 05) 409 I “ SM'J'Tr,EMBNTS KUffitìPEI «GC. g-nata collettivamente a loro in modo particolare. Da quel mo¬ mento, oltreché nei rapporti particolari fra i Consoli e le autorità locali (1 un porto determinato, anche nei rapporti generali fra la China ed altri Stati, s’ incotti inciò a parlare non soio dei diritti individuali dogli stranieri a risiedere nei porti aperti, ma anche del loro diritto collettivo ad avervi un 11 setUemont v o * concessione di terreno „ peculiarmente delimitata per loro residenza. Così av¬ venne, dopo la guerra del 1895, anche nei rapporti fra China e Giappone. ('). Senonchè le stipulazioni della Convenzione di Cefu e del protocollo giapponese corrispondono rispettivamente a due con¬ cetti diversi, rispetto all indole od al fino di tali concessioni, con effetto decisivo anche sulle loro caratteristiche giuridiche. Nella Convenzione di Cefù predomina il fitte d’assicurare agli stranieri in genere, senza distinzione di nazionalità, un’ area particolare ili residenza con particolari garanzie di sicurezza, d’arti mi nist razioniti e di polizia, senza subordinazione o diminuzione teorica della sovranità territoriale chincsc in quell area, e senza esercizio effet¬ tivo di supremazia d’ un solo Stato occidentale in confronto eogli altri. Nel protocollo giapponese invece prevale il fine, ispirante già prima la condotta delle autorità diplomatiche e consolari francesi, in frequenti occasioni antecedenti, di ottenere un’ area partico¬ lare di residenza, non per i forestieri in genere, e nemmeno per i forestieri d una determinata nazionalità, considerati come gruppo d’ individui, ma piuttosto per lo Stato cui tali individui appartengono, coll' effetto di quella esclusiva e più completa tu¬ ttala o supremazia delle autorità; consolari sui sudditi rispettivi, che è affermata nel protocollo giapponese, reclamando per il con¬ sole del Giappone, nei s etthmentx assegnati ai sudditi di quello Stato, autorità esclusiva quanto al regime della viabilità ed alla polizia. Circa la facoltà di acquistare beni ini mobìli noi porti aperti al commercio straniero e di disporne, ii Trattato supplementare fi) .Protocol regan! ing new porta, Iliade at Pricing 19 Oetoher 1896 (supplementare ni Trattato di Commercio o di Navigazione del 21 Luglio •ÌPJ. — Art. 1 : Il is hereby agroed giat spedai Japnncse seti lem ente .sitati he forurod at thè plar.es nowty openetl te « . erre and Miai affair* rogarti in 9 lo ronda ami pyli.ee shall he under thè control of thè Japa- nose. Consti 1. 410 K. CATKU*.VKL m anglo-oli mese del 1843, accennava (O a 41 case e terreni scelti per accorilo delle due autorità, e il cui fìtto o prezzo sarà de¬ terminato ìn modo giusto ed equo secondo il tasso predomi¬ mi nan te fra gli abitanti, e senza che possa commettersi sopraffa* zinne nè da una parte, uè dall' altra rJ, ^articolo IT del Trattato di V anglica cogli Stati Filiti e Y articolo 22 del Trattato di Whampoa colla Francia, stipulavano pure a favore degli americani e francesi, la facoltà di acquistare case od aree per fabbricarvi (-). Il trattati» anglo-oli illese del 1858 (art. 12) confermava, quanto agli acquisti cd alla determi nazione del prezzo, la disposizione del- l1 articolo 7 del Trattato supplementari' del 1848, e così facevasi anche col Trattato (*) iVaneOrchinese del 27 Giugno 1858. I Indole delle concessioni e titolo del possesso. Tutte queste Convenzioni però, mentre stipulavano, a favore degli stranieri, la facoltà di possedere c di usare di beni immo¬ llili nei porti aperti, si riferivano ad un titolo diverso da quello di proprietà. Il trattato italiano del 1808 (art II e 12) stabiliva che gii italiani potessero 'costruire eri affitUre vase e prendere u verno terre , e che a vesserò Facoltà di [tre wnlmtti per i ter- reni a per le eoxtr azioni fi loro f/rtriim-oifo, tri prezzi arri in* tri tiri hwpj. 11 trattato inglese del 1858 parlava (art, 11) di hitof or retri koam c di km# hmh. Quello francese dòlio stesso anno parlava del diritto di * fótte r des maismis el des magasi tw im bien affé mi er des terraina e piu oltre del modo di determinare 0) Ari. 7. (2) Trattato di AVuaghóo ori. 17. OitizmH ) che è un contratto mercè del i piale un tondo è trasferito allo A/ra\ in (pianto al possesso, per uri determinato tempo ed uso, in camino d* un compenso stipulato dalle parti o lasciato, in caso del loro silenzio, alla determinazione della logge e del magistrato, colla condizione di restituire il fondo non appena spirato il tempo o finito I' uso (j). Il solo trattato anglo-chinese parla di óòMpmWF# (to feuy) ri¬ spetto alle case e di locazione (to lease) rispetto ai terreni; gli altri trattati accenna no soltanto a titoli di possesso, sia pure a lunghis¬ simo termine, distìnti da quello di proprietà. Tale e, ad esami¬ narne attentamente le espressioni, il significato anche dì quei Trattati che, come quello anglo-coreano del 1888, parlano di com¬ pera (purchasé) e di vendita (sale of land). Intatti tpiellaCo nvenzione, inaiando poi del canone annuo da pagarsi dai detentori* dispone che il governo no trattenga una parte a titolo di imposta fon¬ diaria e metta 1' eccedenza a disposizione dei sopramtendeiiti del gruppo dì popolazione .straniera formatosi nel settlenmit ; il che prova che quei terreni sono ceduti e dati agli stranieri soltanto al titolo consentito dal diritto territoriale* e che quel titolo, impor¬ tando corresponsione di mi canone diverso e maggiore dell' entità (1) ■Quusto tratte) portoghese del 18.8.8 è redatto (v. art. 5:p in por- loglióse, eli illese ed inglese, od in raso ili divergenza fra il tasto portoghese i* Umilio dunosa, si dovrà appi ha me ed interpretarne le clausole secondo il lesto iugl sta (2) Black stono. Cùmmmhrtea m thè ham of KnphmtL Hook 11, t'impr* 10, (8) Trattato fra il (ikppone ed 11 .Siam ihd 25 Febbràio L808, Ari. 3. . . " ihev mny Idre and oeeupy liGuses, n i ai i ii filatori os, • sho ps :md wn.rehouses . paying no ot-her or higlier taxes tlian thè su hjerts c-il file musi I armimi natimi. Jf Ui Black sto n e I. Or* Hook II, Cliap, 80. 41l? E, CATEfiLAKl (18) della imposta fondiaria, non può ritenersi equivalente al titolo di proprietà. ('}■ Ad escludere le conseguenze di tali disposizioni che impedivano agli stranieri di acquistare in China Y assoluta proprietà del suolo, si ricorse all’ espediente di concedere loro dei fews perpetui me¬ diante il pagamento di un tenue canone annuo corrispondente nell* entità all' ammontare di una moderata imposta Fondiaria. (s). Tali condizioni eccezionalmente favorevoli, non avrebbero potuto a stretto rigore essere invocate dagli stranieri se non che nelle aree loro assegnate a titolo di " settlement ,, generalo o parti¬ colare ; ma ben presto lo stesso sistema Fu esteso a tutto il terri¬ torio dei porti aperti al commercio, incominciando da Slianghai, dove già nel 1807 (*) Taci pasto di terreni da parte di Forestieri in un raggio dì sei miglia intorno alla città era stato ripetutamente, ammesso. E restando pure giuridicamente il titolo diverso da quello di proprietà, il possesso dei fondi acquistati diventi) do* vunque nei selHemenU e finì per essere riconosciuto dalle autorità indigene, come un possesso perpetuo. Così nell' accordo firmato a Seul il H Ottobre 1884 dui rappresentanti britannico, americano, giapponese e ohincse da una parte c dal ministro degli esteri coreano dall'altra, per la connes¬ sione te la delimitazione d' un " settlement „ generale straniero a (Jliemulpo (Jenchuau), era stabilito che i trapassi dei titoli sui fornii situati nel w scttlement « dovessero farsi (l 2 * * * 6) cuH intermc- diaria azione delle autorità consolari e locali, ed era ammorsai'1) la concessione all* acquirente del titolo al possesso perpetuo del fondo acquistato (fl). (1) Trattato anglo-coreano del '26 Novembre 1883. ?i rr, L 3. These site? shall bo purchased troni Mie owners ami prepormi tur occupatimi by thè Coreàn Govermnenf, ami Mie e* piene* ilms jnenned shall bc a tirsi: charge on tbc proceed» of thè sala of thè hi mi, The vciarly rental ìigrecd upou by thè Corean a.urhorifie* iti conjunetion wiih thè Foreign alitilo ri ti os, shall he pah! to thè fornmr, who shall rotaiu a tixed miiouiil, tiiereof m a fair equivabnr. for thè lami tax, and thè remainder, togtì- Micr with any batanGe loft freni Mie proeoeda of lami sol os, sii all bolung tu a Mimici pai fluid, eco. (2) M&yors ami Dennys I. e., pag. 338 e 383, (8) V. Mavcrs, eoe. L e. (4} Ari. 5. V. il testo in appendi co. (5:J Art. 8. ibi doto. (6) Form of Tit.lc Dced . In considerai imi of i In > . . of ilollarà (19) { “ {JRTTIijH at.IìN'TS ,, KUROI'KI K00. m Ma se tale interpretazione delle clausole dei Trattati può essere approvata in guanto venne assimilando il titolo di possesso degli stranieri sulle case e sui fondi da loro acquistati, ad un vero diritto di proprietà, queir interpretazione non può andare d altronde immune da gravi critiche in quanto è stata diretta dagli Stati occi¬ dentali e dai loro rappresentanti, sia a violentare la volontà del governo chinese in ciò che si riferiva alla scelta dell area, sia a misconoscere i legittimi diritti dei proprietarii indigeni in quanto si riferiva alla cessione d* un determinato fondo ed al prezzo che dovea esserne corrisposto* Due patti che erano ripetuti in ogni Convenzione successiva a quella di Banking del 1842, dovevano essere il fondamento così del rassegnazione dì aree particolari ai stranieri, come deb r acquisto singolare di beni immobili da parte dì forestieri occidentali. Per !’ assegnazione delle prime ri chi ode vasi l accordo fra ìe auto¬ rità dei due Stati; per racquieto dei secondi il libero accordo fra i privati contraenti. Infatti l’articolo 7 del Trattato supplementare a%lo- eh iuese dell’ 8 Ottobre 1843 stabiliva che “ sarà bitta scelta dagli ufficiali della Località, (V accordo col console, di case e di ter¬ reni, il cui fitto sarà determinato a prezzo giusto ed equo se¬ condo il tasso prevalente fra gli abitanti e senza che possa essere commessa, nè da una parte nè dall' altra, alcuna soper- chieria 11 che significava evidentemente che la scelta della lo¬ calità dovesse essere fatta d’ accordo, e che i proprietari indigeni non dovessero essere obbligati a locare o vendere agli stranieri fondi che essi preferissero conservare per proprio uso, ma che, vo¬ lendo essi alienare od affittare tali fondi, non potessero imporre agli acquirenti o locatari stranieri, oneri superiori alla media nonnaie dfd paese* La necessità de IL accordo delle due autorità nella scelta delle aree risultava ancor meglio espressa e giustificata dall* articolo 17 del trattato di W anglica del 1844 stipulato dalla China cogli Stati Uniti- In quel Trattato era disposto che le due autorità avrebbero dovuto procedere nella scelta u having due regard to thè feelings of thè pcople „ aggiungendo ohe 44 thè partila interosted will fix thè re ut by mutuai agreement, thè proprietors on thè eco. ecc. thè undorsigned hurehy gnmts in perpetuiti to . * , , * bis heirs eee. t lie lot of land situateti ecc - ... and descrìbed in thè officiai pian of thè Foreigu 'Si&itleinent as lot...* and containing * . . . . sqttare metors. 414 H. CATKHBAKT one band nnfc déijfiandin^ anv exorbitant price. nor thè nmrhanh mt thè other imrmmmhljj imhtinff w purftmftìr spala, but ornali comluating wtfch justice and moderatimi Il Trattato fVancG^hi- nese dello stesso anno, dopo avere stipulato nell’ articolo 22 c4ie Le località più opportune per la residenza dei francesi, saranno scelte dalle autorità locali <1 Accordo eoi elusole, aggiunge clic le fermale des termina et le lo ver des muisons sereni réglés de part et d'antro entro les partìbs intcressóos che “ les au¬ to li té s chino i so.s ompfteheront les gens flu pays dVxiger do* prix troj> eleves, et le co usui Irancats voi Mera nessi à co quo ses na- tionaux n usent point de violone o pouf Form* les loyers on les prix Ed anche (piando la contenzione an gin -eh inose di (44'ù del 187(5 stabilì (<) che in ogni porto aperto àgli stranieri dovesse esser delimitato per loro un * settlement vi fu stipulato che tale detenni nazione dovesse risultare da un accordo delle autorità con* solari colle autorità loculi (-). Analoghe erano, nei Trattati successivi della duna colle varie Potenze, le stipulazioni relative a tati concessioni od acquisti, Il Trattato russo-ehineso del Vi Giugno I sfiH (art. 5| stipulava che tì si seguiranno le regole generili i osservate dal governo filimene negli affari cogli stranieri „ ; ed il Trattato fmncQ-ohiuose del 27 Giugno dello stesso anno, ancor meglio del Trattato del 1841 tutelava la libertà dei contraenti ehinesi, disponendo " che l'ammon¬ tare dei fitti e dei canoni sarà liberamente discusso tra le parti inte¬ ressate e regolato, in quanto sia per riuscirò possibile, secondo la media corrente nel paese; che le autorità ehinesi vieteranno ai propri] connazionali dì esigere o chiedere prezzi esorbitanti, e che il Consolo dal canto proprio provvederli perche i sudditi francesi non usino violenza o pressione per estorcere il consenso dei pro¬ pri e tari i U trattato fra la China e gli Stati Piriti dello stesso anno riproduceva sostanzialmente nel!' articolo 12 le disposizioni deb F art. 17 del Trattato di Wlmnghea. limitando l'intervento delle autorità locali: al caso di necessità di proteggere i proprietari indigeni che volessero far opposizione alla scelto delle località fatta fi) Kez, HI, art. 2, (2) . .... ir wrl] bc thè duty uf tire _ _ . (’onsuls uf tlic Ptfwers te come to an umlefstondmg wifh thè locai ani Ini rilies regarding thè il e li - nition uf tln- forelgn sotlliumnit arons. (21) 415 I “ SliTTUKM.BNTfj „ BOBOPKÌ ECO. dagli stranieri, e facendo obbligo ai cittadini dogli Stati l’ riiti di non insistere senza ragiono per atta Idealità determinata .(>). Nel l>S8;i questa libertà di contrattazione era tutelata egualmente uggii indigeni dal Trattato fra la Corèa e gli Stati Cititi, provvedendo (-) po i-cliò “ non sia permessa alcuna coercizione od intimidazione nidi acquisto di terreni o di fabbricati c perchè “ sia pagato il canone animo nella misura fissata dalle autorità, territoriali (*) 5. Interpretazione dei Trattati a danno della sovranità territoriale e della proprietà privata. Ma tutte queste legittime garanzie stipulate, a favore delie autorità territoriali e dei prop rietani indigeni, furono sovente di¬ minuite nella pratica quando si è trattato, non più di stabilire come in futuro i sarebbero delimitati e come in quelli avrebbero potuto acquistarsi e trasmettersi le proprietà, ma di in¬ dicare in un caso concreto I’ ubicazione e la superficie d* un de¬ terminato “ settloment „ o la scelta e le condizioni d’acquisto di un fondo determinato. Di ciò s’ ebbe un esempio fin dalle prime trattative fra 1' a- gente consolare di Francia Montigny e le autorità locali per i'as- segn azione di un’ area come " seftiement „ particolare francese a Shaiighai. (ili inglesi avevano ottenuto in quel porto fin dal 1*48, per accordo fra il loro console e. Io autorità locali, un settUmenl i regolamenti relativi ai quale erano poi stati approvati dal Console e dal 'l’anta i nel 1645. Il Montigny, giunto conio agente consolare francese a Shanglmi nel 1847, indirizzava a Luh, intendente mi¬ litare dei dipartimenti di Huoliau, Snukiang e Tàitsang nella provìncia di Kiangsu una comunicazione domandando di poter trat- 11) Trattato fra gli Siati Unii ì la Chimi del 18 Cingilo !8Ó8 art. 12. . n0l‘ «hall Ilio 1 oeai uuf, h crii. ics interfere, unless tlicre fio sonni objeetkms otfered on Ilio pari of tlu: iuliabi tante respeel ìug thè place . The citi /.una of tini Filiteli State» sii all noi u nr caso nuli ly insist on [ni r- ticular spots . (2) Art. «. Hi) OFr. gli altri Trattati citati dallo 1 [erettoti Voi. I. Parte li. pag, 103 c sègg. E* CàTF.LT/A N I (22} 41 H tare insieme con lui circa l'applicazione del Trattato «li Wliampoa in quanto si riferiva alla scelta della località più appropriata alle abitazioni ed alle eventuali costruzioni francesi. Sul ut ù dopo que¬ sta iniziativa del Console, lo duo autorità d misero d'accordo cimi la scelta di un'area situata al di la della porta settentrionale della città, delimitata al sud dal Y&ngkmg Ibing, all* ovest del tempio del dio della guerra e dalla sala deHassèmblca di (Janiou, e rial Yuenlio arrivante fino alla estremità orientale dell Ynngking Pang (*); c il (> Aprile 1849 lui proclama emanato dall' intendente, dichia¬ rava quell1 * * * 5 area concessione francese, ed invitava chiunque volesse acquistare o fabbricare in quei limiti a rivolgersi al console francese. Non appena pubblicato questo proclama, il console americano vi fece opposizione, sostenendo che il 14 Luglio 184fS gli stessi terreni erano stati offerti al console suo predecessore. Ne man¬ carono approvazioni alla di lui protesta fra coloro die ritenevano non dovesse il suolo adiacente alle citta aperte essere ripartito fra le varie nazionalità, ma che soltanto ai singoli stranieri si do¬ vesse consentirvi (-) individualmente 1 acquisto dei tendi effetti- Vilmente necessarie A tali difficolta altre poi se uè aggiunge¬ vano tV indole religiosa, derivanti dagli scrupoli degli indigeni, clic si opponevano alla rimozione delle numeroso sepolture esistenti nel terreno destinato dalla concessione francese, fate argomento avrebbe senz* altro dovuto essere sufficiente, secondo la lettera c lo spirito dei trattati (a) a far mutare la località da assegnarsi al “ settlement „ francese. Min il console di Francia non volle acquietami. Egli avea già cominciato, nella prima comunieiuioue indirizzata a tale proposito il 6 Agosto 1848 (j) al laotai di Shangliai, col voler dare una interpretazione estensiva all articolo 22 del I rut¬ tato di Wlmmpoa. Fn tale Remi, suddite francese, gli avea pre¬ sentata la domanda d1 un terreno per la costruzione d una casa e di magazzini. Egli ne prendeva argomento per domandare al Taotai w una concessione alla Francia di territorio a Sh arigli ai n (vk (1) Cordici1. Les origine# de de tu' iUahlissenvnts frangiti* dati* I Le- freme Orimi , Paris. 1896, pag. XXX PX X X fi I, X X X I V e XXXV. (% Oku lese Repodtorg. Voi. XVI 11, pag, 882, 833, — Cordici' t- pàg. XXXI-XXXIV. (3J (|k Trattate americano, v. pag, 21 n/ I. (4J Cordi Or. Lea origmes me., n.° 16, pag, 24, 25. (5) Ourilier. Lee origùm ecc, Dee. 1, pag. 1 c 2. (23) 417 i « SETTMiMEXTS „ EUROPEI E(3C. por scegliere un terreno '* à 1’ endroit le plus convellatele poitr les afl'aires comnierciales E già il il 20 Agosto 1848. «piami' egli «lava comunicazione al ministro di Francia di tali trattative, avea rice¬ vuto dalla casa Bue, Aro né et C.'1' la domanda d’ mv altra area in quella che doveva diventare la “ concessione ,, francese. La domanda, coni’ era concepita, importava già una interpretazione estensiva ilei Trattato di Whampoa, Questo infatti ammetteva, la facoltà dei fran¬ cesi di poter locare case e magazzini, ed acquistare terreni per erigervi costruzioni ; e prevedeva un accordo fra le autorità dei due paesi per determinare ì quartieri più convenienti per la re¬ sidenza dei Francesi e le lomlità dove potranno aver luogo le costruzioni. II .Montigli v invece prendeva argomento da una do¬ manda di terreno presentatagli da un francese, per domandare clic tutta un arivi ita lui determinata fosse riservata (in cV allora per le concessioni future da farsi ai francesi. Invano l'autorità clii- nese, il cui assenso era necessario, cercò di sostituire altro ter¬ reno a quello domandato ; dopo molto tergiversare dovette acquie¬ tarsi ad assegnare I' area designata dal Montigli v per le concessioni da farsi ai francesi, aggiungendo la disposizione secondo la quale ogni negoziante straniero d’ altra nazionalità avrebbe dovuto d'ora innanzi, per avere una concessione di terreno nella stessa area, intendersi col console francese. Tutta la corrispondenza e la di¬ sco ss io ne che terminavano con una conclusione sostanzialmente tanto diversa dai contenuto dell’ articolo 22 del Trattato di Whampoa, soi) riferite integralmente e diffusamente commentate nella citata Memoria del Cordici'. Ma più gravemente veniva alterato il senso di quel Trattato in quanto si riferiva alla scelta delle singole concessioni di case e di terreni domandate individualmente dai privati francesi ed allo con¬ dizioni dei rispettivi atti di cessione. L’articolo 22 del Trattato di Whiimpoa stabiliva che i Francesi /intimerò locare case od acqui¬ stare terreni per fabbricare, ma non disponeva clic i proprietarii indigeni dovessero cedere le ime egli altri, il prezzo doveva essere “ autant que. taire so pourra „ regolato " eouformément à la mordine des prix loeaux „ j ma ciò non toglieva che dovesse essere “ libremcnt dóbattu entro les partles interessées „ , sicché il diritto dei proprietarii indigeni e la loro facoltà così di nego¬ ziare il prezzo dei loro fondi, come dì rifiutarne la locazione e ì’a- lienazioue, erano, come dovevano essere, completamente salva- guardati dai termini del Trattato. MS E, OATRht.AKi m Il console francese invece partiva ila presupposti eh’ erano de! tutto in contraddizione con tale salvaguardia del diritto dei proprietari indigeni e collo spirito della Convenziono che ni trat¬ tavi* di interpretare e dì applicare* Nella comunicazione del 20 Agosto 1848, egli, ricordando le lunghe trattative cui arcano dato occasione gli acquisti tatti da inglesi, avvertiva che “ se fondant . toujours sur rartudo 22 du tràité, il ne soullVimit pus «pie ses nati onau x payassent un sapèquo de plus par nmu lo terrain, <|ue le prix qne cotte mesure va Ini t le jour mi il avait fuit la de¬ mando officielle do eoucession, e' est k dire le 8 Aoftt „ (*), Ed aggiungeva : “ Indépemlauiment du terra-in, jT mirai à parer Ics maisons, magasins et surtout Ics tombes qui som dessus ; mais à des prix déraisonnablos, je cothpte oppose r Y expertise t,. 13 già nella comunicazione del 0 Agosto cui egli si riferiva, uvea do- mandato senz'altro la valutazione per mezzo di periti dal ter¬ reno a qui avait etc elicisi dans ee qunrtier par M. Remi, nego- Chili t francate. „ Ma nella nota del 27 Novembre 1848, indirizzata dal Console al Taotah apparlsee in tutta hi sua chiarezza il di lui modo (V interpretare il Trattato, nel senso di giustificare V espro¬ priazione dei proprietari i indigeni a profitto dei negozianti europei. “ de le reputo à Yotrc Excellence ,,, è scritto in quella nota, “ Pexé- e uti oh des artieles du Tra ite de la grande natimi francai se lui donne plemement le pouvoir de foner im Dove il proclama del Taotai diceva : u les Chiuois no snr- fairont pas ; Ics marclninds européeus ne po urrà ut pas impose r r affernmge il Console aggiungeva : u mais si Ics proprietà ires chinote ne sorit pas raisonnables et se refusent, à V avenir, k Ve* xéeution de V articlè 22 du Imito, le Corniti pourm avoir reeours a no us (le Taotai) pour Ics obliger à eri respecter les conven- Won» „ (»). il significato dio il Conserto attribuiva poi a tuie “ rispetto (lolle convenzioni „ ò chiarito dalla di lui nota al Taotai do! ;) Di- fi) Oorrlicr 1. e,* n.° I, pag, 1 e 2. (2) Oordier L eM ruw XX, png, 3L (2) L e,, n,° XX, pag. 31 c n.° XXIX pag. 43, (2-0 T “ SRTTI.KMROTS ,, EUROPEI SCV-. 41 n cembro dello sfosso anno. Avuta comunicazione, col tramite, di mi ufficiale dell' amministrazione ehinese e di M, Ivleczkowski inter¬ prete del Consolato, “ que les propriétaires de» terrai))» de la con- cession destinée à la Franco ne voulaient pus vendre n, egli si rivolgeva perentoriamente con queir ultima nota al Taotai chio- dendo T espropriazione, e sostenendo elio la stipulazione dell’ arti¬ colo 22 del Trattato di Whampoa implicava la concessione ai mandarini della facoltà di far cederti ai francesi i terreni prescelti : 14 le 1 1 eoi t de foroer vos admiidstrés à vendre et de punir ics réealcitnuits Egli ricordava poi. a titolo d’esempio suggestivo, un 'involai predecessore ili quello cui indirizzava la sua intima¬ zione, il quale, in cospetto del rifiuto di vendere opposto dai proprietarii eli in osi in un caso analogo, H aveva “ d* abortì fait mettre en prismi et traile ensnite ,, ('). Perciò egli invocava dal Tantai 11 1* ordine ai proprietari del terreno scelto da M. Ilenli, di vendere al prezzo ragionevole fissato dal console stesso e minacciava perfino (-) i' invio di navi da guerra francesi a Shanghfti e la domanda di ima indennità nel caso elio le sue domande non fossero state soddisfatte. Finalmente il Tacitai, intimidito da tali argomenti, annunziava il (j (lieti nato (■•'*) di aver disposto pèrche fosse intimato ai proprietarii 1’ ordine di vendere ad un prezzo ragionevole, e d' esser pronto a procedere alla delimitazione della concessione francese. 1/ atto di cessione ora redatto 1‘ 8 Ilei maio al!’ ufficio del Tastai, pattuendo, secondo la volontà del console, l’ammontare del prezzo ed una rendita perpetua da pagarsi anticipatamente cia¬ scun anno il 13° giorno della 12» 1 una ( ') . E così si sostituiva alia esatta interpretazione del Trattato, una doppia violenza esercitata contro il governo dunose, costretto a subire la volontà del Console francese india scelta dell’ area, e contro i proprietarii, costretti a cedere i fondi preferiti in quell’area dagli stranieri, anche quando avrebbero preferito conservarli, La violenza era poi tanto più grave a danno dei proprietarii cui si imponeva non solo di vendere quanto avrebbero preferito conservare, ma anche di accontentarsi (ii un prezzo determinate dall’ acquirente. e dall'autorità consolare (li U è., n.“ XXI, pag. 32, 33. (2) Latterà del 8 (lemmjo 1841). (lordici- Lo. n." XXIX, pag. 37, 38. 13) l. e„ n.° XXXV, XXXVI, XXXVII, pag. 48-51. (4) 1. o,, a." XXXVI 11, pag. 51, 52. 420 T3, CATEIiLANI (2fi) di quesfultinio secondo criteriì appéna applicabili alle derrate portate f sul mercato. Nello stesso modo si procedeva ali' assegnazione di terreno e di case alla chiesa cattolica di Ningpo. Anzi in questo caso era il Taotai che faceva personalmente tale dono alla Chiesa dopo aver comperato l'uno e le altre dai proprietà-rii e dopo aver deter¬ minata nella concessione anche il contributo fondiario annuo non aumentabile. Subito dopo aver falla questa donazione, il Taotai aveva perù argomento di pentirsene ; perchè il vescovo capo della Chiesa donataria pretendeva da lui che trasformasse iti donazione anche la locazione già fatta prima per la durata di cento anni d- un terreno adiacente. Mutale ultima concessione aveva, a questo titolo, già ottenuta V approvazione delP Imperatore e non avrebbe? potuto essere mutata senza molte difficoltà. Ad evitare tanti imba¬ razzi quanti gli avrebbe procurati presso il governa francese il ri¬ fiuto di prestarsi alle nuove esigenze del vescovo, e presso il suo governo il tentativo di modificare una decisione imperiale, il Taotai offriva di assumere a proprio carico il pagamento del canone annuo. Nel fare tale offerta egli non dissimulava peri» d’aver tro¬ vata eccessiva la pretesa di chi prendeva argomento da un favore già ottenuto dalla di lui liberalità, per voler estendere gli effetti della liberalità stessa anche alle pifi limitato concessioni anterior¬ mente ottenute secondo i termini dei trattati (■). Da tutto ciò appariscono chiaramente le due gravi modifica¬ zioni introdotte, nelPapplicazioiie dei Trattati, dalle Potenze euro¬ pee in China, in quanto si riferiva alle proprietà private ed alle concessioni. I primi Trattati non prevedevano la concessione di aree dove potessero abitare e possedere contiguamente i negozianti stranieri in genere, o quelli soltanto dbrna nazionalità determinata ; e le Potenze imponevano alla China non solo la concessione di tali aree, ma anche la loro scelta determinata secondo V esclusiva in¬ dicazione degli interessi stranieri e della volontà di chi li rappresen¬ tava, I primi Trattati salvaguardavano, com'era ben naturale, i diritti reali e la libertà di oon trattazione dei proprietari! indigeni ; e le Potenze invece cominciavano ad imporre al governo èhinese, nei limiti delle concessioni, la espropriazione di quei proprie tarli, fa¬ cendo derivare a danno dei diritti privati degli indigeni, dall iufcc- (1)1. e., n.n ALI, pag\ 64-68, 421 (27) I ££ $ È T T L E KÌÈ NT S ,, EUROPEI ECC. rosse puro privato di uno straniero, quegli effetti esclusivi che nelle società bene organizzate non possono derivare se non che dai diritti dello Stato o da un supremo interesse sociale. Né 1' indirizzo seguito in quella occasione dal console Mon- IgnvJ potrebbe considerarsi come un caso eccezionale ; che anzi a quel sistema si attennero poi gli stranieri sia per l'assegnazione dei * sefctlements sia per il trasferimento delle proprietà. lai stessa violenza fu esercitata a danno dei proprie tarli indigeni nella detenni nazione del compenso per il “ settleinent n britannico di Kia-Kiang- |j| ; e lo stesso accadde nel 1861 in quello di l'Tankàu dove di fronte ad una domanda di 4000 tmh per lotto fatta dai proprietarii ed appoggiata dal governo dunose, il console britan¬ nico impose il prezzo di 2f)00 (*); e nelle concessioni francesi di Cefi e di Takù (;i), dove la concessione di terreno era attribuita specialmente ed uninntteufe alla Francia ad esci usi mi e completa di ogni altra nazione, e dove nel disporre per la futura assegna¬ zione dei lotti agli acquirenti francesi non si prevedeva nemmeno l'impedimento dipendente dalla volontà dei proprietarii chinesi (*). A Tientsin si è trasceso poi dagli europei, oltre ogni limite di tolleranza, sotto V impero del governo provvisorie organizzatovi dalla spedizione mista ritirante Y intervento delle Potenze. Ti si è formata una Compagnia per lo sviluppo delle risorse del paese (Land Improvcment Company) i direttori e gli agenti della quale erano nel tempo stesso ufficiali dei governo provvisorio. Operando come se fosse investita di poteri pubblici, per effetto della fran¬ chigia ottenuta dal governo provvisorio del quale era una emana¬ zione, quella Compagni;! era. venuta confiscando a proprio bene* fio io tutti i terreni ed i fabbricati in un raggio molto esteso in¬ torno alla città. Àt proprietarii indigeni si imponeva non solo di cedere i propini fondi, ma anche di accontentarsi di un tenue compenso che era fissato dai soli ufficiali della Compagnia. La espropriazione diventava così una vera spogliazione, contro la quale (1) Miiycrs eoe. I. pàg. 431, 432. (2) Mayers 1. e,, pag. 441-455, (3) Co ri li ci1 2 3 4. ìlimire dtus relation# de la Ohm# emeìm Puimmi'es oc- riilenlaUs. Voi. 1, Paris, A Ica in 1001, pag. 132, 138. (4) Clr. Trattato anglo-siamese del 15 Aprile 1850, art. 4 e Trattato jmglo-coreano del 20 Novembre 1883, art. 4 n.° 3 e 1- Agreement respocting a generai Ibreign settlènient at J enei man (Chemulpo) d(d 1884. 422 11* CATKLI.AN! m ì residenti clunesì di Tientsin hanno presentato ai ministri stra¬ nimi un reclamo, die lui determinato ima i nel denta da parte della legazione lui tannica e clic darà modo agli indigeni di far ecce¬ zione anche in avvenire contro taluni più recenti titoli di proprietà europea ne! territorio di Tieatsim 0 Necessità di provvedere all1 amministrazione. La concessione di aree particolari àgli stranieri e 1' affluenza di persone venute nd abitarvi e a possedervi importavano In neces¬ sità di ordinamenti amministrativi particolari, relativi alla convi¬ venza dei nuovi gruppi, alla loro vita sociale, e aliatatela dolIT gieii-o, della benefici enza, della sicurezza e della viabilità. Nè tali ordinamenti potevano dipendere, come avviene in ogni Stato di civiltà europea, dalla volontà o almeno dalla sorveglianza e dalla tutela dello autorità territoriali. I privilegi e le immunità perso¬ nali dei singoli stranieri europei, e V immunità locale attribuita alle loro abitazioni ed alle loro nari, sarebbero infatti bastati da soli a conferire gli elementi di una vita amministrati va propria a ciascuno dei gruppi che tali stranieri agglomerandosi avessero for¬ mato su area distinta in territorio chinese. La tendenza a raggrupparsi insieme era stata comune ni fo¬ restieri in ciascun porto ehinese da loro frequentato, prima ancora che F apertura dei porti decisa dal Trattato (li Nauking e dui Trattati successivi, vi avesse resa legittima la loro residenza. Prima del Trattato di Tienisi n del 1858, Lord Sigili trovava a Suafuu (Swatow) un piccolo - settlement „ europeo, elv era costituito in gran parte dagli agenti di due grandi case caminiera unti d'opio e dai loro dipendenti, o da agenti d' emigrazione occupati nella tratta dei c&otlfà. Questi gruppi, seguendo Y esempio già dato da quelli di Canto a sotto V impero del sistema delle fattorie, prov¬ vedevano spontaneamente per via di coopcrazione a talune dello necessità della loro convivenza sociale. Sicché quando il Trattato di Nanking del 1842 provvedeva alla nomina di soprfci.ii tendenti od ti filmali consolari nei porti aperti ai forestieri, per esservi gli intermediarii fra le autorità ehiiiesi e i negozianti europei ('), (1) Y, Parte i di questo studio. Gap. 8> pag. Ki, n\ I e 2 , (20) i-:UROI>KI Efifi. 428 i tl SI.IT'I.TjBM'MSI'S quoi consoli trovavano già» noi gruppi dei loro connsziortali sto* biHta in quei porti, od mi primo centro già tonnato, o imo svi¬ luppo spontaneo e concomitante alla loro azione, di vita ammini¬ strativa locale. Ad aiutare e regolare e nei tempo stesso a moderare e diri¬ gere tale sviluppo, provvedevano, in quanto si riferiva ai sudditi britannici, numerosi “ Orde** in donnei! * ('), dai quali derivava al Ministro britannico in ('luna la potestà, di emanare regolamenti per il buon governo dei sudditi britannici residenti in China ( ■). (Ili stessi poteri spettando agii altri rappresentanti diplomatici secondo le costituzioni e leggi dei paesi rispettivi, ed essendo riconosciuti loro dal governo eli illese come una conseguenza delle immunità attribuite ai forestieri europei ed americani dal Trattato di Nan- king e dalle Convenzioni successive, ne derivava la legittimità, anche dal punto di vista delle autorità territoriali, di quei rego¬ lamenti che ciascun Ministro straniero avesse emanato relativa¬ mente al " sp&ement * attribuito ai suoi nazionali, o clic i Mi¬ nistri stranieri avessero collettivamente compilato per il " settlo- ment „ generale, attribuito in un porto, senza distinzione, agli stranieri il ogni nazionalità. Già si e latto por Hiianghai, quando la (Iran brettagna, la Francia e gli Stati Uniti, erano i soli Stati che avessero stipulato Trattati colla China, f Ministri di quei tre Stati, e, dietro le loro istruzioni, i consoli rispettivi J’ accordo colla principale autorità ehinese di quella città, compilarono ima serie di “ Land Munioipal Regulations l’or thè ponce, gnod under and governine ut of all persona residtng on (die land set iipurt by thè Cliin, ose autlmrity for thè residence of foreignors I poteri dei 111 V. capo a, (mg. 12, ir>M, e Parte I, pag, 16; n.° « e pag. 21. ,i. |" (2) p. es. Oidio- in Co urici l IMI ari. 6. 11. ,M. ’s Minister in Clima iii.i.v boni lime te lime, subjcct ami according in (die previsioni' of tliis tirder, aiakc suedi begli bi t in us as tu li ini seeru tit, For thè peaee ot'iìer ami g,ood goveimuent of Untisi) subjeefcs, résidenis in or resol i in- China. Tale competenza si estollile poi, oltre elle àgli attributi che' de¬ rivano ai l 'apprestili tanti europei in Citimi dalle Convezioni, anche a quelli ehi - essi vi esercitano di fatto. V. il preambolò del Foreign Jnrisdictiou A e t I Augiut 1870, òiì e 54 Vici. Cap, :ìT : “ Wlmreas . by treaty, ca pitu- l&tioii, gjauit, sulfernnoe. ami olimi1 lawful moans, II. M. tip, Qm-e.ii bus -hi ri di seti on witbin ili vere fureign comitrics, ami il i* cxpcdimit to conso¬ lidale Uhi Acfcs relating to Un- exeroise of iler Majesty’s jurisdieldoii oul of litui1 doni in ions . „ 424 tó. CATALANI Ministro inglese in China- quanto alla compilatone <1 altri rego¬ lamenti analoghi a quello ili Shanghai da applicarsi ad altri pòrti, erano poi espressamente riconosciuti e con termali dall' “ Onler in CoimcU * del 1881 per la China e per il Giappone, aggiungendo che i regolamenti collettivi adottati, rispetto ai 14 settlements * as¬ segnati ai sudditi dì più Stati, dal Ministro britannico insieme coi Ministri degli altri Stati, dovessero ritenersi obbligatoriì per i sudditi inglesi come se si riferissero a questi soltanto {J}. Rispetto alle concessioni straniere in China, un fatto impor¬ tantissimo e non comune agli altri paesi dove è in vigore il co¬ sidetto regime delle capitozziceli, derivava dunque dai Trattali internazionali e dagli accordi e dalle consuetudini connessi colla loro applicazione. Non solo dalle immunità personali e locali attribuite ai sìngoli stranieri derivava la possibilità che una vita amministrativa locale autonoma, distinta da quella del paese dove pur si trovavano, si svolgesse nei gruppi di popolamento europee formati nell' area dei “ settlements „ o concessioni. Ma inoltre questa vita sociale ed munii nist rat iva. invece d'essere I usciata sotto il controllo c la supremazia delle sole autorità territoriali dello Stato, era subordinata al Le autorità diplomatiche e consolari, dalle quali personalmente dipendevano gli stranieri raccoltisi a risiedere in quelle arce- Sicché quando in un Trattato fra uno Stato dell E» stremo Oriente ed uno Stato europeo si includeva la riserva che i terreni attribuiti a dimora degli stranieri o da loro posseduti, con¬ tinuassero a formar parte dello Stato che li concedeva, e che il diritto di giurisdizione sulle persone e le proprietà vi dovesse appar¬ tenere alle autorità territoriali u in quanto tali diritti non siano stati abbandonati espressamente da questo trattato * (1 2), si doveva (1) The China and Japan Odor in Coiiócil 1881. Art. 8, Ih M. s M mister in China mcy, as he thinks fin niake any Regalati oc under tliis Order extern! ekher ih muglimi t (duna, or lo some one or more onlv ut thè Oonsular distriets in China. — A rt, Ih IL M. ’s Minister in Chimi, in thè ex e rei se of thè Powers aforesaid, may, il he thinks Hr. join witti slie Mmisters ofany torcigli Powers in amily wilh 11. Majesiy, in making or adoptìng Regulatkms with like objeets as tire Regalai ions desmhed in thè schedule to tliis Order, coni moni y ealled thè Shanghai Land Re* gulations, or any other Regalati ous lor thè inuoicipal governnieni ut a n \ fortugn concessimi or sostieni e ut in China ; as regmds British suhjects, joint Uegulalions so made. aliali bo as valiti and binding, has il they retatoti to lìritish subjects only. (2) Trattato fra gli Stati Uniti e la Corea del 22 Maggio 1882. Art, fi. (81) i “ s:kttiìKmknts „ kuhopei kcc. 425 intendei'è compreso nejr abbandono non solo il diritto di giurisdi- xione e di poliziA siti singoli residenti stranieri, ma anche quello di supremazia e di sorveglianza ani ministrati va sui gruppi di popo¬ lazione da essi formati, (,'osì Un da principio si andavano manifestando dite specie di setfclemetìts « : quelli generali, rispetto ai quali la concessione è latta ai forestieri; senza distinzione di nazionalità; e guniti parti¬ colari assegnati agli stranieri cl’ mia sola nazione. Nel periodo più recente è venuto prevalendo in China il sistema delle concessioni particolari fatte alle singole nazionalità. Così dopo il 1895 lfankàu, aumentata la sua importanza eommerciale per l'inizio della linea ferroviaria di allacciamento con Pechino, viride aumentare di esten¬ sione il “ setti em cnt „ britannico ed altri aggiungersene della Germania, della Francia, delia Russia e del (Pappone ; sicché là linea delle concessioni vi si estende per oltre due miglia lungo la riva del fiume ('). Il Giappone stesso nel Protocollo supple¬ mentare del 19 Ottobre 1896 al Trattato di Commercio e di Navi¬ gazione., stipulava (art. 1.) che: 14 speciali “ settlemcnts „ giapponesi dovessero formarsi nei porti chinesi aggiunti alla serie di quelli aperti ai forestieri, e che gli affari relativi alla viabilità ed alla polizia vi dovessero essere sotto la sorveglianza e 1‘ autorità dei console Giapponese 1/ accordo del 1884 colia Corea provvidde invece alla formazione di un seff/leqycnl generalo. La distinzione però fra F una e l'altra specie di setf$em@nts, so è importante quanto all' origine e al titolo rispettivi, e quanto all indicazione dell' autorità competente per l’ esame delle do¬ mande di concessione di terreno, e per la sorveglianza dell’ am¬ ministrazione, non ha una eguale importanza in rapporto colia condizione degli abitanti e colla subordinazione di questi ai po¬ teri amministrativi locali, Infatti, ammessi ad abitare ed a pos¬ sedere auehc ned scttlements „ particolari, stranieri appartenenti a nazionalità diversa da quella dello Stato cui il “ settlements „ era . And ir is expressiy agreed that lami so actiuired in tbn open ports of Cliosen, stili rema in an integrai pari of thè Kingdom ; and tlmt all righi» of jurisdiction over persona and properfy witliin titoli #eas re inaili veste! in thè autlicpties of Choson, oxccpt in so far as such rights bave beeu c.xpressly rolimiuished by f.liis Treaty. (I) Su ro peni i Settlements in thè Far East. London. Sìinipstìn Low. 1000* pag. 185, t§«. 426 K. (WTKMiAXl (32) stato rispettivamente concesso, era evidente la necessità di suboT- dimire anello gli ordinamenti di ciascuno di tali u settleincnt „ par¬ ticolari all'approvazione del corpo diplomatico e c$msola re, in quanto dovevano diventarvi obbligatorii e francheggiati di coazione rispetto agli abitanti e proprietà rii stranieri di varia nazionalità che altrimenti sarebbero stati, a termini dei Trattati, indipendenti da qualunque [nastratura diversa dalla propria autorità nazionale, A questo fine si provvedeva dapprikà colla iùrnmzbme spontanea di un comitato elettivo di residenti, incaricato dalla collettività degli abitanti dei provvedimenti più. necessari i per la viabilità e la si¬ curezza pubblica : e da q u est e formazioni spontanee c derivato più tardi un regolare e ben costrutto ordinamento municipale. Tale sviluppo si 6 effettuato completamente nel caso deb 1' antico ed importantissimo sistema dei " settlement * rii ftfaan- ghai, Al termine del primo anno della sua storia come porto aperto ai forestieri, Shanghuì non aveva che 23 residenti stranieri, taluni dei quali colia famiglia, un solo consolato, undici case di commercio c due missioni protestanti, Un terreno incolto e paludoso lungo la sponda del fiume, In comperato a basso prezzo dai proprietari! eh inesi ; e su quello furono successi vilmente* erette le residenze d' importanti case commerciali inglesi. Ma ben presto f affluenza di stranieri appartenenti a nazionalità diversa da quella britannica nei limiti del territorio ciberà stato assegnato ufficialmente come M solile- ment „ britannico, rese evidente la necessità d escogitare qualche mezzo per far sì (die le intraprese d'utilità pubblica vi lessero volonta¬ riamente alimentate dai residenti eolie offerte spontanee di quelle somme <1 i denaro che il Console inglese non avrebbe avuto i poteri necessari per prelevare in confronto dei residenti sudditi d altri Siati, Allora si formò a tal fine il comitato spontaneamente delegato a ciò dai residenti ; e quello fu il primo germe dal quale si è poi svilup¬ pato il governo Municipale di Shatlghai. Uà cattura della citta per opera dei ribelli, fra gli anni 1853 e 1855, rese evidente la ne¬ cessità ti! provvedere a tutto un ordinamento per la difesa e per 1' amministrazione del 44 se tt lemmi t Allora fu formato dai resi¬ denti stranieri, sotto il comando del Capitano \\ ad e, un corpo di volontari che prestò ottimo servizio per mantenere bordine interno e per assicurare la sicurezza delle concessioni. Nel 186,1 altri provvedimenti furono adottati per tenere i T'ah pmgs a distanza dalla città. Un distaccamento di marinai inglesi ed un reggimento indiano furono messi a presidio delle numi, e acl 427 (B3| i srttlkmknts „ euro imi eco* un distaccamento di marinai francesi fu affidata la guardia ideile porte della città, dalla parte della concessione territoriale dei loro connazionali, Nò (dò era contrario ai Trattati ? perche T articolo ó dì quello di Whampoa autorizzava la Francia a mandare navi da guerra nei cinque porti aperti al commercio, per mantenervi 1’ or¬ dine ed aiutare il console ad esercitarvi la propria autorità. La stessa organizzazione d’ una forza militare locale poteva mettersi in rapporto eolia clausola deirartioolo I ora citato, per dimostrarne la legittimità* Tali provvedimenti bastarono, a respingere l’attacco dei ribelli, nell' Agosto del 180 1 ^ ed a far fallire gli attacchi molto più minacciosi diretti da loro contro la città nel Dicembre dello stesso anno e nel 1862* In seguito al primo pericolo corso dalla città nel 1 8 5 4, le nuove “ Land ftegulations „ del 1854 (l) avevano annoverato anche lo stai di ini unto di ima forza di polizia fra i servizi spet¬ tanti alle magistrature municipali. Dopo il secondo e più grave pericolo, che avea minacciata la città sette anni più tardi, era naturale chi' tale forza di polizia assumesse le proporzioni d? un vero or¬ ganismo militare atto a corrispondere ad ogni urgente necessità della difesa. La truppa di polizia della città europea è composta in gran parte da indigeni, ma dipende dalle municipalità europee oliò vi sono costituite* Le truppe di difesa sono poi formate in tre corpi di volontari! europei, uno squadrone di cavalleria, ima bat¬ teria. d' artiglieria di campagna e tre compagnie regolari di fan- te ria (“), Una di queste ultime ù tedesca ; e nel maggio 1897 venne formata anche una compagnia di volontari! agli ordini del console generale francese ; ed una compagnia navale già costi¬ tuita nel 1801, e poi decaduta, richiamata in vita nel 1870 ed ancora disorganizzatasi durante lì successivo periodo di tranquil¬ li tà* fu riorganizzata nel ISA 8 per opera del Maggiore Halli day eoli’ effettivo di 800 uomini, triplicato durante i torbidi del 1 9(10, e rafforzata da una coni pagaia americana che è stata ^clòlfca subito dopo rintervento internazionale (8). Anche a Ningpo, dove pur non v'ora che una pìccola comunità straniera non organizzata a mu¬ li) Art* Ui Mayers, ecc,, op. ciL. pag, 861, 862. ri) V* sul funzionarne sito di (luesti mezzi di difesa: I lesse- Wnrlegg* China e Giappone i trini, dal eap. M. Camperio, Milano, Hòcpii, DUO, pag. 80-91, (8) dimmele and Directory far China and Japau. Hong- Kong. 1902. 428 e:, ( a e km. a xi CÌ4) nieipio (■). L affluenza di elementi turbolenti di varia nazionalità avea determinaci l Jtst i t unione d una piccola forza di polizia man¬ tenuta dalla comunità ed autorizzata a tutelare V ordine conse¬ gnando ciascun arrestati al console della nazione rispettiva. L esempio di fthanghai fu poi imitato dagli stranieri residenti ili llankau, difendendo gli accessi delle concessioni e procurandosi abbondanza di anni. Durante i tumulti scoppiativi nel 1891 il Console inglese vi emanava il 19 diligilo un proclama, indicando luoghi sicuri dove far riparare le donne e Ì fanciulli in caso di allarme, avvertendo che due cannoniere erano pronte nel fiume per la difesa, promettendo il suo intervento a difesa degli europei, ed assicurando i residenti tt che le sommosse di mesi sono facil¬ mente domabili da uomini risoluti purché la difésa sia fatta sotto una buona direzione e regni perfetta unione fra t difensori {*). Il guaio è che mentre le necessità della difesa hanno fornito elementi agli Stati che possedevano 44 settlemenis „ nei principali porti chinesì, per domandarne V estensione, ed a quelli che non ue possedevano per esigerne la concessione (*), questa e quella abbiano reagito e reagiscano tuttavia sullo spirito pubblico dii- uose contro gli europei e contro tutta la civiltà di' essi rappre¬ sentano. Ma, comunque sia di ciò, d certo die le necessità della difesa, ed i provvedimenti adottati per organizsarla sono stati e son tuttavia nei sefetlements ,, europei dell’ Estremo Oriente, fattori importanti dello sviluppo d* ima vita municipale. Nel primo per importanza fra tutti i “ setldements quello dì S bang hai, furono le necessità della difesa, fatte manifeste durante la ribellione del 1853, che hanno ridimmelo r attenzione dei con- soli sui criteri di riforma dei regolamenti die v“ erano iti vigori*. E allora, per iniziativa dei Consoli delle ire Potenze. Inghilterra. Francia e Stati r nifi, furono modificate e completate le 44 Land Jiogulations M di' erano state allottate nel 1845, e secondo le « piali erano stati regolati fino a quel momento le concessioni ili terreno, la polizia, la viabilità e gli altri interessi del u scttle- ment Da tali nuove condizioni e considerazioni è derivato il nuovo < Codice di “ Mimidpal and Land Kegulations tf die ha defi¬ nì 1 8fìó:Gl) resi dmiU, per '* inglesi. V, Mayers l e., pjig. ;lUl 121 flesse Wartegg, L c„ pag. UM, WX 14) V. Chrmidr l'or 3 002. |>;tg. 142. 12 f) (35) i u sh’L'tijKmmì^ts „ ruropki kc(\ niti vomente riconosciute e regalate le autonomie municipali del * scttlemènt ,, di Slmagjpi (,). Non dovunque pero lo sviluppo di tale vita municipale ha attraversato successivamente tutti questi stariti. Talora la storia dei MUfemeìiH dì Khanghai si è ripetuta, in proporzioni ridotte, anche altrove ; tal’ altra V ordinamento municipale fu creato fin da principio per volontà dei governi concessionari i di un u settlement „ ; tal' altra per iniziativa e per volontà dei residenti ; tal’ al tra infine la organizzazione del gruppo si 6 arrestata al primo stadio rii eoo- punizione spontanea dei residenti, senza riconoscimento od inve¬ stitura d autorità da parte dei rispettivi governi. f 'osi a Iviukiang (Kéwkiang) (*) riimiativa per ^organizzazione municipale è partita dai non cessionari delle aree, die il 15 Aprile 1802 si radunarono in jj&semblea, eleggendo una commissione incari¬ cata di provvedere alla costruzione di strade ed alla cura di altri interessi comuni, e deliberando una contribuzione da prelevarsi su ciascuna area già concessa. Il comitato provvidde con tali mezzi all il I mai nazione, alla fognatura ed al mantenimento di una piccola lorza di polizia, e piu tardi la formazione cooperativa spontanea di tale comitato, vi In trasformata in una regolare amministrazione mimici pah’ (*). 1! 44 settlement „ generale di Ghermii pn in Corea fu invece, fin da principio, considerato dall accordo che lo costituiva ({) come una imi ilici patita unica c distinta dalla città indigena, fornita di risorse finanziarie particolari cui provvedeva I accordo stesso mediante I assegnazione di una quota dell imposta fondiaria. Erg provve¬ duto poi nello stesso accorilo (art, fi) alla costituzione ilei consiglio municipale del futuro * settiement decretandone la formazione con un ufficiale coreano, I consoli delle Potenze aventi Trattati colla Corea cd uno o più sudditi, o cittadini, delle quali possie- (0 Mayers, eoe., 1. c., pag. H53-35A (2) Mayers, L c«, pag. 431, 432. (3) Vhrtmide- mrt IhréMon/- far China, ecc. 1902, pag. 202, 203; v, .Ma- niiripul ('ouncìt rji‘ Kéwkiang. (4| Agrojpnt i'cs|n.‘(’.i ing a generai fòrcign Setti ement al .1 emdiunn (Lhcrnulpo) I8h4j urt, 5 ; v. In appetii! ice hi ti’adiizioiuì inglese dal toslo originalo chi riose, così del patto relativo agli Statuii municipali, come d'jjjta formule afflato per le singole concessioni. K. 0ATELLAK1 430 (36) Jano terreno noi limiti del M settlement ed un numero di con¬ siglieri eletti dai contribuenti nel modo e noi minierò che le au¬ torità straniere diplomatici^ e consolari saranno por determinare. Al Consiglio Municipale di Ohenaulpo così costituito erano attri¬ buiti i poteri necessari i per regolare i propri lavori, per detenni- miro gli obblighi dei propri dipendenti, e per emanare ordinanze e regolamenti oblìi igntorii in tutto il territorio del 4i settlement noi limiti della propria competenza amministrativa. il porto di Oefii nella provincia di Bhantung fu dichiarati» aperto nel 1 8 Od ed ha più di 400 domiciliati stranieri, una metà dei i piali vivono d ordinario nell’ intorno per Papera delle missioni. Ma quantunque aperto ai forestieri da qtiaranP anni od abitato da una quantità non trascurabile di residenti stranieri, (pud porto non ha " settlement „ o concessione straniera organizzala a rati niéiS pio. A i si e formato bensì un quartiere straniero ri conosciuto come tuie per acquiescenza deli autorità locale. Un 14 (renerai PurposesOommit- tee w vi si è costituito spontanea mente por delegazione dei residenti; non ha i poteri municipali, ma esercita, per effetto di tale delega¬ zione, le funzioni municipali ritraendo il reddito necessario dai contri* bufi volontari! dei residenti (*), — Pei-tai-ho sul golfo (li Pe-tcilì doveva una certa floridezza all' energia ed ali' iniziativa della co¬ munità straniera di Tientsm ; era un gruppo di tre ° sotfclcments maggiori e due minori ; i tre primi erano designati col nome di Rocky Paint, West Sitare feci liast CUfb I! primo era occupato «la missionari i che vi avevano costituita una associazione la quale provvedeva alla polizia, alPigìene, ed al rispetto del riposo festivo, con funzioni municipali derivate dal concorde assenso degli ammi¬ nistrati : V Rast Oliff apparteneva puro ad una missione e poi s? ora trasformato in un * generai settlement „ di fatto, cioè non era riconosciuto d al F autorità territoriale e consolare nò dotato un municipio, ma la comunità straniera vi avea fatto temporanei accordi e si era sottomessa a contriti azioni volontarie per rinsa- incare il terreno e per altri scopi di utilità generate (-). Tutti questi gruppi di Pei- fai -ho, dove le varie forme di sviluppo dei “ settlements „ si andavano manifestando le une accanto alle altre, andarono però dispérsi e le loro residenza' distrutte nei (li ugno iti Ohnmiek for MI02. pag IfiT ( - > ('itrimirh' rxt\r Ibi* IÌHI2, }) ICO, 4.31 (37) I “ SKTTr.KMKNTS „ KUROJ’KI F,CC. del 1300; nò finn alla primavera del 1002 era stato fatto alcun tentativo ili ristaili limento ilei “ sottlements „ distrutti e delle abitazióni demolite. Ning'po che fu aperta agli stranieri fin dal 1842, lui un certo numero di residenze straniere sulla sponda settentrionale del fiume, ma non Ila ancora un “ settlement „ con ordinamento municipale. Santù invece, che è stata spontaneamente aperta, al commercio estero dal governo chinese nel 1893, lia già un ufficio munici¬ pale che agisce sotto la sorveglianza comune delle autorità clunesi e del Commissario doganale di Fueiau (situato a 70 miglia di di¬ stanza), e dal quale dipendono la viabilità, la estensione della concessione ili terreno assegnata agli stranieri e gli altri interessi locali; ed una tassa di approdo è prelevata sulle navi per prov¬ vedere a tali servi zìi. L' ordinamento e In sviluppo dei gruppi di popolazione for¬ matisi in China nei porti aperti al commercio dei forestieri, non sono stati dunque identici in ogni porto durante gli ultimi sessanta anni. Costante è stata la tendenza delle Potenze europee e degli Stati t aiti d America a far prevalere la pròpria volontà su quella dello Stato concedente nella scelta e nella delimitazione dello aree da attribuirsi alla residenza degli stranieri. Prevalente è stata pure quella interpretazione, estensiva dei Trattati per effetto della quale, nella scelta dei singoli lotti e nel trasferimento del diritto di proprietà rispett i va, si erodeva ili poter invocare I' espropriazione a danno del proprietario chinese. Non appena si furono formati notevoli grappi di popolazione straniera in queste concessioni, uni versai niente sentita è stata pure la necessità di provvedere alle necessità comuni della loro vita sociale mediante opportuni organi amministrativi. Lo sviluppo di tali organi si è manifestato ne! modo più completo colla formazione dei mimicipii e di tutta una nuova specie di autonomie municipali. Ma queste stesse, nò seguirono sempre i medesimi riferiti di svi¬ luppo, nò si affermarono dovunque nella medesima forma Talora spon¬ taneamente manifestandosi come 1 opera cooperativa d’ima associa* zione, tal ultra assumendo 1 aspetto e i poteri di un vero governo municipale. 482 R. CATRI.i.ANI (88) /. C à n t o n . i'ra tulli i porti aperti chittesi, quelli elio meritano. più larga men¬ zione sono Canton o Shanghai : il primo perchè il più antico punto 4i contatto fra la China e il commercio europeo, il secondo perchè attualmente supcriore ad ogni nitro per l' importanza commerciale o per F entità della popolazione forestiera che vi risiede. Quando i primi porti furono dichiarati aperti ai forestieri dal trattato di Nanking, il Commissario imperiale ICeying, il governatore generale Kikuug ed il governatore ( 'hing Yuetsai emanarono un Proclama per esortare la popolazione a rispettarne le clausole ed a trattare con bontà ! negozianti stranieri. In quel proclama essi annunciavano che i porti di Fuciait, Amoy, Nijigpo e Slmnghai sarebbero stati edotti veniente aperti non appena fossero giunte le relative istruzioni da Pechino. Ma (pianto a Canto», che era il quinto porto dichiarato aperto per effetto di quel Trattato, essi dichiaravano che, essendo stato effettivamente accessibile al com¬ mercio straniero per oltre tre secoli, le nuove regole pattuite fra la China e la Gran brettagna dovevano esservi applicate immedia¬ tamente e senza alcuna riserva o dilazione ('). Cauto n era stata infatti, fino alla guerra che uvea preceduto il trattato di Nanking, il centro del commercio straniero della China ; là s’ era spiegata fin da! 1600 1' attività (Ielle Compagnie e a' era sviluppato il sistema del m-homj e delle fattorie. Lo stesso stabili mento portoghese di Macao era stato per le navi straniere un semplice scalo o piuttosto un porto di attesa : ma anche il commercio delle navi ohe approdavano a Macao si accentrava quasi del tutto a Cauton, quantunque il soggiorno non fosse con¬ sentito ai mercanti forestieri in quest’ultimo porto se non durante il tempo strettamente indispensabile al regolamento dei loro affari. (1) “ lii.it Cantori has homi a mart l'or Muglisi) traile dii ring moro thait fàrce cori tinàia pus! , and thcrcforc Mie new regula$fons Iiaving been deciti ed li pori, they ought at trace be brought into operatimi, thal, thè far-travi'lled merchants may not be any I unger dotai ned in ilio outer seas disappointed la all fcheir antieiptfions „. — V, Murhurd-Martmis, N. li. Voi. V, pag. 422. m r “ SE'ITTjKMENTS ,, EUIÌOPEI EGC. 4Bt} cioè per un breve periodo del!' anno, trascorso il quale ossi do¬ vevano tornar a Macao ('), Le disposizion i dei trattato di Nanking e delle Conven¬ zioni successive stipulate dalla Gran brettagna e, dallo altre Po¬ tenze colla China, inauguravano dunque anche a Canto», coinè negli altri quattro porti aperti agli stranieri, una nuova era per quanto riferì vasi al diritto di stabilimento concessovi ai forestieri, ed alla facoltà loro attribuita di acquistarvi proprietà immobiliari. Ma per quanto: riguardava i! commercio del porto di Canton, quei trattati non tacevano se non elio ristabilire ed allargare rapporti (die, nel corso di oltre tre secoli, non v’ erano mai cessati coll’ Eu¬ ropa moderna, e che, da un punto di vista più generale, v’erann di molta più antica data. Fu infatti durante i' Vili e il IX secolo dopo Cristo, sotto I' impero delia dinastia T’ang, elio. Canton co¬ minciò a diventar famosa come grande mercato del commercio stra¬ niero. Dopo un millennio di Mondezza, la città fu. durante la invasione: tartara clic sostituì una dinastia mancese a quella dunose dei Miug, saccheggiata e in gran parte distrutta. Ma, anello dopo tale crisi, il commercio vi fu tosto ravvivato, e ilei 1684 v'era stabilita ima latteria della Compagnia inglese dello Indie Orien¬ tali. Da quel momento la fattoria europea di Canton cominciò ad essere celebrata in tutto il mondo per la vastità del suo com¬ mercio e la prosperità dei suoi membri, non meno che per le dif¬ ficoltà e restrizioni particolari che le erano imposte. Anche sotto l’impero del Trattato di Nanking, il ricordo del passato incoraggiò i dunosi a continuar a vietare agli stranieri r ammissione entro le mura della città, dando occasione alle nuove ostilità inglesi cominciate nel 1856. Ima tale condizione di cose, nella quale il divieto (l’entrare nella città, che ili fatto persisteva, dovea conciliarsi colla facoltà riconosciuta agli stranieri di risie¬ dervi e di possedervi case e terreni, contribuì a sviluppare, ben distinto dalla città indigena, il “ settlement „ forestiero india lo¬ calità stessa già occupala dalle antiche fattorie. Su queste irruppe nel Dicembre del 1856 la popolazione indigena ; o per rappresaglia contro lo ostilità incominciato due mesi prima dalla Motta britannica, le residenze straniere vi furono saccheggiate e distrutte dall’ in¬ cendio. Sicché ora invano lo straniero vi cercherebbe ricordi del¬ ti) Uggd iur. Les vrìt/ùm «a, pag. IV. 4M E* CAI’KLLAKI (40) 1' antica pandemi delle fattorie, all* infuori del nome di Faeton* Site „ conservato all* area dove quelle sorgevano fino al 1856,. La spedizione inglese s; impadronì di Cantori il 29 Dicembre 1857 e la città ebbe presidio britannico fino all' Ottobre del 1861, Non appena gii inglesi si furono impossessati delia città nel 1857, i negozianti stranieri ritornandovi* trovarono il quartiere dolio fattorie ridotto un ammasso di rovine. Essi cercarono allora di sostituire le fattorie distrutte, accomodandosi nei magazzini situati lungo la sponda del fiume. In breve tempo tutto quel tratto di riva fu affittata da ditte commerciali straniere che vi modificarono le abitazioni indigene così da renderle abbastanza comode per fu so degli europei, finche non si fosse trovata una sede definitiva per loro in situazione opportuna. Molte discussioni seguirono circa la scelta di tale località. Fra gii antichi residenti prevaleva il desiderio di ottenere Fan* fica area delle fattorie; ma si finì col preterire una vasta super¬ ficie paludosa, e frequentemente sommersa, situata ad occidente dell' area dtdle fattorie e conosciuta col nome dì Sciamili (Slmineoii ), o * piani di sabbia pattuendo che tale superficie dovesse esseri* prosciugata ed adattata a diventar la sede del setilemeut „ bri¬ tannico. Trattatasi di un' area nella quale parevano combinati insieme al massimo grado i danni d’ un clima insalubre, cogli eie- menti della insalubrità sociale accumulativi da accattoni di profes¬ sione, lebbrosi, ladri, e dissoluti eh© ne avevano tatto il proprio riparo. Ma nel 1859 tutta quella superficie era già sgombrata dV>gui costruzione, senza eccettuare due fortificazioni erettevi nel centro ; ed un* isola artificiale vi fu creata, un canale formato fra il limite settentrionale della concessione e la città, e solidi argini eretti da entrambi ì lati. Due anni di lavoro son bastati a tale trasfor¬ mazione con una spesa di 825000 dollari, sostenuta per quattro quinti dal governo inglese e per un quinto da quello francese, ri¬ partendo l’area fra le due nazioni nelle medesime proporzioni. Finn al 1889 la concessione francese restò quasi del tutto mu¬ sata. Quella inglese invece, divisa in 82 lotti, fu messa all' in¬ canto il 3 Settembre 1.861, con una tale concorrenza di acqui¬ renti, che più di un lotto situato lungo il fiume, di 12,645 piedi quadrati di superficie, fu venduto per 9000 dollari, e che i lotti inferni furon potuti vendere in media per circa 3500 dollari ; sicché, quantunque un certo numero ili lotti restasse invenduto, il governo inglese non tardò ad essere rimborsato in gran parte (41) 43 r> T “ SK'MXBMBKTS „ RITMOPRI ECO. della sposa incontrata. La scelta della località, fatta senza badare alla spesa che sarebbe stata necessaria per renderla abitabile, era stata poi molto avveduta. Il Slmmeen infatti era adiacente al suburbio occidentale di Cantori, dove si accentra il grande com¬ mercio ehinosc e dove risiedono i principali negozianti e mediatori; era situato in faccia, al Marno Passctìge e i vapori vi trovavano un approdo comodo e sicuro, mentre le navi a véla dovevano ap¬ profittare del vicino ancoraggio di Whampoa. La località allora prò l'or ita, è ora riconosciuta uni versai in ente come il più pittoresco " settlement „ di tutta la (duna. Ma alle tradizioni dello splendore passato, non ha corrisposto la esistenza più recente di Cantori e del *' settlement „ che con tante speranze vi era stabilito. Il porto, specialmente dopo F apertura di taluni altri porti più settentrionali, ha cominciato a decadere come centro del commercio, sicché non pochi negozianti che nel 1861 vi aveano acquistato lotti a prezzi elevati, finirono per abbandonare ilei tutto la città, ed altri continuarono ad abitare le case che aveano prese provvisoriamente in affitto dai eh in osi di Jlonain. Il com¬ mercio’ esercitatovi ora dai forestieri, quantunque abbia manife¬ stato recentemente una tendenza ad aumentare, pur è limitato. Noi 1888 si esportavano 161,141 piculs di t&, che nel 1898 erano ridotti a 10,025 e nel 1900 toccavano i 10,713. Il valore netto del commercio straniero del porto era nel 1897 di 49, 964, 891 iaels e nel 1900 di 52,405,172, mentre nel porto di Swatow quel commercio aumentava fino a 28,898,000 nel 1897 e a 43,244,520 nel 1900, e nei porto di Hhangliai toccava i 265,000.000 di tacisi nel 1897 e i 243 nel 1900. li amministrazione dei gruppi di popolazione straniera è ri¬ partita a Canton fra due Municipalità, corrispondenti alle due aree assegnate nel 1861: mi consiglio municipale sopmintende all’ am¬ ministrazione della concessione francese, ed un’ altro al “ settle¬ ment „ inglese che è molto più importante ed ha carattere più internazionale. 8. Siungha i . L'importanza di Sii migliai come centro di popolazione e di interessi stranieri, è tale da far collocare quel porto innanzi a tutte le 438 K, CATELLA X 1 142) altre cittii dell 'Impèro. Nel 1900 su circa 1 7000 stranieri residenti iti ( luna, TeOfi erano stabiliti a Slniughai. L'aimuoiitnro totale del eom- mercìo internazionale della China controllato dalle dogane iy. riali ora alta stessa data dì 1,435,997, 725 lire nostre con mia diminuzione di quasi 200 milioni in confronto dell' anno antece¬ dente. A questa somma partecipava il .cornili cròio dì Khanglmi per 1,153,122,725 nel 1890 o per 945,245,050 nel 1900. A buon diritto Shanghai è detta dunque la metropoli commerciale delta China, nel movimento economico delia quale quella città aveva avuto del resto parte importante lungo tempo prima che s! ini¬ ziassero rapporti commerciali coll' Europa, cioè fio da 2000 anni or sano, quanti' essa era un grande centro di manifatture, ed in parti- co tur modo de LI’ industria cotoniera. Nel 1685 gli stranieri d’ occidente erano stati autorizzati ai! approdare per i loro commerci ad una locali la prossima a Shan¬ ghai (') ; più tarili ogni loro rapporto legittimo era stato interrotto anche con quella città ; e quanti essa fu dichiarata uno dei pròni cinque porti chinesi aperti agli stranieri, questi noti potevano ri* chiamarvisi, come a t'anton, ad alcuna tradizione ili rapporti re* centi. Tanto impreveduta era l’ importanza che quella città era destinata ad assumere per il commercio esteriore della China, che nel 1833 quando sir James Brabazon Unnston ex presidente della East India I-actorv a Oanton, pubblicava le sue “Osservazioni circa il commercio della China e circa le ragioni per rimuoverlo da Cantori ,,, egli non mostrava di comprendere in alcun modo i vantaggi che avrebbe presentato la scelta di Shanghai per tale sostituzione. Oli stranieri poi non vi giungevano da principio sotto buoni auspici. Nel .1.841 1' ammiraglio Parker e sir Ugo tìntigli uvealto condotto lungo le coste chinesi mia campagna di bombarda- menti e di contribuzioni della quale Shanghai avea dovuto esperi- mentare i gravissimi danni, riscattandosi col pagamento di un mi¬ lione di taelìs dalla minaccia del bombardamento (*). La novità della concessione l'atta dai Trattato di Nauking al commercio straniero, e la diffidenza derivante neg'lì indigeni da questi ricordi di re¬ centi rappresaglie, consigliavano dunque, piti ancora a Simigliai U) Parker, China. London, Murray, 11)01, [mg. 9!. (2) Maycrs I. pag. 352, 353. 437 (43) I ‘‘ SETTUEMENTS- „ EUROPEI I3CJC. chi' a Oauton, di raccogliere i residenti stranieri in un' area loro particolarmente assegnata. Allora In città indigena od i suburbi]' situati sulla sponda occi¬ dentale del fiume, erano separati da due miglia di canneto palu¬ doso scarsamente abitato e quasi privo di co iti vainoli e, formato da un corso d' acqua clic si scarica nei Hivaiigp’u dilli’ oriente ed era noto agli inglesi col nome di Soochow Ureek. Il capitano Balfour, arrivato a Slmnghai come console britannico il 5 Novem¬ bre 1843, cioè dodici giorni prima dell’ apertura effettiva del porto, delimitò, in quella località, che era già stata scelta da sir Henry Pottiuger, negoziatore de! Trattato di Nanking (■), il " settlement,, britannico. Come limite vi assegnò al nord quel corso d’ acqua, al sud del quale gli riservava una profondità di 8 di miglio inglese fino all' incontro di un piccolo canale, detto Yang-King- Pang e scorrente in direzione parallela al corso d’ acqua indicata come limite settentrionale. In quei limiti i sudditi britannici fu¬ rono autorizzati a stabilirsi e ad acquistare i diritti reali dai pro- prictarii indigeni, autorizzazione del resto della quale sul prin¬ cipio approfittarono ben poco, dovendo trascorrere taluni anni primi che il suolo fosse del tutto prosciugato e rinsanieato. Intanto i fo¬ restieri vivevano a Nani tao, suburbio situato fra la città ed il fiume, e lo stesso consolato inglese era stabilito nella città indigena. Nel 1847 e nel 1848 taluno case erano già erette nel “ settlement e nel 184!) un centinaio di stranieri v' nvoano trasferito la resi¬ denza e venticinque ditte commerciali vi sì erano stabilite. Nel 1849 una concessione di terreno vicina a quella britan¬ nica era fatta allo stesso titolo ai Iran cesi, cioè come area "vithin which l' rendi subjectS sliould he at liberty to acqui re land nini liuild rfisidences 1/ assegnazione deli’ area e la scelta della lo- calila non andarono, come si è già accennato (*), senza molte dif¬ ficoltà e lentezze. IV urea scelta dai francesi fra il Yanc-lviin*- Pang e le mura della città obliose, finì per essere loro assegnata eolia convenzione firmata dal Taotai Liti col console De Mon tigne il (1 aprile 1849 e ratificata dal Ministro di Francia in China Forth-lioue.n e dal Commissario imperiale Sen (*). Nel 1853 i francesi ottennero che la loro concessione venisse estesa per 11) Cordici'. Kisloire ere, Voi. I, pag. 489 e segg. (2) V. Cap. ó, pag. 21-26. (3) Coni ter. Ilùtoire, Voi, 1, pag. 489-500 c Cordici', Le ori// ìne.s ere. Le. m K. GATELLAKT (44) un mìglio al sud, fra la cìnta della citta ed il fiume (’) e piu tardi la estendevano anche ad ovest fino alla Ningpo -Iosa li anse ad un miglio <1 i distanza dal fiume, avviando successivamente negoziati anche per una ulteriore estensione fino a tticuwei, vil¬ laggio occupato particolarmente dai Gesuiti e dai loro convertiti e situato air estremità meridionale della strada francese. Questa ulteriore estensione da loro domandata fu accordata, in parto sol¬ tanto, molto tempo dopo» cioè md 1,899» colla riserva di determi¬ narne in seguite i limiti precisi. Nel 1848 fu iniziata dal vescovo William Jones linone hi formazione di un quartiere americano sulla riva sinistra del Suo- eìiow Creole (~). I / attribuzione effettiva di un u settlemcnt „ agli Stati 1 aiti non avvenne pero che particeli! anni piu {arili, quau- ( unqutg per essersi fissata in I Ioog-Km lliong-Kew) la residenza con¬ solare, già quei tratto di territorio fosse noto col nome di “ setti o* mdnt americano „ (:s). L'importanza dì tale quartiere è notata purè quasi trascurabile per parecchi anni essendo quel l’area troppo lon¬ tana dalla città dunose od essendosi le principali cast1 americane stabilite: sulla concessione inglese (ty Quel quartiere rimase per e è in gran parte abbandonato, fatta eccezione dal sorgervi di un corro numero di taverne e di alberghi per marinai. Ma le ribel¬ lioni che turbarono in quel torno di tempo la Chimi, tacendo aumentare la popolazione di Sliaugliai, determinarono anche ad Gong viviti una certa affluenza, di immigranti dal territorio vicino. In allora che i residenti e proprìetarii, persuasi della necessita di mi governo municipale, deliberarono, sotto la Presidenza del Console degli Stati Uniti, di sottopporre il loro quartiere al consiglio mu¬ nicipale del “ setti ement ,T britannico, od in tale occasione i limili ne furono definitivamente determinali mediante un accòrdo, sti¬ pulato nel Giugno del 1869 fra il Tantàli eri il Console amori- (1} Cordici*. lM on'f/ims. pag. XXX 11 XX XI 14. Pruda ina di eoli- Cpssione ai francési _ u Fu poi combinalo che, se iti seguito il sud¬ detto fondo dovesse risultare* in su di cu onte» si delibererà ulteriormente alte esigenze che si manifestassero di tempo io tempo . „ (21 Cordier. Lm ariyiim eea — Questa parte della città fu detta Iteng-kd perche ora situata alla imboccatura (/du)> del corso d* acqua (hmif/) ; più tardi r uso ha trasformato llong-kd in Ibmg-kiu (llong-kew l (3) Mayers eco*, pag. 384, 384. (4) V. Cord-ter, Óyù/mes, pag. XXX IV, nota 2, I “ StfTTIiK'MKNTS „ H mimici KCf. 4!Ì9 s:ano 1* 1 ), ohe n«l tempo stesso ri no nosco va ufficialmente -queir area l'icatn prima a privati americani, come facente parte * vriyines ea\, pug. XXX LY. nota 2. (2) Chromr k «r.. ('or 1902, pag. 184-5. ik) I negozia ri ùitoreedutì fra lu Francia c la Gmnbettagna a prò-. imsito ili quest’ ultima estensione sono importanti soprabiti o pur due ri¬ spetti. La Granile tingila vi si opponeva in virtù d’ un accordo miglo-clii- "ose dei Febbraio IS98 che vietava alla Chimi di “cedere, ipotecare o dare in affitto „ ad un’ altra Potenza alcuna frazione di territorio com¬ presa md bacino dei Yang-tse; e così traeva argomenti) allo proprie ob¬ biezioni dui carattere attribuito 4l “ settloment „ in Francia, del tutto diverso dal concetto litio allora avuto di lidi concessioni nel diritto britan¬ nico. La Francia dal canto suo faceva valere il carattere della conces¬ sione municipale. de! tutta diversa da ogni forma di cessione di territorio ; I- così ufficiai meri to' si alimi lana Va dal concetto adombrato più volte dai suoi rappresentanti, avvicinandosi al concetto britannico del “ sotilenient „ o concessione. Inoltre la Francia aderiva alla condizione posta dalla Gru ii battaglia al riconoscimento dell’ estensione dotta concessione frani- cese : che cioè i regolamenti municipali ili questa, prima di essere ap¬ plicali il sudditi britannici, fossero sottoposti all' approvazione did mi¬ nistro britannico a l’echino; e così riconosceva i! carattere internazio¬ nale del proprio * setti e m e ni. „ e distingueva i poteri esercitati in lineilo dalla Francia, da ogni forma di sovranità territoriale. Y. Eevue Gemmale de Mroit Internati ogal l'ublic, 1 fXJt >, pag. 688, 554. 440 K. (WTKM.ANl (4C) media di 60.61 abitanti per acro» e che varia da un massimo dì 255 abitanti per acro nella parte centrale (antica concessione britan¬ nica) ad un minimo di 26 neir^ggiunta orientale (ad est dell'an¬ tica concessione americana). À questi quartieri devono poi aggiungersi quid lo tedesco e quello assicurato al Giappone dal Trattato del 1896» che tanto piu contribuiranno ad intensificare quel carattere di metropoli in¬ ternazionale che è ormai proprio della citta straniera di Shanghai. La città indigena, che occupa un1 area inferiore a quella attribuita alla concessione inglese secondo la delimitazione originaria, e abi¬ tata da una popolazione valutata di recente a 188000 anime : ed è situata ad occidente della linea dei " settloinent dei quali ormài non sembra che un sobborgo. Nel 1900 la popolazione straniera dei u setti ement „ era nella sua totalità così ripartita: 2762 bri¬ tànnici, 1018 portoghesi, 654 tedeschi ed austriaci, 575 americani, 894 francesi, 113 spaglinoli, 109 svedesi e norvegesi, 77 danesi, 66 italiani, SO russi, 151 di varie nazionalità europei», 63 eura¬ siani, 881 giapponesi, 323 indiani e 174 filippini di Manilla ed asiatici d’altre regioni . Accanto a i piestu popolazione forestiera vivo, fuori della città indigena e nel territorio amministrato dalle municipalità stranieri», una sempre pili numerosa popolazione chi uose che, non autorizzata legalmente a risiedervi, anzi esclusane del tutto dalle originarie * Land Regulatious ha comincialo a stabilirai nel 1854 ed attraverso a varie vicende di aumento e diminuzione, ha raggiunto nel 1900 un totale» fra i tre * settlemciits „ di 436,922 animo (!). Al paragone di questa giovane città europea, la vecchia città indigena, è venuta perdendo in gran parte V antica importanza, e tanto più perchè nella prima che è pur tanto piu popolosa, un mi¬ rabile ordine pubblico 6 mantenuto dàirautorità municipale, ed i pubblici lavori vi son curati così bene, da far corrispondere sempre la città alle esigenze del crescente movimento. A tal fine le vie a- petto nel primo periodo delle concessioni» vi furono recentemente allargate ; ed il Consiglio Municipale «lei " settlement „ anglo - ame¬ ricano prese In affitto a Pingciau nel Ge-kiang, a 150 miglia ni sud-ovest di Shanghai, una cava di pietre donde pub ritrarre ciascun anno 1700 tonnellate di ottima pietra da lastricare. Vani ponti (4) Chronùh àfcfe-, lue 1902» pag, 190 e 191. E. OAI’KT.r.ANl 441 (47) facilitano lo comunicazioni atta versò i corsi d’ acqua ohe solcano i varii quartieri e li dividono dal ter ri torio circostante. Le diffi¬ colta (die si opponevano alla fognatura in un suolo perfettamente oriMWMÉÉa% furono con indenti spese in gran parto superate. Una rete di segnalazioni telegrafiche rende fàcile il soccorso in caso di incendio. La città indigena, o la concessione francese hanno ciascuna un proprio acquedotto; al “ settleinent ,, anglo-americano una compagnia fornisce I' acqua potabile a prezzi moderati ; cia¬ scuna delle tre città (come per la separata amministrazione che le governa possono efl’eii munente designarsi) dispone di una forza e d'iin meccanismo proprio per in ■illuminazione elettrica; e la concessione francese ha un mercato pubblico, elle è citato come mi esempio da imitarsi dal punto di vista del T igiene. Un’ ampia diga denomi¬ nato il Burnì circonda le concessioni dalla parte del fiume ed ò messa in comunicazione coll’ esterno della città mediante dire vie (die traversano le concessioni da est ad ovst per tutta la loro profondità : giardini pubblici, teatri, chiese e scuole, costruzioni comode ed eleganti, bastano a dimostrare un' attività edilizia (die appena in una città dell'America del Nord o deirAustralia non poti ebbe considerarsi eccezionale in cosi breve perielio di tempo. li in questo emporio intemazionale dove la vita economica si «volge eon tanta energia, In vita sociale non cessa per questo d’es¬ sere intensa e mossa da tutte le attrazioni più note alle grandi ci ila dell Luropu. f consolati inglese, francese e tedesco sono sta¬ biliti in veri palazzi, dove frequentemente si ripetono riunioni sontuose; I attività degli xj/orts dà alle concessioni l’aspetto d’ un lembo di Orari brettagna ; quattro giornali inglesi ed uno francese vi son pubblicati quotidianamente, tre inglesi ed uno tedesco vi sono ddomadarii, e quattro giornali quotidiani eli mesi hanno una abbon¬ dante circolazione fra gli indigeni. L’industria, specialmente la fila- mra del cotone, vi ha già, per iniziativa concorrente di stranieri e di indigeni, borito per guisa, che Bhaughai comincia a coltivar la spe¬ ranza di superare anche Bombay, diventando il primo centro mani- bit turimi dell Asia. La linea ferroviaria fra Sciangai e Buchiti, già in esercìzio Uno a Wusung e destinata ad essere prolungata lino a Oinkiang ed a Nanking, contribuirà, insieme colle cinque linee di vapori che lamio il servizio lungo la costa marittima e lungo il fiume \ angtse, ad aumentare sempre più hi potenzialità commercialo della città. Il 17 e 18 Novembre 1803 i * settlenients „ stranieri di 442 tv. C V T E Ut j ANI m Shanghaì celebrarono con grandi feste il proprio giubileo od una medaglia fu coniata; in ricordo di quella festa. 11 mm.o milione di forestieri clic hanno visitata la città in quella occasiono, hanno potuto persuadersi che la solennità di tali celebrazioni non era esa¬ gerata. 11 mutamento ed il progressi) di Shanghai durante il mezzo secolo ohe allora si compiva, apparivano veramente degni ili ammi¬ razione. Esiguo ò il numero dei forestieri stabiliti nelle concessioni in confronto colla popolazione della città indigena : più esiguo ancora se lo si paragona col numero degli indìgeni che nelle concessioni stesse hanno fissata la residenza. Ma quei piccoli gruppi di stra¬ nieri erano stati come un lievito fra la gran massa della popo¬ lazione indigena, od il contatto c la cooperazione dell" uno coll altro elemento hanno potuto suscitarvi nuove energie di civiltà e di atti¬ vità, e nuove sorgenti di ricchezza. 9, Le altre concessioni. Il porto di Amoy, che fu tra i primi cinque dichiarati aperti agli stranimi dal trattato di Xanking, era stato già da lungo tempo tilt centro di rapporti commerciali colle altre regioni d' Oriente, 1 Portoghesi vi si erano stabiliti nel lo44,e ne orano stati espulsi dal governo ehinese in punizione della loro cattiva condotta e della bau crudeltà verso gli indigeni. Quando il porto era dichiarato aperto, compivano centododici anni dacché gli inglesi stessi nveano ces¬ sato di venirvi per loro commercio, in seguito alla decisione ib i governo imperiale di voler accentrati a Cantori tutti i rapporti coi forestieri. Per effetti) pero di uso tollerato e di tacito assenso delle autorità, gli approdi delle navi straniere non vi erano mai del tutto cessati fino alla presa della città per opera degli inglesi avvenuta nel 1841. Sicché* rispetto a quel porto, l effetto del brattato di pace, fu di attribuire riconoscimento legale e dì dare nuovo svi¬ luppo a rapporti che non v’ erano mai completamente cessati. La popolazione di Amoy e nota per 1 ardire, 1 orgoglio, la generosità e V indole imperiosa, che aiutagli emigrati da quel ter¬ ritorio ad acquistare grande influenza quando si trasferiscono in altre partì deir Impero ; (») e forse ostata questa una causa dello il.) JInyors L e., ]>ag. 242-2()2. (40) T “ S13TTI.KMRNTS „ UUROPKl Mi"!". 440 sviluppò volati vainoli te scarso che vi ha potuto assumere l’attività commerciale dei tortiglie ri. Questi che ammontavano a 115 nel 1885 ed a 280 nel 1000, hanno il «entro dei propri! affari ad Amov. ma la più gran parto delle residenze nel l'isola di Ivulangs® elle dista circa un terzo di miglio dalla città. Perciò quest’ isola, dove le abitazioni straniere sono accentrate e le strade ben tenute a spese della comunità forestiera, potrebbe denominarsi il foroign settlement di Amov. 1/ ordine pubblico vi è tutelato da una polizia municipale sotto il comando di un inglese, ma non è fatto cenilo di un 0) consiglio municipale. Anche Kitdau, che fu aperta al commercio nel 1843, lui un certo numero di residenti stranieri, ma non un “ settlement „ mnnìeipale: le residenze straniere vi sono situate sul lato nord dell' isola di Nauta i, formata dal divìdersi e dal successivo riu¬ nirsi del fiume Min. Di Fiiciau può ripetersi presso a poco quanto si è detto di Nitigpo; aperta ai forestieri liu dal 1843, non ebbe mai un grande sviluppo di commercio straniero. Nel Dicembre 1843, il console britannico Thoni determinò, p.ei’ la lo¬ cazione delle residenze dei connazionali, la sponda settentrionale del fiume di fronte alla città ; in pochi anni vi si venne formando un " settlement „ considerevole, ma questo non ha avuto una costituzione municipale. Anche a Nili teli wang, dichiarato porto aperto dal trattato di Tieutsin del 1858, il “ settlement „ straniero è privo ancora d'ordinamento municipale.. Da principio poco impor¬ tante per in situazioni' nordica o ì’abbandeno della contrada, circo¬ stante, quella città venne acquistando valore a mano a tnano die i dintorni erario colonizzati dai ohinesi oche più tardi l’ influenza russa vi si iacea sentire ed era colti fissatela testa di linea d'uno de' tronchi lev ro via rii della Manciuria. i I commercio vi aumentava infatti nei solo anno 181)8 dei 40 per conto, od anche i gruppi stra¬ nieri v' ini ravvedevano la promessa di un più doride avvenire, li console inglese Meadows vi area scelta ed ottenuta un' area por in residenza dei suoi nazionali nel 18(12. preferendo una superficie situati) per oltre 000 moiri lungo il fiume in contiguità colla eiitù indigena. Accanto ai sudditi britànnici si stabilirono quelli dolio altro nazioni; e «osi vi si formò il “ settlement ,, straniero che non ò governato da un Consiglio Municipale, ma che secondo ìa tra* (1) Clirmìiir-. coi', l’or 1002, pug. 202-20N, 444 E* CàTEIiLANT dizione locale o dii uose, e amministrata, in quanto si riferisce alla tutela dell* ordine ed alla viabilità, mercé della coopcrazione spon¬ tanea dei residenti (l). Ceffi e stato aperto al commercio straniero nel 18M; ed ha iscritti nei registri dei varii consolati circa 400 forestieri, per oltre metà missionari viventi nell' interno. Non v'è un consiglio municipale regolarmente costituito ed investito dei poteri comu¬ nali, nè * sdffclement „ o concessione, ma v’è un quartiere straniero riconosciuto come tale, agli interessi del quale presiede come ho gin accennato (-), un K General Purgèses Gommi ttee ,n espressione della caoperazione volontaria dei residenti ed amministratore dei fondi a tali fini messi da loro spontàneamente in comune. Swafcau fu dichiarato aperto dal trattato di Trentsm del 1858, ma gli stranieri vi si fecero tanto detestare per effetto del com¬ mercio del lavoro da loro esercitato, ria provocarc i! divieto di en¬ trare nella città. Dal 1861 tale divieto fu tolto, ma non per questo lino agii ultimi anni essi potevano entrare nella città senza peri- nolo. Nel 1862 fu assegnata agli inglesi un'area sulla sponda set¬ tentrionale del fiume, ad un miglio di distanza da S unitavi ; ma le dimostrazioni ostili degli abitanti impedirono clic i concessionari ne approfittassero. Là residenze straniere che cominciarono poi a sorgere qua e là, sono ora per la maggior parte accentrate o dentro la città o nella prossimità, immediata di questa. 1/ importanza di Tientsin è relativamente molto recente, es¬ sendo incominciato i! suo svilùpp) oojSmferciafe al tòrmino del 17° secolo. In quella città furono firmati i trattati di pace del 1858, ma ciononostante non fu essa annoverata fra quello che in tale occasione erano dichiarate aperte al commercio straniero (Ni ir¬ is wang, Ceffi, Swal.au e due porti dì llaiimn e di Formosa). À quelli fù aggiunta anche Tientsm dall: articolo IV della conven¬ zione di pace anglo-chincse firmala a Pochino il 24 Ottobre 1860. Durante il lungo governo di Li-hung-chang, Tientsin divento non solo un centro commerciale inferiore soltanto a Scia rigai e ad Mancali; ma anche, Ira il 1874 e il 180 I, il centro di direzione degli affari esteri ehinesi. Gli stranieri vi abitavano, prima delle ultime osti¬ li! à, iu tre concessioni, britannica, francese e tedesca. Tra la casa III Muyers L c., pag-. 588*545 e llosic. Mancini ria ; its Poo.pl e* Re¬ soli mes and Recont 11- iste ry ; London, MHliuen. 1901, pag, 164- 10K ri) V. pug. 8(i. (51) ! “ SKTTM.IM KN’TS „ EURI! l'K I ECO. 445 del Commissario dello dogane o dei suoi assistenti e il K settle- muit „ britannico, v'ora un' area riservata ai cittadini degli Stali Uniti, e lungamente rimasta inoccupata. Dopo il Trattato di Shinto- nosaki si aggiunse alle altre una concessióne giapponese e durante il 1901 le vecchie concessioni di terreno furono ampliate, e a quelle se uè aggiunsero di nuove, pertinènti a ciascun grande Stato avente rapporti colla China e nel 1902 anelli' al re del Belgio C). Il quartiere straniero, formato colie prime concessioni, è situato a circa due miglia dalle mura della città sulla riva meridionale del fiume; gli abitanti forestieri vi toccavano, prima della spedizione intemazionale, il migliaio, e aveano dato alte loro sedi ed al gruppo delle loro abitazioni, tutta l’ apparenza di una città d'Europa, e tutti gli elementi della vita sociale europea. Pino ad ora, soltanto tre concessioni straniere : la britannica, la francese e la tedesca, vi hanno avuto h organizzazione municipale: gli altri “ settlemeuts „ sono ancora in via di organizzazione e ad affret¬ tarla contribuirà certo la cessazione dell'occupazione militare delle truppe alleate e la riconsegna della città alle autorità chinesi. Suciau (Hooehotv), aperta il 2(5 Settembre 189fi in applica¬ zione ilei trattato giapponese, lm un “ settlement „ generale stra¬ niero, distinto da quello giapponese e situato al sud della città. A quello ò assegnata un'area d’ un miglio e un terzo di fronte e di un terzo di miglio di profondità. Yi sono già. state aperte nuove vie di comunicazione, ma non v' è ancora amministrazione municipale. Questa invece è stabilita nel “ settlement „ straniero di Cinkiang (Chinkiang) stabilito in un’area situata lungi) la sponda del fiume o presso l' imboccatura del canale. Nanking era indicata fra i porti aperti dall'articolo Y I del Trattato franco-ehinese di Ticntsin del 1858, ma non fu effetti va- inente aperta che nel maggio 1899. Notevole per resistenza d’tina accademia militare e cl’ un’altra navale con istruttori in parte europei, e per l'istituzione di una l' diversità dovuta alla Chiesa Metodista Episcopale, non ha ancora amministrazione municipale organizzata (1) 1! re del Belgio lui ottenuto dal governo eh mese una concessione di l'Jó ettari di terreno a! nord di Tientsiu, La circostanza che tale con¬ cessione sìa tutta al re, invece elle allo Stato belga, può mettersi in rap¬ porto cu] carattere neutralizzato di q&est’ ultimo, e per altra guisa può c nife ri re alla nuòva concessione un carattere del tutto diverso da quello originario dei “ sei i Icmcnts „. 44 (ì B, OATELLÀKt (52) dal grappo straniero ; e lo stesso può dirsi di Wuliii, aperto ai commercio il 1 Aprile 1877 in applicazione della < ^invenzione di Ceto, ma poco l>e< pi untata «lai forestieri, < igni commercio, spe¬ cialmente tj nello del legname che vi e molto importante* v e in mano (lei Chiuesì, e l'urea scelta per il " settlemeut „ britannico, ipiautunquc ottimamente situata, e con comodo e profondo sbocco sul fiume Yangfcse, non fe stata annota sfruttata ed ha soliamo poche e sparse abitazioni. Kiukiang è pur situala sui Yangisó presso l' emissario del lago Royaug, ed ha un 11 scllìemem r stra¬ niero amministrato da un consiglio municipale, ma non ha rag¬ giunta ! importanza che se ne attendeva ehi no domandava [ aper¬ tura al commercio straniero. llaukau, aperta al commercio fino dal 18(11 e giunta, per importanza commerciale, al secondo posto fra le città della China, ha un * setti e meni „ inglese con amministrazione municipale* l/ami uè è stata ampliata dopo il 181)5, 0 concessioni di terreno vi furono ottenute dalla Russia, dalla Uermania. dalla Francia e dai (iinppoue, egualmente dopo la guerra clìinogiapponese. L' area della conces¬ sione francese che era stata bensì assegnata nel isti 1 accanto ni * settlement v britannica, ma, in uumeanza «li residenti francesi* era restata lungamente abbandonata, la delimitata nnnteinpontnea- inente alle altre nuove concessioni, dopo il I Silfi. A llu sviluppo del ei sottlement v inglese lai contribuito in gran parte anche il pronto abbandono del divieto di concedervi terreno a sudditi non britannici ; sicché il numero degli stranieri colà residenti, di IO che era nel 1801, saliva a 125 nel 1806, e più aumentava in seguito, special- menti* dopoché erano iniziati i lavori della ferrovia Ira I lanca u e Rechino. II valore totale del commercia del porro raggiungeva nel 1900 i 57 milioni di fcaels ()), ed crai rappresentata per metà ila navi eh mesi e per V altra metà «piasi esclusi minori te da itavi britanniche. Vociati (5 licito w) è fra gli ultimi porti aperti al commercio; «lutante il I8JJ9 questo vi era nullo; durante il ItlOO raggiun¬ geva la cifra «li 148827 dollari Que! porto b centro «lei transito Hu viale «li quella provincia di Himan che ir «fata per tanto tempo temi vietata al commercio e la cui popolazioni- ha avuto ed ha il) Taid = circa franchi 8.75* e>) Dollari messicani. 447 $SSÌ I “ SKTTLKMI3NTS M EUROPEI ECC, ancora fuma di inospitale e violenta, Il governo dunose vi 1 m già assommila uiv arca per un u aettieinent „ cosmopolita, impe¬ gnandosi intanto a prnv vedervi alla viabilità od alla polizia. Noi !8fifi erario gin incominciati i lavori per la formazione del ” settici- ntent ,, e per le opere di arginatura : ma furono interro® dagli a v veli ini enti delle proviuein settentrionali che provocarono ì'i n I er- vento deile Potenze. Nel 18IHJ il movimento dèi commendo muriti limo vi fu rappresentato da 20 navi con 12,754 tonnellate; nel ìlltm da 050 navi con un totale di 2101.002 tonnellate. aliasi che ò situata sulle rive del Yangtsé come Yo^ru e sia piti a monte del fiume verso occidente, fu dieliiarata città aperta al commercio simulerò dal trattato giapponese del 1805 e la sua effettiva apertura al commercio data dal 1 Ottobre 1. Sfili 1/ importanza attuale del porto e i suoi elementi d'importanza fu¬ tura i$!l* ulteriore sviluppo del commercio interno della China, dipendono dalla slui situazione al punto d'incrocio delle due molto battute vie commerci#]} della China centrale, quella fra il nord e il sud e quella fra 3' oriente e V occidente. Il fi e il IO Maggio 1808 la città fu tmdiatn da gravi tu- i uniti contro gli stranieri, accompagnati dalla distruzione e dàt- b incendio degli urtici doganali, e di Consolati, case di commercio ed abitazioni : sicché ì residenti stranieri furono costretti a fuggire per avere salva la vita. La dogana pero fu riaperta, il primo luglio dello stesso anno, e neif agosto un’area ili 3800 piedi chinesi di lunghezza e di KO0 ji 1 200 di profondità, situata lungo il fiume a unire della città, fii assegnata ai giapponesi come u serti ement Allo sviluppo ili Stinsi, che manca lino ad ora d’ ogni immieipio straniero organizzato, lui nociuto la concorrenza del porto di Idang lìchung) aperto al commercio fin dall Aprile 1877 per fari ionio l della Sezione IN della convenziono di Ceffi. Idang e situato a nord¬ ovest sul corso del medesimo fiume; anzi a questo secondo porte fu cottemi!; rata nel gennaio del 1899 la rappresentanza consolare dogli interessi britannici nelle due città. Anche Iciang ha un set- li e n ioni n straniero senza organizzazione municipale, dove belle costruzioni per gli urtici consolari e doganali sono state erette di recente ; uni pochi vi sonni residenti, essendovi affidata agli indi¬ geni la rappresentu nza delle case commerciali europee che vi hanno rapporti di commercio. Molto pili addentro nel territorio dunose e situato, in dire¬ zione sud-mosL il posto di (àimgching (Ohungking) che fu dichi a- m E. OATEIJ.ANI rato aporto nel Maggio del 1891 e la cui attività còmmferoiale, nei rapporti diretti eoi forestieri, cominciò il 18 {fingilo dello stesso anno, Ciuiigehing, che non ha ancora “ settlement „ organiz¬ zato, può dirsi la capitalo commerciale di tutto I' occidente chi- uose ; il commercio straniero T importazione e d* esportatone vi è condotto col mezzo (li giunche possedute da forestieri, e il va¬ lore netto del commercio nel 1900 vi ò stato di 1 ,838,000 taels. Siccome pero il commercio di (pud porto s1 era avvicinato ai 17 milioni dì taels nel 1897 e nel 1898, e uvea superato t 25 mi¬ lioni nel 1891), è dato prevederne un florido sviluppo jujii appena il paese abbia riacquistata la sua tranquillità. llangeiau (Hang(diow) capitale della provìncia di Oe-Kiang e grande centro manifatturiero, situata sul fiume ( •ien-tang iChien- tang) ed in prossimità al gran canale, fu dichiarata aperta al commercio il 20 Settembre 1896 dal Trattato e hino-gìapponesc. m località sceltavi per un u sètti omeri t v, straniero si estende per un miglio lungo la sponda orientale del (Iran tramile, b si¬ tuata a circa quattro miglia dalla (dota murata della città ed ha la superficie «lì un miglio quadrata. !l commercio estero vi ha superato nel 1906 i 7 milioni di taels, mentre nel 1899 avea rag¬ giunto i 9: le industrie, specialmente quella della seta e del co¬ tone, vi hanno avuto grande sviluppo per opera di chinasi : un certo mimerò di case di forestieri sono già sorte intorno al con¬ solato bri tannico ; ma la concessione straniera non vi ha ancora am¬ imi! is tmz ione mimi ci pa le. A Weneian (Wenchow), pure pertinente alla provincia del Ce-kiang; il commercio estero non e trascurabile ( mai residenti stranieri sono pochi c per lo piu ufficiali pubblici e missionari i : nè vi esiste ancora una concessione straniera ; e lo stesso può dirsi di Samshui, dichiarato aperto dalla convenzione anglo-ehi- nese per la Birmania del 1807, e di Santo che fu aperto spon¬ taneamente dal governo (dunose V 8 Maggio 1,809. Il i-ommercio estero di Samshui toccò nel 1900 la somma di 2,282,822 taels, quello di Sanili. non superò nello stesso anno la somma di 056,000 taels- In mancanza di municipalità strali iera, si e formato a Santo un ufficio misto costituito dalle autorità locali Mimesi e dal com¬ missario delle dogane Imperiali di Fucino (Food io w) per prov- (1) 1.459.000 taels nel JlMHi. 440 (50) I “ SETI LEM GNTS „ ELUtOTEl ECC. vedere alla viabilità, ed all’ estensione del “ settlement prele¬ vando a tal fine un diritto di approdo del 2 per cenio. A Vàie i a li (Wuchow), aperta il 4 Giugno 1807 per effetto della convezione anglo-chniose per la Birmania, è situata sulla sponda sinistra del fiume occidentale (West- Ri ver), al punto di congiun¬ zione col Kweiliu, corso iV acqua navigai) ile, ohe rende possìbile la comunicazione fluviale colla capitale provinciale. A Wuciau finisce la navigazione marittima, incontrandosi immediatamente le rapide a monte delta città ; questa è destinata pertanto a diventare un centro di affari, sopratutto come porto di trasbordo. Il commercio controllalo dalle dogane straniere nel 1900 vi raggiunse la somma di ^ .526.000 taeis. Non ri e ancora un gruppo organizzato ili residenti fore¬ stieri : ma quelli che cominciano a sta'bil irrisi dovranno molto affa¬ ticarsi per formarvi un “settlement,, corrispondente alle esigenze europee. La città infatti è sovente innondata ; I’ acqua vi invade meta delle strade e il pianterreno delle case, obbligando gli abi¬ tanti ad usare di imbarcazioni per le comunicazioni urbane ed a sgombrare per metà case e magazzini con grave danno dei pro¬ pri! affari. I eliinesi nulla hanno latto linoni per riparare a tale inconveiii ente, e da secoli continuano a sospendere, quando la città sia inondata, gli affari, aspettando nel piano superiore delle case che il fiume rientri nel proprio letto, E naturale che i nuovi residenti forestieri no u vogliano adattarsi a rispettare questa tra¬ dizione di apatia e desiderino, con lavori opportuni affidati ad un proprio municipio, di ridurre il 44 settlement n loro assegnato, sem¬ pre abitabile e protetto dalle inondazioni. l’akhoi, aperto al commercio dalla convenzione di (Jefit del 187(h è situato sul golfo del Touehino, ed ha avuto nel 1900 un commercio straniero del valore di 9.870.000 tuels. Non rie una municipalità organizzata, ma i forestieri si sono accentrati verso la riva piana che si estende al sud della città indigena, c si e già arricchita di nuovi edifici. La costruzione di una linea fer¬ roviaria fra làiklioi e Numiìug, città situata al nord della stessa provìncia presso al canale che la metto in comunicazione con Wuciau e col l IsL Kiaug, fu concessa ad una compagnia fran¬ cese da parecchi anni, ma i lavori non ne sono stati ancora co¬ minciati. Da quella nuova via deriverà molta importanza anche alla città aperta di Natili ing, nei rapporti fra il Touch ino e le ]) rovine io meridionali ed orientali tic Ila China. Queste città aperte della China hanno o non hanno uno o 4 SO K. r: ATKliUANl (ufi) piu 4 sotflenionts „ sfcrmiieti : hanno e non hanno in quelli uria completa organizzazione municipale, secondo ohe esigo ua o non esigono rispetti variente lo sviluppo del commercio e la quantità dei residenti stranieri. Ma dopo la stipulazione della Convenziono di Cefìt del 187(5, idiritti degli stranieri, nelle città aperte dello China, non sono più incerti a tale riguardo ; bensì un limi mm unite regolati, anche per tutte le città dir in ter rito riè chinese doves¬ sero esser dichiarate aperte al commercio in avvenire. 13 tale diritto degli stranieri può riassumersi così : 4 Oli stranieri di una determinata nazionalità non hanno il diritto di pretenderò che a loro in particolare sin assegnala unu concessione di ter¬ reno per la residenza, quando tale assegna zinne non sia stala espressamente stipulata fra i due governi : ma gli stranieri ìli ge¬ nere hanno il diritto di pretendere dal governo clunfc.se elle in ogni città aperta sia toro assegnata in comune liti9 area, scelta d1 accordo dalle autorità locali e dalle autorità consolari, per la formazione di un 44 generai settlement „ straniero ,r, l i\h risulta dul- l1 articolo 2 della Sezione 111 della Convenzione di Cudù che di¬ spone: u At all porta open to trade, wliether hy ourìier or later agreement, at uditeli no setfclciiient area hm lieeii previnusly dofined, ìt will he tire dutvofthe British OonsuL acfcing in concert witli bis calleagues, thè Consuis of ofher hnvers, to come to an understan- diug with thè locai Authorities, regarding thè defin ition of thè fo- reigii settlement area ,,. Sicché quando una Convenzione anglo chinese del 1 89 7 (') pattuendo la istituzione d9 un Consolato lui- tannico nel J un nani a Mamwvueod a Mmneiti (Teng-jue), oppure a Shuning-fii, spulava a favore dei residenti inglesi in quella città interini, le stesse condizioni vigenti nei porti aperti, doveva intendersi attribuita loro, per effetto della Convenzione di Ceffi, la facoltà di avervi un’ area riservata al u settlemenl ., straniero. Le stipulazioni particolari di mi singolo Stato per una con¬ cessione dì terreno da farsi in un porlo ai suoi sudditi, distinta da quella che competerebbe nel medesimo porto a lutti i forestieri (I) (Joiivenzioiie anglo-dii unse modificante quella del I Marzo 1S04 [■(dativa alla Birmania ed al Tibet : firmata a Pechino il 4 Febbraio ISUT c ratificala il 5 (Si ugno -dello stesso anno: Art Pi..., Brititsb subjects and persona umler brìtish prò toc t. io ri may ostablish tliemsolves, and trade ai tin se placo», under ilm sanie conili Mons as at thè T ready porto oF rii ina. 4SI 0>7) t “ SBTTT.EMRKrS EUROPEI EOO. in Gomitile, non sono stato rare durante gli ultimi anni. Senza parlare dei patti relativi al commercio continentale stipulati dalla (diina colla Francia e colla Russia. (’) le grandi Potenze hanno ottenuto parecchie di tali concessioni nei porti più importanti dopo gli ultimi avvenimenti, e molte ne aveva ottenute ii (riappone in China ed in Corea dopo la guerra del 1895. Tale garanzia ot¬ teneva il (ti appone dalla. China col. Protocollo relativo ai nuovi porti aperti, supplementare al trattato di Commercio e di naviga¬ zione, firmato' a Pechino il 17 ottobre 1896 (-). I n gramle sviluppo ai ;i settlcnieiits „ separati dava, nei porli della Corca il trattato ili paco od amicizia coreano-giappo¬ nese del -Il Febbraio 187(1, stipulato quando la Corea non aveva ancora Trattati eolie Potenze europee. Quella Convenzione pat¬ ini va I' a peri nm di tre porti coreani al enmmoreio giapponese, col diritto concesso ai sudditi giapponesi di possedervi immobili, in termini analoghi a quelli usati dall' articolo 22 del Trattato I muco-chi uose di \Y hantpoa (:f). (ti Convenzione ili I imi I sin del 0 (Pugno ISSÒ fra la Francia e la China per il nini . indo ilei Tnmdiino. art. 5; e regolo perii commercio di frontiera del Toneliino pannile a Pochino il 25 Aprile ISSO uri. I eli e Trai tato russo-eli in ose de] II’ Ke Mira io IKK] per la retrocessione, ili Kuld, ja e i rapporti commerciali : ari. 4 e 14. (2) Ari. I. Il is Itereby agl'eed limi special 4apane.se «etileni ente aliali he l'or . . at l.lie placca imwl.v ape . . lo commerce, and tliat affai rs ridatiti# io mads ami polie.e aliali he under tire control pf Mie Ja.panose < 'ansili. Ari. ii - die Chim.se (juvermnetit, wlien die dapali esc Governi meni mi desir«s, sfiati im inori iatoly provide sin* far dio foniiatiòn of special Japaiicse soli lemeiils in Mlumglnu. Tieiilsìn, Amoy ami llankow. - X15. I porti novellameli le aperti neecitmni dall’ art. t sono (limili indicali dal¬ la rt. (5 a." I del ['rullato di pace, cioè Sbasì nella provincia di llapeli. ( ‘iati finiti (Cliungking), nella provincia di Szoclumn, Suciaìi india provincia, di Kiangsn, ed il aligli an- nella provincia dì (Vicinili? (v. pag, 41): nei (pinli pertanto, 'dire ai quattri» suindicati indi’ art. 4 della Convenzione supplementare, il Giappone acquistiteli il diritto ad avere un proprio set¬ ti mitèni pari molare distinto da lineilo generale o da quelli particolari chi-, già vi esistessero a favore degli stranieri in genere o di quelli di un’altra nazionalità. (4) V. pag. Te lo. note, e ari, 4 del Trattato supplementare cumulo-giap¬ ponese. (li Sei mesi posteriore a (pi din di pace e d’aniicizM : “ Japllliesu sali, j o(.(, s niay, at. Mio porla al' Corea open io limai, leaso turni for Mie pur peso orerecting rcsidences i Immoli, ilo- rent lo he li ted hy mutuai agreement belween Un: lessoe ami Mio ownsr . li is agri ed lliat ilio Sfinitimi 4f>2 i:. CATKLLANI (.Ì8) Per effetto di tali stipulazioni la fattoria giapponese di P* 1 2 usa n veniva trasformata in “setttemènt „ o concessione, e altri due u settleinents „ erano autorizzati nei due porti dichiarati, insieme a quoll-oy aperti al commercio giapponese. <|tielle concessioni erano poi particolarmente fatte al Giappone sia quanto alla nazionalità dei residenti* sia quanto alk amministrazione : e nella mancanza di rapporti commerciali e diplomatici fra la Corea e le altre Po¬ tenze, il Giappone v' era riconosciuto C) come protettore di tutte le navi stranière che fossero venule per forza maggiore a riparare nello acque coreane. Rra poi naturale che il Giappone, avendo precedute di tanto le altre nazioni in Corea, vi conservasse in gran parte questa con* dizione privilegiata anche dopoché quello Stato era entrato nella vicenda normale dei rapporti internazionali. e nuovi porti Gemilo dichiarati aperti al commercio straniero. Ed il “ Memorandum „ annesso all’ accordo russo-giapponese relativo alla Corea del f) 0i tifilo 1 896 riconosceva al Giappone il diritto di impiegare proprie guardie così per tutelare le linee telegrafiche da esso esercitate come per mantenere bordine nei “ settimi muto , , da esso ]>osseduti in territorio coreano. (-) Perciò i giapponesi, che del resto vanno (wateh-gato) and thè ^ofcsitmon ( barrìer) emefod by ilio Corcali Uo- vcrnment near thè Kokvva (Japormse ottici al cslablhhmeiHj in Sorioko Fusanv shall he miniely removeiL and tinti a new boumkry line shall he estabhshod accorti iug: to thè timits lierernaftei proviiled. I n thè otlier iwo open porta thè sanie steps sitali he tnken. (1) Àrt. 10 del Trattato supplementare. (2) Art 4. 44 Por thè protection of thè Jap&ncse 44 set. tienimi * ut Seoul and thè open porta, agahist possili le atfc&cks by thè Corèuti popit- fece, two ctmiputtius of Japariesc troupe may he station ed ai Seoul, one company at Fusali and one at Gensan, tuteli company mi to oxeeed WÙ imm. TJipge troops w il I he quarfèred neyr thè M seti h qui nts n, and sita 1 1 be wilhdru'vvu as sotm ns no «pprehènsion of sud» uttacks coutil he cu- lertaiued. l' or thè protection of thè Uussian Ligfatum and Consolate ilio Uussiim Government may al so- keep guarda not exmuli ng thè n . ber of Japanese troops at Cucii pluees, and urli idi will he wifchdrawn us soon as tninquillify in thè interior is coniplèlcdy resto red ,,, — E art. 3 deh V aecordp rus9o-g]a.ppom?se del 2ò A pri lo 18Ì)H: 1‘ I n view of thè wido de- velopjiioiit tak mi by thè commerci al and industriai enterprisc of dapali in Corea, as well as i he largò munber of da pan esc snbjcets restdin.g in tluit country, fin* Utissfen Government will not Illuder in any way thè devcdopnient of commercial and industriai relation» hetween da pan and Corea. (59) 453 I “ SUTTtiKMENTS „ KUlMII'Kf KCC. tuttora innanzi alla altre nazioni rappresentate in Corea, por mi- mero e per importanza economica, hanno concessioni proprio in tutti i centri del commercio Coreano. Clietmilpp che in voti t'armi s’è mutata, ili miserabile gruppo ili capatine che era prima, in florida città con commercio interna¬ zionale d’ un valore totale ili 12.500.000 dollari (1900), ha tre “ netti e m en ts „ uno eh inese, uno giapponese, ed uno internazionale; i due ultimi con governo municipale, i residenti stranieri vi erano nel 1900, 5504 dei ipmli 42 1 5 giapponesi, e 1203 . -chinasi, mentre gli abitanti indigeni v’ erano circa 8000. àVonsap (Sensati o Yuensan) che tu aperta ai Giapponesi nel ISSO ed alle altre nazioni nel 1.883, ha, con una popolazione totale di 20000 anime, una ventina di residenti europei ed americani, un centinaio di chi lussi, e 1500 giapponesi abitanti un proprio set- dome ut „ con governo municipale. I /importo totale del commercio vi fu nel 1900 di 3.385.533 dollari. Fusali che è uno dei tre poni aperti ni commercia nel 1876 ed ha avuto nel 1899 un commercio totale ili oltre 4 milioni di dollari : Im 5000 abitanti indigeni e circa 0500 residenti stranieri, dei quali 22 sono europei (1899), 85 eliinesi, e 6249 giapponesi viventi a pocu distanza dulia città indigena nel proprio “ settlement „ am¬ ministrato da un consiglio municipale sotto il controllo del Console, e presidiato nel 1900 dalla seconda compagnia, forte di 200 uo¬ mini, del 0 reggimento di fanteria dell' esercito giapponese. Masampo, aperta al commercio straniero il I Maggio 1899, non aveva ancora nel 1901 su 34.000 abitanti che 300 residenti stranieri in massima parte giapponesi, già governati da un consi¬ glio municipale. Nel 1902 In stipulata fruii Giappone e la Corea, pei’ la delimitazione del “ settlement „ giapponese in quella città una speciale convenzione pubblicata il IO Giugno di quell'anno nella “Gazzetta ITficiale,, di Tokio. 1 /area del nuovo K settlement M lia una superficie di circa 160000 metri quadrati; ed il terreno possedutovi dai privati coreani v’ è dichiarato vendibile esclusiva¬ mente a sudditi giapponesi. Mokpo e Cinnnmpo furono aperti il i Ottobre 1897 per ef¬ fetto d'ima deliberazione del Consiglio di Stato coreano, il primo di quei due [torti, clic, situato all’estmno sud della costa occidentale, era allora un povero gruppo di capanne, ha ormai 1200 residenti giapponesi ed un certo numero di eh illesi, viventi in un “ settle- mcnt „ governato da una amministrazione municipale mista in E. CATEXiLANI 454 \W) [varrò tìlcbfctoa. II secondo. situato ali esimilo noni della medesima costa, ha, su 40000 abitanti indìgeni, 50() residenti dunosi e giap¬ ponesi che pur vi risiedono in m *' seltlement „ nummo mfo nm- ni i instimi o ne municipale presieduta da un giapponese e dipeli- dentò da un consiglio formato da membri diuresi o giapponesi. Pingyang, situata nell7 intorno a 44 miglia da (’innampò^ era stata aperta al con un orcio colla facoltà per gli stranieri di rosi e - dervi, commerciare, e possedere fondi rustici e case secondo il diritto indigeno e nei limiti rii spazio che sarebbero stati loro asse- gmin, il governo però ha lasciato cadere in dissuetudine tale con¬ dizione e gli stranieri possono ora ohi pi fatare e risiedere in ogni parte della città, dove nel UìOO abitavano gfi missionari britannici ed americani, un missionario francese, 1 5u eoimnercinnti giapponesi e fi() dunosi ; il 4©0 taels e i possessori di fondi rustici per un valore di almeno 500 taels. Il Consiglio che deve essere composto (a) di non meno di cinque e di non piò di nove persone, ha attualmente otto membri (■*), e deve render conto ogni anno del proprie operato alT assemblea dei censiti convocata dai t misoli (*}. Di competenza della M unici patita è la eoinp dazio ne di regolamenti per applicazione delle * Land Regulations e di prov¬ vedimenti per la fognatura., il regime stradale, quello degli acque- 0) Mayers I. t\, pii g. 'Mi, 384, (2) V. Ifcrst loti 1. e. Voi IL pag. ®®^>6:L (3) Revisori Land Regiilutions* art, IO. Ilerstlott 1. pug. 566-570 e mi m 19 1 29- (4) Chmnide and fHrertoty/ ree. l’or 1902, pug, 229; la) Art, 12 o 1 i arsii el t 1. c. pag, o80t589. of lo ite ohaen'ed ai mrt'fintfs of Uatepat/er*. 4 <30 :b. catììTj!#anì («0 ciotti e (teli' illuminazione, per lo gomiterei di materiali edilizii e ammende relativo per dii non vi ottemperi : e di provvedimenti relativi alla polizia di tutte lo località ed industrie pericolose, alla polizia stradale, e alla disinfczione delle nbuazirmi e delle altre località infette (*). Il grande viluppo degli affari municipali determino nel No¬ vembre del 1879 la nomina di una < ‘onimissioiie di residenti in¬ caricata di provvedere ad una ulteriore revisione degli Statuti comunali. 11 lavoro dei commissari! fu esaminato ed approvato dalf assemblea dei censiti nel Maggio del 1881. ma la trasfor¬ mazione avvenuta ormai del “p$ettlcnient mutatosi «li britannico che era prima* e di anglo-americano che era stato più tardi, in generale, cioè comune a stranieri d’ogni nazionalità, rendeva ne¬ cessario che quelle modificazioni ottenessero I1 approvazione dei rappresentanti di tutti gli Stati aventi rapporti eolia ('bina; e passarono 17 anni prima die tale umili imita di assenso si raggiun¬ gesse. Riveduti un' altra volta, e di bel nuovo approvati dallussem- blea dei censiti nel Marzo del 1898, quei Regolamenti eldie.ro ne] Novembre dello stesso anno V approvazione ilei < ’orpo diplomatico, acquistando così forza di legge nel territorio della Municipalità internazionale. Questi più recenti regolamenti attribuiscono ut L'oufligQn mu¬ nicipale la facoltà di espropriare i privati tanto per aprire* nuove strade od ampliare quelle già esistenti, quanto per estendere le aree già occupate per fini di interesse pubblico ; e la competenza ad ema¬ nare regolamenti edilizi!. A tutelare poi in tali casi i diritti dei privati, è provveduto alla formazione di una Commissione composta di tre “ Land Commissionerà ,s (uno designato dal Consiglio, uno dai proprietarii, ed uno dall* assemblea degli elettori) alla (piale com¬ pete l’esame delle contestazioni relative ai casi di espropriazione* In Inghilterra non manca ehi deplora questa trasformazione dei seulements „ britannici in * settlemeiits generali, attribuita in quel paese da taluno ■“ a leggerezza ed itti previdenza atte a compromettere 1* influenza brittanica iteli' estremo O ri ente „ ('). La super io i ita del numero e delta ricchézza ha assicuralo (ino llj iif/e-Lmex ammutì Uy Mie Ltnid Nj'fftd'fMons. Unsi Imi I, c., jmg. 5734589. (2) TmtrSt 7 Maggio IJK)2, pag. \h col. L (07:) i u sirmmMKNTS v EmtnpKi mi?» 4fìl ari ora anche noi Consigli municipali dei “ scttlements „ generali, il predominio alFelome.nto britannico ; ma la tutela animi lustrati va sul Municipio invece di continuare a competere unilateralmente ad un sole Consolo e ad un solo agente diplomatico, diventava collettiva; o tale mutamento mentre facilitava i con li itti fra il Mu¬ nicipio eri il corpo consolare, aumentava le occasioni di lentezze dipendenti dall1 ostilità di que&f ultimò all1 opera di riforma dedite municipalità, Lo stesso è avvenuto a Canton dove un municipio è costituito sulla concessione francese, ed un altro sui Li settlement ,, britannico di Sballiceli, diventato comune agli stranieri di tutto le nazionalità. Ad llaneau dove furono dapprima delimititi nel I8bi un u settlement „ britanrtied ed uno francese, fu istituita ben presto nel primo una amministrazione municipale, designando tre coni- mi ssari ì edotti dai voti dei censiti a provvedere alla vi abiliti, ol- r igiene rd agli altri interessi umm busi -rativi della concessione : e, conservandone il carattere nazionale, vi si ammisero, subito dopo l'apertura del porto, a possedere anche gli stranieri d'altra nazio¬ nalità, pur costringendoli a pagana la contribuzione fondiaria col mezzo del Console britannico (J). Ora pero non esiste ad IXàneau che questa sola Municipalità, internazionale e mista, in quanto si rife¬ risce agli abitanti ed ai componènti il consiglio comunale, ma non in quanto riguarda le autorità superiori amministrative da cui dipende {-*). Tate e pure la condizione delle Municipalità straniere di Tienisi m Quando si è trattato di rendere obbligatorie Le u Land lìegula- tions „ di Shanghai, V approvazione dei Consoli e degli Agenti di¬ plomatici fu richiesta ed ottenuta tanto per gli Statuti della M u- n ir i pali là francese ohe restava particolare, quanto per quelli del a setti ni lunit ,* britannico che diventava internazionale. E V appro¬ vazione era necessaria egualmente in entrambi ì casi perchè le clau¬ sole ne potessero diventare obbligatorie per i sudditi tF ogni Staio a\ (ville Trattali eolia China, in tutta F estensione delle due conces¬ sioni: e perchè in confronto di tutti-, nei limiti degli Statuti appro- r 1 1 ìfayers I. e.- pag, 443, 144. (-2) llcrstlett b pag. Ii49 : Decreto inglese del 5 Muggm IttlKÌ ap- lirovnule le L:md liciti hi ! ious ofthe Uritisli (ànieession Ihudmw 1874. as liereliy ameuded ff; jyig. ()44Mif>0 ; - Land Itogli lu timi» and Bye Laws t a un foglie u quelli1 di Simigliai). m K. CATKIJiANl (W) vati, potessero farsi vaierò i regolamenti i municipali. Ma, in quanto é riferiva alle concessioni singole dei fondi, od alla supremazia da esercitarsi sul Municipio, la concessione francese di Shungluiì conservava» quanto alla superiore autorità amministrativa riservata al Cònsole di Francia, tutto l 'originario carattere nazionale, mentre il *' settlernent ,, britannico diventava, anche nei riguardi ili quella subordinazione amministrativa, del tutto iuterim^nale. Ma oltre al diverso ordinamento municipale, un* altra diver- sita si È manifestata fin dall' origine a Slmitghai fra il concetto bri-tannico e quello francese di tali concessioni di terreno sulle quali i vL scttlements. ,, si sono in vario modo sviluppati ed erga* aizzali. 1 rappresentali inglesi hanno cominciato per domandare tali concessioni a favore dei propri i connazionali' a titolo di diritto pri¬ vato, hanno poi provveduto per la costituzione in quelle aree di enti aimiì inistrati vi dotati di una certa autonomia, ma non hanno mai j) re teso che quelle concessioni cessassero di formar parte del territorio eli illese e molto meno diventassero territorio britannico. Da un diverso punto di vista partivano i rappresentanti della Francia, Fin dalla sua prima Nota del 20 agosto IS48 diretta alla- gente diplomatico del suo paese, il console francese Montigli y gli partecipava di aver presentato al l’aotai il (> dello stesso mese do¬ manda “ fi nne concessimi à la Frunee de terriioire a Slnmghai „ f). E non nella prima domanda indirizzata al Tao teli, ma nella nota del 29 Agosto di quell anno (1?), égli usava appunto queste espressioni : ki concessione di term torio alla Nazione francese Invece 7 In¬ ghilterra, ancora nella Convenzione rii Oefu, stipulata quando E in- tìueuza straniera in China erosi pur tanto sviluppata, non parlava rii territorio da cedersi, ma di delimitazione di area dove gli stra¬ nieri potessero stabilirsi “ definitimi of thè foreign settlernent arca )r Il M avere nel suo libro circa i jiorti aperti dalla Ubbia pubblicato nel !8f>7 (pag. 88 ì, 882) già notava che quantunque le due Munici¬ palità di Sfiatigli ai fossero costituite sotto V impero delle me¬ desime Lami Regulations „ , pure il governo municipale c* conso- lare del “ settlernent „ francese era stato condotto fin da principio con uno spirito del tutto diverso 41 basato sulla pretesa, pili o ( I } ( Vm li er. Les o s ■ u/m ex, pa g. I e 2 . ri) I. e., pag. 27. m l U SKTTLKMENTS ,, KUKOPEI ECO. memo chiaramente cipressi di considerare l' area come una u®on* cessione „ di territorio fatta a! governo francese- o, in altre parole, rome inni quasi colonia della Francia, n Tanta influenza aveva questa idea della sovranità territoriale sul consolo francese, da indurlo a pretender dì esercitare una giu¬ risdizione esclusiva sulla forza di polizia formata nel mi settleinent J?, a negare perfino riconoscimento all' autorità degli ufficiali eh mesi sugli indigeni in quello residenti, e ad opporsi alF esecuzione in quei limiti di ordini di arresi# di stranieri emanati dai consoli rispettivi. Nel 1892, il tribunale correzionale di Lione aveva giu¬ dicato divèrsamente, ritenendo che, a termini dei Trattati rii VflMii- poa e di Tientem, alla Francia competano in China privilegi dì ** carattere esclusivamente personale e senta alcuna attrilnr/aoiiD di sovranità su quei territori! ,r Ma il Survillc (') critica tale decisione; e prescindendo dall' esame della questione, sebasti l'esistenza del regime così fletto delle capitolazioni per far considerare, da! punto ili vista della giurisdizione penale e in relazione ai connazionali del giudice, territorio- francese quello dove esse sono in vigore, egli sostiene che nei setti emó» ts „ w il y ;a de la part de la Chine un nban don contraerei de sa soave rati nolo, ... et quo les infractions eommisos dans le quartior fmneais de Sbanghai doivent ótre ró- puteus acconti plies eri territoire fnmenis 1/ influenza ili questi due concetti : personale e territoriale, di immunità amministrative e di attribuzione di sovranità, si farà sentire poi in tutto il successivo sviluppo dei " settlemcnts „ dell' e- stremo Oriente quando non avvenga per la China, come è avve¬ nuto per il Giappone, un rinnovamento della legislazione, delia giurisdizione e dei costumi, (die perni otta alle Potenze C Europa di rinunciarvi a tutti i privilegi pattuitivi a favore dei propri! sudditi C). Intanto però, anche restando così le cose, la Gran brut taglia (1) Urrue ('rttiqw* '4$ lègìsktlim ut ile jtiHs&v-HtfafyM. A vrò 1896, pag, 26^-212. Kmmm ih Hrhvtl. IX. Dèlti routini# ù /’ étrtmyer ; èMHmr òr irn f ; r il ir i ir Sh U ntj h U ì. (2) ( iò era preveduto dui pr agri tu di Convenzione negoziato da Sir «James Markny nei 1902 fra la China e la (i i aiihrettagua. Nell'articolo 12 Il governo britannico vi si dichiarava disposto ad abbandonare i diritti ostiate r ri tori ali spettini tigli in (bina, quando la riforma del sistema giu¬ diziario chinasse e lo stàhiHmeMo. di una effettiva amministrazione, ab¬ biano conferito ai sudditi britaniei sufficienti garanzie- IL TATI-; LI. VX! (70) 484 si è mostrata disposta a limitare, rispetto ai nuovi porti aperti al coumtórcio., r ode ito della datinola della Oonveuzinne di ( Vfìi relativa alla eostituzicme di' municipalità particolari por gli stranieri» Infatti l’articolo 8 del Trattato di commercio ungi «-dunose nego¬ ziato da sir James \faekay, e firmato il 5 Settembre? 11)02, ma non ancora ratificato, mentre dispone che saranno aperti al commercio altri Silique porti, subordina tale apertura alla condizione elicgli inglesi non vi possano reclamare, contro la volontà del governo cfiuiem nò la immunità dall* osservanza dei regolamenti municipali in quelli già vigenti, nò la facoltà di formarvi municipalità distinte dalla città indigena (’b 11* l autonomia comunale e V autorità tutoria* La tendenza manifestatasi nei concetti francesi della “ conces¬ sione*, se affermata ripetutamente anche fm i resilienti stranieri del u settlement „ internazionale di Slitinghai ; e specialmente din rante La ribellione dei JTaipings e gli altri ricorrenli fermenti rivre luzionarì, e durante le controversie colla ( duna determinate da ragioni fiscali (®) s* era formato colà un forte partito in favore della trasfor¬ mazione del settlement „ in città libera* Molti anche ora deplo¬ rano clic tale aspirazione non sia stata soddisfatta. Altri, proba¬ bilmente con maggior ragione, se ne rallegrano pensando che la città filiera sarebbe diventata Iti terra promessa dei eontf&bhuiidieri europei e dei delinquenti ejiinesq e che I’ idea di una repubblica ordinata, costituita da puniche migliàio di stranieri appartenenti a fante nazionalità e tratti a quelle terre dal desiderio di rapidi ili 1/ articolo 12 didiium aperti i seguenti porti: Pii1 ariglisn in Un Hall ; Wmiltsicn in ZcrJmen ; Xgankmg in Animi; Wuidimt in KfturHimg e Koirgmun in Kiuint«ng> ma poi ii TràfUto soggiunge ; Formgiiors resi- ding in tlmsc open pori* are io ubservoihr inimicipal regulatinus eu fin sanie footing as dunose residente ; nini fhey are not c?»litlcil lo esn-thlisli nmiiierpalitics and police of tlicir own witliin thè limils of ih esc Trèni y Porta* oxeepf wìtli ihe nmsi'nf of ilio Chinese uul borii ics. IflIiL arlirle as a w Itole is noi ac^eplcd bv f.hc J3rir ish Ooveninieni and ilio othei Treaty Powors, l hey shall not bave thè righi io domami ilio opening of illese porte, willi thè excepiion of Ivonginun whieh is providod for in artiche PI rii May era I, C.T pag 472. 4fi5 (71) I SMTTr/EMi:NTS ,, EUKOPEJ ECC. guadagni, prosai mie tanto dalle condizioni concreto degli nomini e delle cose, da poter i.j mi li fi. carsi come utopia. Il “ sefctlemeul ?5 dì Shafighai pertanto, e più tardi gli all ri costituiti filile là in China e in Corifea, non furono concepiti nè come nuove autonomie politiche formatesi a danno della sovranità territoriale in territorio dunose, nè come acquisii coloniali fatti singolarmente o collettivamente in China dalle Potenze occiden¬ tali, ma bensì coni e autonomie ani ministrati ve conferite in China a comunità di stranieri originari d’ un solo Stato o di diversi Stati europei, i quali, senza tale espediente, avrebbero conti¬ nuato a dipendere separatameli te dalla singola azione dei rispet¬ tivi rappresentanti diplomatici o consolari, con grave danno nei secondo caso della loro comune convivenza, e con imbarazzo an¬ che nel primo dei loro interessi aiimiimstmlivL Tale in il carattere attribuito al settlement ,, di Silo Figliai da quell' assemblea generale dell' 11 Luglio 1854 ohe approvò ri primo vero codice ninnici pai e, e che potrebbe dirsi 1* Assemblea Costituente di tale Municipalità. Fu determinato allora clic di anno in anno gli amminìnistratori siano scelti in pubblica: Assen iblea, e debbano costituire il consiglio municipale, composto di un presi- dente1 se ili sei membri. L’Assemblea annuale dei censiti approva il bilancio, e giudica V indirizzo deIlàimminish'aziom\ dando così una ispirazione al nuovo Consiglio; e questo che ebbe modificate nel IS(J8 talune attribuzioni, ma non e stato mutato nella propria co¬ stituzione, si divide in comitati di difesa, finanze, polizia* igiene e lavori pubblici; ne alcuna misura importante e adottata senza riferimento all' assemblea dei contribuenti. Dalla qualcosa appa¬ risce questa caratteristica della cestii ozio ne municipale di tìhanghai: il presidente, i sei consiglieri ed il segretario che formano insieme il ensideuo * consiglio municipale * corrispondono effetti vamente alla " giunta municipale ,, dei nostri comuni, mentre le funzioni del nostro Consiglio Municipale sono esercitate colà dal Passóni bica degli elettori, vera /smtkgmèmde di quella comunità. La vita rminietpah; deve svolgersi dovunque entro i limiti consoni ili dal bene generale della società cui i singoli comuni appartengono e che è rappresentata nei rapporti con ciascun Co¬ mune dalle superiori autorità politiche e dagli organi di mode¬ razione e di tutela formati a tal uopo dalle leggi dello Stato. .Ma nel caso dei “ sètti e meli ts „ Y esplicazione dì tale tutela non poteva essere cosi semplice e facile coni 'è nei singoli Stati d'Europa e E. CATALANI (72) -m il' America. L'area assegnala agli stranieri ora- e con timi ava ad essere parte del territorio chinese, ma la supremazia delle autorità eh illesi non avrebbe potuto manifestarsi in ima municipalità costituita ila forestieri, senza offendere tutte quelle guarentigie od immunità particolari che appunto a questi erano attribuito dui Trattati esistenti fra la China e gli altri Stati. Nè la supremazia in quanto si riferiva alla costituzione delle Municipalità e alla promulgazione dei re¬ lativi codici, poteva competere ad una singola autorità consolare o diplomatica- Ciò non poteva essere nei ravveduto (art. il) perdio le resede in essici stai dii te 4< possano essere rivedute ed emendate per comune con¬ sènso delle autorità coreane e delle competenti autorità straniere, ned modo che da loro sarà riconosciuto necessario. Onnic le municipalità, dei u settlonienls «, soggiacciono al In supremazia delle supreme autorità territoriali e di quelle diploma¬ tiche straniere, in quanto si riferisce alla formazione od alla ino- dilazione dei loro elementi costituenti, cosi sono subordinate alt t supremazia ed al controllo dell' autorità tutoria in quanto si ri¬ ferisce al loro nonnaie operare nei limiti della rispettiva costitu¬ zione. So non clie in questo caso Fautori tà tutoria h costituita dai soli elementi stranieri diplomatici e consolari , senza necessità delia coopcrazione dell’ elemento territoriale rappresoli) atri dalle autorità superiori chinesi. In quanto si tratta infatti di formare e di riconoscere, di modificare e di arricchire d‘ attribuzioni in territorio dunose, un ente collettivo dotato di funzioni animine strati ve e riconosciuto dal diritto pubblico, è naturale che debba cooperarvi anche f autorità del territorio nei limiti geografie) e politici del quale quell' ente e destinato a sorgere e ari operare, Ma quando si tratti di sorvegliare r opera rii tali enti nei limili di una esistenza collettiva giù riconosciuta e ili una costituzione già determinata, allora F elemento personale rappresentato dalli*' autorità diplomatiche e consolari e dalle competenze ed immunità eccezionali loro garantite dai trattati, prevale su quello territoriale, e F autorità tutoria, può senza (diesa d' abolii diritto di sovranità dello Stato, essere rap presentata ed esercitata da quei soli rappre¬ sentami stranieri, su tali municipi! che son formati da stranieri e costituiti per loro beneficio. Secondo le “Land Keguiutioiis „ del 1834 si riconósceva ai consoli, collettivamente o singolarmente, la facoltà ili convocare in qualunque momento Fassem Idea degli elettori, sia per iniziativa pro¬ pria, aia per aderire ad una istanza presentata da almeno cinque censiti. Le risoluzioni adottale da tali assemblee straordinàrie circa materie di competenza del consiglio e già enumerate co me lati negli Statuti municipali, dovevano essere valide in confronto di tutti 1 cen¬ siti nei limiti territoriali de! Municipio, se non meno di un terzo della totalità degli elettori area partecipato ni l'Assemblea, Questa doveva essere presieduta dal più anziano fra i Consoli presenti, o, non essendo presente alcun Console, da un elettore designato dalla (75) [ “ SHTTLRMEMTK ,, KUBOPEI JSCC. 465 stessa A?sem|Ìen, Se le risol azioni adottate si riferivano I materie di fiompotènscn del Consiglio, ma non definite negli Statuti Munici¬ pali (').ern necessario comunicarle ai Cònsoli, senza l'approvazione dei quali non avrebbero potato considerarsi valide ed obbligatorie per tutta la comunità degli ('lettori (-). Tale facoltà dei consoli, relativa alla convocazione degli elettori in assemblea straordinaria, era conservata sia nel caso di loro iniziativa singolare o collettiva, sia nel caso di domanda l'atta da almeno venticinque censiti, dalle Lami Kegtiltìtions „ del 1870, ohe rispetto a tale argomento con- fermavano in tutto ( ;) le disposizioni corrispondenti degli Statuti del 1854 ('). Nella concessione francese di Slmnghai i' autorità tutoria è esercitata sul Municipio dal Console, che, in armonia col concetto territoriale, dianzi accennato, della concessione, ha talora esercitato quell'autorità con molta energia. Così fu nel 1805, quando, trovandosi il Console in dissenso col Municipio, lo sciolse colla forza, imprigionan¬ done i Consiglieri, e sostituendoli con un consiglio provvisorio di notabili nel quale furono chiamati anche taluni sudditi britannici possessori di immobili nei limiti della concessione francese. Quel ('militato provvisorio è durato in uliicio fino all’ .applicazione: dei Ivóg’lemeiit d'organisalion Municipale do la Cnncession Francaìse ,, adottato nel 1 868. (ili otto consiglieri elettivi vi costituiscono bensì il Municipio, ma le loro risoluzioni sono sottoposte al controllo ed utili sanzione del Console generale, Cli Statuti del 1854 provvedevano alle necessità finanziarie della nuova municipalità del “ sWilenient „ britannico, disponendo (ari. 10) che al principio di ciascun anno i consoli stranieri doves¬ sero convocare una assemblea dei censiti per provvedere ai mezzi necessari! al compimento dei servigi incombenti alla comunità. In tale assemblea doveva determinarsi In misura dell’imposta fondiaria da pagarsi sui terreni e sui fabbricati, e V ammontare dei diritti di approdo da prelevarsi su tutti i prodotti trasportati mediante (l i Viabilità, pomi ed argini, igiene, illuminazione. fognatura, e pub¬ blica sicurezza. (’i) N." IO delle Lami U ‘gu lai finis de! 1854. V. Mayers, I. e. pag. :l(il,;ìfi2. Ct) Ari, 15. llerstleil i. pug. ófiT. (41 \. llerstllìtt i. e., pag. lì.p.MìV,), Decreto approvante le “Land Regiiinfions ,, di llanemi (ilnnkovv) emendate, è riproduzione delle stesse analoghe a quelle di Silurigli ai. 470 E. ('\7EhLAXl (701 imbarcazioni noi limiti del “ setti omo ut ,v A3 consiglio ora data la facoltà di amministrare questi fonili., attribuendoli ai servizi um¬ ilici pali, e di citare i contribuenti morosi davanti al hi corte con¬ solare della nazione rispettiva. Nello stesso anno I' assemblea ha modificalo il modo di determinare le quote e di prelevare le im¬ poste: e la competenza municipale in tali argomenti era ulterior¬ mente modificata da quelle regole approvate nel 1807 che dove¬ vano entrare in vigore nel 1870, Secondo queste ultime regole (art. 10), al consiglio era riconosciuta la facoltà di prelevare im¬ poste fondiarie e tasse d'altro genere, e ili citare (art, 13) i ri¬ calcitranti davanti alla corte consolare competente, ottenendovi il pagamento per le quote dovute con tutti i mezzi autorizzati dalla stessa corte. Durante la rivolta dei Taipings, Hhanghai ebbe un periodo di rapido e fittizio sviluppo dovuto all’ affluenza di molti rifugiali chinasi che vi provocarono un ammano notevole nel prezzo dei terreni, ed una febbre di speculazioni edilizie. Mentre queste condizioni transitorie facevano affluire nuove e copiose risorse eco¬ nomiche nelle casse municipali., obbligavano d'altronde il municipio a tante nuove spese di polizia, di fognatura, di viabilità e so¬ pratutto di sicurezza pubblica, da ridurlo in gravi imbarazzi fi- nanziarih Cessata la rivolta dei Taipings, molli dei rifugiati ubi¬ nosi tornarono fièlFinierno, c no seguì una gravissima crisi edilizia, dopo la quale pero In sviluppo di Sfrangimi ò proceduto lenta¬ mente, imi senza interruzione, insieme coi progresso costante della comunità straniera e del commercio intemazionale di quel porto, così da far diventare a poco a poco la sua amministrazione muni¬ cipale degna di una città importante anche dal punto di vista finanziario. Nel 1867 la spesa fatta per scopi municipali nel u settlemenf „ britànnico, si aggirava intorno ai 6000 taels per armo (■), ottenuli prelevando il b* per cento sul valore imponibile dei terreni (va¬ lutati a 494000 taels nel 1864), il tre per cento sul valore im¬ ponibile degli edifici già costruiti (stimati allora a 08000 taels) ed ottenendo, altri 2000 taels dai diritti di approdo. Nei 1000 il bilancio del “settlement „ internazionale di Hhangfrai, ammontava a 1.040,177 taels nell' entrata e 916,885 alla spesa ; e il preventivo ftj 1 taci circa lire 8, SO, (77) I “ 8WTMCMKNTS „ EUROPEI KCC. 471 pfr U **01 portar* 1 ,0518,750 all'entrata e 959.687 alla spesa. Xellu stesso aimo 1900 le entrato della ninnieipaiità francese erano di 274929 tacita e le spese di 369,157 (’), Il valore dei terreni nel “ settlcment „ internazionale, comprese le aree aggregatevi nel 1900, era computato in 44.230.998 taels «im-rispon denti a circa lòfi milioni di franchi, valore quintuplicato dal ISSO e piìi die raddoppiato da) 1890. Il terreno del “ sortie- ment „ clic era stato originariamente comperato per Ò0 dollari il wm (*")■ Fé»** equivalente allora al doppio del valore commer¬ ciale, iia raggiunto recentemente il prezzo di 10.000 e perfino dì Iti. 000 dollari per tmu. Nel trimestre terminato col Settembre 1900 la rendita imponibile di Ò1Ò case situate nei “ settloment „ internazionale era di 748,784 taels ; nel distretto occidentale quella di 201 case, era di t-aels 277,006; in Hongkew por 845 case era (1) “ Settloment „ Internazionale. Hi lancio. del i»>; Knirrtte órd marie I tri|iosl :l foni Muriti 1 Ài * 'V.. ■ . * Taeìs2l&774.78 I m |> os t a fa Idmeati sulle caso straniero IO" a . 1 in posta fall lirica li w 146.558.2',) sulle case indigene ta% 4 . , . u 2 7 2, (127.07 GiriUr prelevati sulle merci . . * . . tt 1 1 8.300.0(1 laeen/,1- su vetture. venti ite di apio, lotto, ©ce. * , , . il 2(i4.;ìr>7;tìo Tassa sui mercati. macelli, eee, . . . « 28.558.56 Taoìs I .Olà. 171.1 lì U* mitra e c dtd som li-nien rs ili Ciu- kiung IH il Ì8P4 nano ili 4(X); quelle M u seltlemeiits „ ili 1 1 anriiu nel iHUó iti L 7*700 taols con irò una spesa HI 25,28 L (2) lì man i aero = — ili X 540 f r sr.it a Oifl ina ria PoliKia .... 'l’aids 223.58(1.32 Igiene, . . , , . r> 44.327.15 HI ami nazione , , . n 52. i 20.3! Acqua . ! 4,580.5!) Telefoni . . . . 71 2.530.21 1 -.avori pubblici . 4 » lHf.437.52 Idilli tura stradale , >1 (15.3, SO, 42 Giardini e cimiteri . •1 20.542.SM t» en io civile . . . Manutenzione case e *• 40.283.77 magazzini . . . Begrèl ariate e uffici fi 43.97 1 .SS legali , . , . } fj 80. 183. 1 7 l n tenessi sui [iresti ti Forza arguta, e pom¬ 1» 40.581.37 pieri . . . . IaÉrufcione e coltura. « 00.935.29 unisci, eoe, . . . •J 9.500.00 Residuo debito 18Ó4 H 24,710.94 Opere ili difesa , , M 0,293.99 Taeh910.8H5.55 dro ii uai Irato inglese. 472 R. CA'IMIT/liAKI (78) di 544$89 taels; e quella di 20127 case indigene nei due primi distretti era di 2.618.559 taels e ili 22.700 ea.se indigene in Ilongkew, di 1.888218(1, con un totale di rendita imponibili' su la lu¬ bricati di 5.570.724 taels. Tv ella concessione ha ne ose il valore dei terreni era nel 1800 di 4,664.942 taek e la rendita imponibile dello case straniere di taels 83.500 e di quelle indigene di 500.250 to- rn sistema finanziario analogo vige negli altri ** settiements municipali con talune peculiarità nel dettaglio, dipendenti da emi¬ di /.ioni locali. Così nel M sottlement ,, intemazionale di Canton (Shanieen) è provveduto in due modi alle speso municipali di abbellimento e di ricreazione. Alle spese di manutenzione dello strade, anche nei pubblici giardini, o allo stipendio ili talune guardie e dei custodi dei ponti, è provveduto con prelevamenti dall importo della imposta fondiaria pagata annualmente dai censiti in ragione di venti dollari per lotto di terreno, mentre le spese necessàrie alla mainiteli zio ne dei giardini pubblici ed alle piantagioni, sono prele¬ vate dagli interessi di un capitale che è conosciuto col nome di u (Iarde n Funi! perchè è statò costituito colla somma versata più di quarant anni or sono dal governo dunose come indennità per la distro /ione dell* antico * giardino delle fattorie Quanto ai “ settiements „ della l'orea, era stato provveduto nel T rat tato angle- co reano del 4888 (-) perchè le aree dovessero a cura del governo coreano, esservi comperate e preparate per l'ocmipaziono dei residenti. Quél governo si sarebbe poi compensato delle anticipazioni fatte, sul ricavato dalla vendita dei singoli lotti. 17 imposta da pagarsi annualmente su questi ultimi dovea fissarsi d* accordo fra le autorità coreane, e quelle straniere interessate. e la riscossione ne doveva essere affidata alle autorità coreane che né avrebbero trattenuta mia quota come equivalente alla tassa fondiaria dovuta secondo le leggi del paese. !/ eccedenza di tali contribuzioni, insieme col residuo dell importo realizzalo dalla ven¬ dita dei lotti, avrebbe dovuto essere versala ad un fondo mani* cipale aminifiistratato da un Consiglio * la costituzione del quale sarà determinata più tardi dalle autorità coreane insieme colle autorità straniere competènti ( 1 ) ( % i fo nifi e a n d // ii ' « fi o / 7/ ci t . . 3 3 H ri . p 1 s* } . (2) Ari. I.V, il." 4 f1'*) f “ SETTI, KM HNT8 „ MDHOl’El ROC. 47;J Appunto all 'ordinamento di mi primo “ se tt le meni; „ internu- xtouulc ci] alla sua organizzazione municipale, ha provveduto l'ac- i'^° 'I1*! 1 >i to bro 1884 C) relativo a Ohemulpo ; e in quel- I' accordo era. disposto che (art. 4) “alla viabilità, alla foratura, alia il I un i ì ri aziono, alla nettezza stradale, al mantenimento di una guardia ili polizia, e ad altri servizi! municipali. si provvedesse dal Consiglio V| tinù'ipale coi propri fondi .. (quota spettante al Midlioipio sull imposta fondiaria), ammettendo elio, quando tali Idmli risultassero insufficienti-, lo stesso « constglio- potesse far gra- vare ima sovraimposta su tutti i lotti di terreno o tutti i faiibri- eati nei limiti del " settlemmit in proporzione al loro valore, la conformità a tale disposizione era poi annessa a quell’ anco rdo la formula da usami nella redazione dei titoli di concessione dii rilasciare agli acquirenti stranieri in quei limiti territoriali : e in tale formula erano contenute le seguenti condizioni : 1. che il con¬ cessi o ilari o ed i suoi successori dovessero appartenere a Stati aventi Imitati colla Comi; 2. che il concessionario si obbligasse a pa¬ care i‘ annua imposta prediale alle autorità corcane; 3. che lo -tesso concessionario, e i suoi eredi e successori, fossero obbligati " a Pattare al Consiglio Municipale di Chcmulpo, quelle altre somme di denaro «he potesse essere creduto necessario di prole- van* conio particolare tassa per servisti* n i un ioì juiì i lai formazione dei * settlements p stranieri, considerati come -ruppi particolari di residenti e di residenze e proprietà fore¬ stiere, [ii voluta nei paesi dell'Estremo Oriento, dagli altri Stati come un mezzo per la più sicura tutela dei propri sudditi, e là -abita (la principio volentieri dalla ( 'bina come più rispondente alla sua i cadenza recente a segregare i I eresi ieri dalla propria popola¬ zione. Ma la trasformazione dei “ settlements „ in vere nmnicipn- litù autonome, così ben costrutte ed organizzate, non è stata da principio voluta e preordinata dagli Suiti europei e dagli Stati ('nifi d America, b stata quella una [orinazioni' naturale e spontanea, corrispondente alle condizioni peculiari già accennate di residenza e di immunità nelle quali trovava si gli stranieri occidentali in territorio ehinesc, e volentieri subita senza allarme dalla China, perchè corrispondente al tamii testarsi normale delle ('unzioni ime meì|>ali nel suo territorio, Quando la China inaugurava la fase contemporanea dei suoi ri) V. appi* mi ine 474 K. f ATKì jLÀNI (80) rapporti cògli stralli ori,- casa non praticava alcuna forma di go¬ verno municipale retto da ufficiali pubblici e compreso fra le varie collettività rappresentanti le funzioni della pubblica amministra* zi Glie. Tali funzioni, quali sono i provvedimenti relativi alla viabi¬ lità, alla tutela dell’órdine pubblico, alla fognatura, e al! illumina- zinne, erano e sono pur tuttavia lasciate alla libera iniziativa degli abitanti di ciascuna via o dì ciascun quartiere. 1/ autonomia muni¬ cipale, dei “ settlements „ stranieri non doveva dunque apparire al governo eh illese* finché restava autonomia puramente munici¬ pale, conte una diminuzione della sovranità territoriale, ma piut¬ tosto come un' uniformarsi dei nuovi gruppi stranieri al sistema della vita locale chi uose. E gl i stessi gruppi stranieri, nmn tenen¬ dosi distinti per residenza dalla popolazione indigena, parevano se¬ guir l'esempio di quei gruppi di particolari associazioni che i ohinesi stessi formano anche quando si trasferiscono dalla provincia d ó- rigine in altra parte del rim pero. Così narra il H osi e (*) che, prima ancora del l'apertura del porto di Niutcwaug (Nowchwang) nel 1861, si erano formate a Mukden parecchie associazioni (Kung-tto) costituite da originarii del Citi, di San-Chiang, di Éhanghai e di Bhansi : di Bau Chiang, Siiantnng, Shansi, e Fokien a ICai- p* ing- Usimi ; di Bhantung a Ohin-chù T ing, e di Animi a Ohin-cluVfu. Nel 1861, divenuto Niutcwang il centro del com¬ mercio della provìncia, si formarono anche in quella città asso¬ ciazioni analoghe dai residenti originari dal Ban-Uliiang, da Cantai, e dal Ko-Kien. Tali associazioni chinesi sono alimentate da un contributo vo¬ lontariamente pagato su tutte lo merci importate ed esportate 0 versato nella cassa dell1 associazione da coloro che ne formano parte. Ogni associazione ha poi un deposito mortuario, dove sono conservati i cadaveri dei soci fino al loro trasporto nella pro¬ vincia d'origine, À Niùtcwaog esiste anche una associazione di commercianti indigeni che, oltre alle funzioni d' una Camera di Commercio, esercita anche i servizii municipali della manutenzione stradale, della fognatura, della riparazione dei ponti, dei soccorsi da di¬ stribuirsi ai poveri durante V inverno, della provvista d'acqua, e dei pubblici spettacoli. In cambio di tali servigi, a quella associa¬ zione e attribuita la competenza di tassare i veicoli, i magazzini, (1) ilosic, Mmehnrm Domimi, Mutimeli. 1601, pag, Ilio. HWk fSD 4?5 I n SJ5TTU.KM.KXTS „ RTtBO'PKt ECO. e, in certe ]>ro porzioni, anche i redditi dei commercianti. Lo stesso autore ('). parlando della provincia mancesi' di jPeng-t‘ ieri, accenna ad un procedimento simile nello sviluppo delle amiti ini* stramoni locali della Maticinria. Ogni villaggio vi ha uno o più capi; e ciascun coìtone urbano o città (Hsiàng-yad) ne ha un corto numero eletti dagli abitanti della stessa località, e confer¬ mati dalla autorità governativa del distretto, il capo ha molti e vari attributi : appianare le dispute fra gli elettori, rappresentarli in caso di litigio davanti le corti di giustizia, essere in generale intermediari fra quelli e f autorità civile, e legalizzare gli atti di trapasso della proprietà. Ma anche in questi comuni, tale go¬ verno municipale regolarmente costituito non esclude la forma¬ zione e 1’ esistenza concomitante di altre associazioni con parti¬ colari funzioni municipali. Queste sono costituite da chine .i di una provincia stabiliti in un’ altra, e, formate da prima per la protezione dei loro membri, gradatamente assumono funzioni mu¬ nicipali; e per vari! motivi, sopratutto d'indole fiscale, sono conside¬ rate con favore dalie autorità locali. E tanto a queste non ripugna lo sviluppo spontaneo e cooperativo delle funzioni municipali, ohe non mancano, nelle stesse città citinosi, esempi! di imitazioni indigene dei “ setttemeiits „ municipali stranieri. Nel 1894 essendo state distrutte da un incendio nella città indigena di Hhangluu molte povere abitazioni situate lungo il tome, si pensò dalle autorità filinosi di approfittarne per erigervi ima gittata ed una via simili a quelle dei quartieri stranieri. I lavori furono compiuti nel 1897 e la manutenzione, insieme cogli altri servizi i municipali del quartiere, furono affidati ad un consiglio municipale indigeno, formato ad imi¬ tazione di quelli stranieri, e presieduto nel 1900 dal generale Teheng-Ki-Toug conosciuto in Europa come antico addetto eh in esc all’ ambasciata di Parigi e come autore di un volume francese sulla China che, al suo tempo, ha destato in Europa un vivo interesso. Le condizioni particolari degli stranieri e dei loro privilegi in China, i sentimenti reciproci degli Europei e dei Chinosi. l’accòrdo iniziale promosso, pur da diversi motivi, nei rispettivi governi per desiderare topograficamente distinti i due elementi di popolazione, le tradizioni e le consuetudini stesse chinosi circa (t) llosic, op. cit,. pag. 1G4-1GS. 470 K. CAT3ÌLLAN1 (83) il governo locale e le funzioni municipali, tutto dò ha contribuito a creare eil a sviluppavo nelle loro condizioni presemi le auto¬ nomie manici pali europee dell' Estremo Oriente. 12. La sovranità chìnese nei « setti emetti? » ; il Min. Il suolo dell' impero chineso appartiene nominalmente all'im- peratore^nè può essere alienato così che l’acquirente ne acquisti, nel senso attribuito a tale diritto fra noi, la proprietà. La concessione collettiva delle aree riservate per lo stabilimento dei foresi ieri , non importa cessione delie arce stesse agli Stati cui quelli stra¬ nieri appartengono. Nella stessa guisa 1 acquisto ili un tondo latto da uno straniero, importa per l'aq drente una concessione di pos¬ sesso indeterminato noi tempo, in corrispettivo della quale il concessionario deve pagare un annuo canone al governo chineso. (josì " si acquista il godimento dell' immobile come so quésto fosse diventato proprietà deli' acquirente, ma nel tempo stesso il nome di proprietà, è evitato nel titolo della concessione, e il canone perpetuo, distinto per i entità e per la destinazione sua dulia imposta fondiaria, contribuisce a conservare a quel possesso perpetuo i caratteri di una locazione indefinita e irrevocabile o piuttosto di un lenimento feudale. Combinata la cessione tra il proprietario indigeno è V acquirente straniero, il relativo contratto è registrato al consolato competente, ed in seguito a ciò è dato all'acquirente un documento di concessione chi uose col sigillo del Taotai del circuito. Questo documento è un titolo incontestabile per I' acquirente cui ormai il fondo appartiene colla condizione del pagamento detr annuo canone al Governo chìnese nella misura di 1 s>()0 cash,, per “ mau „ equivalenti a 47 franchi e mezzo, per anno ('). Così era stabilito per le aree di Shutighai dalle prime “ Land Tìegulations Quelle del 1854 provvedevano (*) agli obblighi relativi all'espro¬ priazione dì immobili per ragioni di viabilità, imlipenderitcnictile dal perdurare ne! censito esproprialo delfobldigo del catione annuo iti Un ettaro corrisponde a poco meno ili lo mau. \. pag. 77, n.“ 2. 1/2! N« ó: Mayers I. c., pag‘. 358, 3òi). m 477 1 “ SRTTLKSIRN'TS „ KtrUOPKt HOC. da pagarsi al governo ehinese anche por la parte espropriata: disponevano (art, (!) per la determinazione dei limiti e la ufficiale apposizione di segni di confino ai fondi attribuiti od acquistati da uno straniero : riconoscevano ! 'obbligo della tassa fondiaria da pagarsi al governo ehinese, e ne determinavano (') il paga¬ mento annuale anticipato, e i! modo, successivamente mutabile, di citare in giudizio i contribuenti morosi e di procedere in loro confronto alla esecuzione immobiliare. In tutto ciò è chiara la piena riserva da parte della China e il riconoscimento altrettanto completo da parte degli altri Stati, della sovranità territoriale chitlesè, sia sullo concessioni straniere in genere, sia in ispeeie sui singoli fondi acquistati dai forestieri, D'un lato la registrazione e la concessione del titolo, dall'altro l’obbligo del canone annuo, erano gli elementi più importanti di tale rico¬ noscimento e riserva della sovranità territoriale. E particolar¬ mente notevole, sotto tale rispetto, il primo fra gli articoli del 28 Luglio 18(58, addizionali al trattato fra ia China e gli Stati Uniti del 18 Giugno 18ó8. Con quell’articolo le due parti contraenti si manifestavano concordi nel riconoscere che la concessione fatta agli stranieri di stabilirsi in determinate aree chinosi, non importa abbandóno o diminuzione delia sovranità o del dominio eminente sulle stesse aree (-). La stessa riserva ò fatta, insistendo sopra una delle sue più importanti conseguenze di diritto internazionale, dall'articolo 6 del Trattato del 22 Màggio 1882 fra gli Stati Uniti e la (torca, (1) Art. I c T I. e,, pag. 355, 3§f) e 3(50. (2) Art, I. “ il. 51. fin: Emperor of ('lima, boing of opinimi fhai, in in alting concessimi to thè citi zeus or sttbjocts of foreign power*, of ilio ju i vi lego of residing on cenai ri rrael s of lauti, or resorti ng to cerimi» waters of that Empire, for pnrposes of frode, he has by no means ve¬ li ttguished bis ri gii t of eniinent domain or dominion over thè sitili laud¬ ami waters, li reby agrees tliat no such concessimi or grani shall ho cons trami to give to imy Power or party wliieh may he at vvar wilii or lutatile to tiie United States, thè righi to nttack thè cithsena of thè United States, or tlieir property within thè said landa and water*: ami thè United States, Ibr tbemselvos, hereby agrce to abetaia troni offe usi ve ly attaekiug thè citienzs or subjoets of any power or party or tlieir property, wiili wlueli they may he at war, on any suoli tract of land or water of thè said Empire — Nelle q#!i clausole è la più chiara e piena riserva, e reciprocamente il più evidente riconoscimento, della sovranità territoriale ehi uose sull’area dei “ se t tieni ents „ stranieri. » 478 K. CATKLLAN1 (84) e risulta dall' accordo stipulato per lo stalli li mento di un 11 set- tlement „ generale a Chfitmlpn. Tale accordo, dopo aver de- terminato tigli articolo ■’>, secondo la situar, ione, il prezzo d acquisto dei fondi situati nei limiti assegnati, dispone nell' articolo t) che quando il concessionario si assentasse senza aver provveduto al pagamento del canone, il governo coreano possa rientrare in possesso del fondo dopo il compiersi di un anno dalla scadenza del canone non pagato. Fn tal casO'Il governo coreano pu Iddi olierà un bando, venderà, quel fondo di' incanto, o. dopo aver rimborsato il proprio erario e la cassa de! Municipio degli arretrati ili canone e d‘ imposta e delle spese di esecuzione, farà versare il residuo alte autorità consolari delio Stato cui V insolvente appartenga. A lunghe trattative fra i rappresentanti delinchimi e quelli degli altri Stati, ha dato occasione, nei riguardi fiscali, 1' esi¬ stenza e l'applicazione del “ likin „ che in gran parte indeboliva l'efficacia ilei vantaggi ottenuti dagli stranieri eolia tariffa doga¬ nale convenzionale. Il “ likin „ o " contribuzione doganale per mille è stato in origine una gabella di transito intento, prelevata sotto la pressione di straordinarie necessità, sopra un determinato numero di prodotti, al loro passaggio per determinati punti del territorio (M. La gravita di questa tassa si <■ dimostrata fin ila principio co! latto che nel 185!) l’opio, mentre pagava HO (aids per " pieni „ di diritti d' importazione, ne doveva pagare altri 20 per diritti di “ likin Nel 1850 il generale Tseng-K vvoh-fun. padre del Marchese Tseng, che teneva il campo contro i T’aipings, domandò licenza di percepire il " likin „ anche a Shangliai per sopperire alle spese militari : imi ciò non gli là concesso, rite¬ nendosi una insuperabile difficoltà alla esazione di quel eontribuio la presènza in quel porto degli stranieri che erano lavoriti da una tariffa convenzionale determinata dai trattati. Nel 1 pattato anglo- chinesc di Tientsin del 1858 il “ likin „ la però definitivamente riconosciuto dalla (Iran brettagna. Infatti, mentre 1 articolo 24 sta¬ biliva che i sudditi britannici dovessero pagare i diritti doganali d’importazione e d'esportazione nei soli limiti consentili dalla tariffa convenzionale, e Particelo- 25. disponeva die I diritti d importazione dovessero pagarsi allo sbarco, e quelli dì esportazione all imbarco delie mercanzie, l'articolo 28, riferendosi all articolo li' dei Invitato 11.) Parker, China, pag. 2, '10. I u SETTI, EMENTS „ EUROPEI KCC. Vii) {Sdì di Nanking che aveva ammesso un diritto supplementare di transito per le merci destinate alPinfcenio, e ricordando gli inconvenienti pro¬ dotti dall’abljan donare la determinazione di tali diritti supplementari di transito al V arbitrio delle autorità provinciali dunosi, disponeva che, nel termine di quattro mesi, l'autorità incaricata della perce¬ zione dei diritti doganali dovesse render pubblico !’ ammontare elei diritti di transito dovuti per le esportazioni fra il luogo dì produzione e quelito d'imbarco, e per le importazioni Fra il luogo di approdo e quello di consegna indicato rial Console rispettivo ; e che i sudditi inglesi avessero Facoltà di pagare ad un tratto, insieme Col rito tributo doganale, anche questi diritti supplementari. I diritti di transito (T) sulle importazioni si sarebbero potuti pagare al porto di sbarco ; e quelli sulle esportazioni alla prima barriera di '■ I rkin ,, che le merci avviate airesportazione dovessero attraver¬ sare india loro vìa verso il porto d’imbarco. In cambio di tali pa¬ gamenti si sarebbe ottenuto un certificato che/ avrebbe conferita a quelle merci la immunità, da ogni ulteriore prelevamento di di¬ ritti dì transito: Durante gli ultimi quarantanni le barriere di “'likin,, son venute aumentando con grave danno del commercio, su tutto le vie chinasi di comunicazione, À comprendere poi quanto danno debba derivare al commercio da questa tassa, basta notare che, mentre v r mi limite alT ammontare del tri bitte che a titolo di lt likin „ puìi essere prelevato ad ogni singola barriera interna, non v‘ è limite al numero dello barriere che sia lecito erigere su ciascuna via di comunicazione ; ed in conseguenza non v* è un limite alla totalità dei pagamenti Imposti, in ragione di un* unica spedi¬ zione di merci, lungo la medesima via di cmininioazione. \d esempio la st rada che unisce Khanglmi a Svienili (Su-ehau) ha un percorso di SO miglia ed è interrotta da dieci barriere per resa/.ione del “ likin : nel Zekuén la lana tibetana deve pagare il passaggio di sei barriere prima di arrivare a Oiungking (Chunking) nel Fokien. Questa tassa ha quasi soffocato il commercio di thè die faccvasi ad Àmoy: ed anche a Faciali (F nocivo w) il thè di qua¬ li rà inferiore deve pagare, oltre i diritti di esportazione, una tassa di 14 likin ilei 35 per cento del valore, ed ogni partita di merci straniere trasportati a meno di un chilometro di di¬ ti} Gir, Trattato francese di Ticntsin, art. 23. 48 0 K. CATELLANl (86) stanza dal “ settlement „ al di là del ponte che lo mette in comunicazione eolia città, o soggetta al pagamento di quella tassa, lì vero però che il Fo-kjen ed il Kuang-Tùng (Kvrang-Tuugi sono le due provinole dove il u Likin ,, è più oppressivo, in altre provi noie le esazioni se ne fanno a barriere meno vicine e sono più moderate, nò mancano governatori, conte quello della Provincia di ilonam che nel 1896 sì è rifiutato dì aumentare il likin „ giudicandolo un ostacolo al commercio Q). Ne di tale aumento e stata senza colpa riuHuen&a straniera. Questa anzi d'uri iato lo ha provocato e dall'altro Io ha incoraggiato, mostrando come gli stranieri stessi s ispirassero talora nìresempio ili quella tassa. Dal primo punto di vista può citarsi l’ esempio della Francia, il cui sistema di transito attraverso il Tonchi no non è tale ila giustificare da parte sua una troppo severa condanna del " likin ,, conservato dai chinesi Dal secondo punto di vista possono citarsi le riforme stesse, buone ed utili in se medesime, che f influenza europea ha provocato nell* amministrazione doganale chine&e. In una amministrazione cosi decentrata come quella dell Impero Ohinese, molti serviziì pubblici incombono alle autorità provinciali, che provvedevano un tempo a quelli od ai relativi stipendi degli impiegati, coll importo dei redditi doganali* rimettendo l'eventuale? eccedenza a Pechino. Ma ricostituita r unmiiuistrazioue doganale dei porti aperti sotto una direzione internazionale, quest' ultima trasmette tutte le somme percepite, ni tesoro centrale dì Pechino, dal quale ben poco ne ridiscende nelle provincie sotto forum di stipendi] e di contributo alle altre spese

continuò finora a riscuotersi in tutte il territorio ed a sviluppanisi secondo i bisogni degli erari provinciali* Dome di ce vasi nella nota del.F8 Giugno 1877 indirizzala dallo Tsuiigli- Vammi al ministro tedesco, u le$ prfdèvcmeitts dii co nell za cogli stranieri im imitatori. - Il Wilkìnson nota elle tali danni prodotti dalle barriere di likin ^ stabilite nelle aree del H srttlcment ,,, non iotio stati abbastanza notati dai governi stranierò perchè non si fanno sentire nei più importanti sHUvmmln di Shanghau che gli stranieri da lungo tempo hanno fatto riconoscere dalla China come arce libere da I / Ik in, \\ Times 27 Agosto 1 9 ( )2 p ng. 8 coi. r> e ti C Irina C o n s u 1 a r Re p o r ts. Ma non notava la diversità sostanziale esistente, dal punto di vista giuri¬ dico, Fra i seUIrmentx dotati nuocili destituiti dì organizzazione municipale* 484 K, ©A TEI, Tj ANI (90) “ 1 ik in v -intóressent le budget dii Ho a ve ni emoni de la Chino (3) La qual cosa non solo significava un richiamo fatto dal Ho verno ohinese al rispetto eli era pur dovuto dagli altri Governi al l'eser¬ cizio delle sue incontestabili prerogative sovrane, ma era anche un accenno alle necessità finanziarie che economicamente giusti¬ ficavano il mante ni mento di quei diritti di transito. Da queste due preoccupazioni : della sicurezza del commercio e della necessità di provvedere ai bisogni finanziarli iY una pro¬ vincia, era stato ispirato Li-Hungà($jiang quando, poco prima della rivolta dei Boxer*, pattuiva con 72 case di commercio, V abo¬ lizione dei 4 li ki u „ in tutto il Kuangtung (Kwang-Tuug), me¬ diante un annuo contributo fisso di 4 milioni di dollari. {*) Orni1 è che la diplomazia inglese, abbaiidènate le insistenze fatte da altri .Stati perchè la China rinunciasse al u lik'iu „ senza com¬ pensi, s' è data durante e dopo finitimo intervento collettivo delle Potenze, alla ricerca di quei compensi che potessero essere accet¬ tati come adeguati dal governo chinese senza danno del commercio straniero, (3) A tale intento sono stati rivolti i negoziati per un nuovo Trat¬ tato di commercio anglo-chinese affidati a Sir James Mackav nel principio del 11)02, Il 25 Luglio dello stesso anno quei nego¬ ziati avevano approdato ad uno schema di convenziono in 18 arti¬ coli, T 8° dei quali provvede appunto all' abolizione o meglio alla U) Oordier. Ili sto ire. Voi. il, pug. 158. f 2) U n * tee re > ro i m po r ia I c < ! al 1890 dav a co rso in tu ti o Firn pe ro a I dollaro d’argento coniato nella nuova zecca di Canton. li valore no è identico, a quello del dollaro dT argento degli Siati làuti e de! Messico e dei f/en (Y a Il t o giapponesi v (B) li Parker |L e„ pagi 242 1 che ha avuto della Oli in a, una lunga esperienza persaiuàei preferì rebbe -che si ottenesse Fabolteio.no de! u lìkìn secondo l’esempio ilei Knungtung. mediante accordi pattuiti per provincia. Varie sono le esigenze delle anmnnisi razioni provinciali, e varia anche fa mmtr-a di gravezze elio nelle di verso pub ri spetti vaiheufè sop- portare il co . teroio, cui, piuttosto clic l/abohzione delle gravezze at¬ tuali, importa la loro- cònsoli dazione e la sicurezza per 1’ avvenire. A di Itti avviso le corporazioni commerciali delle* singole prOYmeie poi rehhero pagare una somma fissa annua variabile da l a IO milioni di *■ taels in cambio della assicurazione che nessun contributo per “ li km o per altro dazio analogo sarebbe prelevato sotto qualsiasi pretesto a càrico dello importazioni ed esportazioni, oltre quelli prelevati nei porti aperti, dall’ amministrazione internazionale delle dogane. (91) I “ SETTItBMBJfTS „ EUROPEI ECC. 485 trasformazione del “ likin La clausola contenuta in quell’ articolo dovrebbe diventare effettiva dal I Gennaio 11)04, purché, prima di quella data, le altre Potenze vi avessero aderito e la loro ade¬ sione non fosse stata ottenuta mediante la concessione di qualche privilegio esclusivo da parte della China, la quale, dal canto suo, al momento dell’ applicazione di quella clausola, dovrebbe aprire i porti di Ch’angsa, Nganking, Wanhsien, Waiclrau e Konginùn. La procedura per l'abolizione dei M likin „ sarebbe la seguente: si toglierebbero le barriere e resterebbe alla China i! diritto di tassare il transito del sale e deli'opio indigeno, sotto la sorve¬ glianza della amministrazione internazionale delle dogane. Le esi¬ stenti dogane interne, nel numero attuale di 25, sarebbero conser¬ vate per permettere ai tesori provinciali di riscuotervi una so¬ pratassa d'esportazione sui prodotti indigeni. Entro sei mesi dalla applicazione del Trattato, sarebbe riveduta la tariffa di esporta¬ zione, alla quale, come a quella di importazione, sarebbe aggiunta una sopratassa in sostituzione di ogni diritto di transito interno : e sarebbero riservate a speciali accordi le tasse radia seta, e sulle stoffe di lana a macchina. I fondi provenienti dalle sopratasse non dovrebbero poi considerarsi come parto dei redditi doganali, ma tenersi a disposizione delle autorità provinciali ('). Tale schema di trattato aveva Ottenuto il 21 Luglio l'approva¬ zione imperiale (-), ma poiché l'articolo 8 era stato riservato dai commissari britannici, anche come parte dello schema di con¬ venzione, all’assenso elei governo inglese, la China più tardi so¬ stenne che anche da parte sua quell’ articolo dovesse ritenersi soltanto la espressione concreta di una fase dei negoziati ed argo¬ mento di ulteriori discussioni. Esaminata- con maggior calma la clausola proposta, appa¬ rivano evidenti anche agli uomini di Stato inglesi, le obbiezioni che sconsigliavano dall' adottarla tale e quale era stata formulata, e le difficoltà che si sarebbero opposte alla sua applicazione. Vi man¬ cavano infatti adeguate garanzìe per il caso che i chinesi avessero in qualche parte mancato neirappliearla, e, d'altronde l'abolizione del “ likin combinata coll' aumento dei dazi doganali, si risol¬ veva in un provvedimento protettivo per l'industria eh in esc e (lì Tiìtm, 25 Luglio taci pug. 8, col. 8. e 28 Luglio pag. 5. col, I e 2. (2) Time *. 2 Agosto 15)02. 486 (82) r:. GÀTi3LTfANI minaccioso per lo importazioni europee. Queste infatti avrebbero commutato una gravezza con un altra, mentre il transito dei prodotti indigeni sarebbe stato liberato da una gravezza (il " likin „) senza la sostituzione di un 'altra. Inoltre nofcavasi che non v'ora proporzione fra le perdite che avrebbe importate per hi China 1'aboliziohe del u likin „ e H somma che il tesoro eh mese avrebbe ritratta dair&uuiento delle dogane: sicché il compensò che gli stranieri dovrebbero pagare per liberarsi dai diritti di transito era giudicato eccessivo ('). K finalmente la progettata clau¬ sola allarmava gli stranieri residenti in China per ciò : che secondo i termini dì quella, non sarebbero stari esclusi dalla sopra tassa doganale le merci destinate al consumo degli stranieri nei limiti dei “ set Momento Ora se la snpfatassa può giustificarsi in gene¬ rale corno un compenso accordato alla Ubimi per le perdite che le deriverebbero dalfabolizione del - likin >JS maucherobbe eh altronde qualunque giustificazione allappHcazioue della stessa sopratassa su quelle merci e in quei limiti territoriali, Perciò secondo le proposte originali di sir X Mackay tali merci, sarebbero state esenti da ogni tassazione addizionale: sicché 1’ abbandono di tale immunità dovea provocare fra gli europei un attitudine ostile all* intero progetto di convenzione (2t Di tale reclamo fu tenuto conto infatti negli ulteriori negoziati (:M relativi alla Convenzione anglo-chi nese. Questi terminavano il 29 Agosto, e la nuova tariffa avrebbe dovuto ambir in vigore il 31 Ottobre 1902. II Trattato intanto era firmato il n Settèmbre, dopoché uno scambio di note allegate alla Convenzione aveva avuto per risultato anche un accordo circa i fondi di so- pratassa (surtax fumisi. Questi dovrebbero essere conservati presso ]' amministrazione internazionale delle dogane, a disposizione dei Vicoli e dei Governatori provinciali in proporzioni combinalo fra questi ultimi e 3’ Ufficio centrale del Tesoro ehincso. Kra inteso però che ramminisfrazione delle dogane, al ricevimento delle istru¬ zioni mandatele dalle autorità provinciali , dovesse rimettere a Pekino una somma equivalente alle anteriori contribuzioni del f 1 i Risposta del Visconte di Cnmbonie al deputaLo Walton india Sodu ni del 6 Agosto. 1002 della Gain ira dei Con . . Tùnvx, 7 Agosto, ini g. 4. 1.2) 7wie»\ 12 Agosto 1902, pag. 3, col. 2. Telegramma d.d Shangbai del 0 Agosto. Hir X Maèkav\s Treat.y. (3) V. sez. A c 8 il.0 7 pag. 9% Ù4. (93) 487 l (i SRTTl/WMlZVrS „ RICOPISI RÓC. redditi del “ lik hi ì} al tesoro centrale, ed inoltre anche le somme emnspondenti ai redditi di “ Li'kiji ,, dati in gal^n^ia per il pre¬ stito del 1898. Era tV altronde aggiunta a queste modalità anche la condizione che la sopratassa pattuita non potesse essere ulte¬ riormente impegnata per nuovi Prestiti esteri o per altri impegni già esistenti dell' impero (»), 0) t primi 7 articoli del trattato di sir J, Mackay iv. Times del 22 ottobre 1902 pag, 8 colonna 3) con tene va no accorrti circa J punti seguenti: facilitazioni per ottenere certificati di (ìrrmbml llg stabilimento di un mu¬ ffimi sistema monetano dunose, iniiferm» dei diritti percepiti sullo giunche c sui pi roseci responsabilità degli azionisti dunosi in società anonime, navigazione dei fiumi di Canto n e del Yangfzc. punti franchi, r registrazione delle marche di fabbrica e di commercio, 1/ articolo 8, che è di tutti il più importante, provvede alla aboli¬ zione dtd hkm e dispone (v. ìvn&s 8 Settembre 1902 pag, 3.) quanto segue : •• Il governo dunose, riconoscendo che i! sistema dì riscossione del likhi „ e di altre tasse che colpiscono i prodótti nel luogo di produ¬ zione, in transito ed a desi inazione, impedisce la libera circolazione delle merci e lei le gli interessi del commercio, si impegna col presente Trattato ad abbandonare del tutte: questi modi di tassazione, eoi lìmiti indicati nella sezione 8iL, Il (io verno britannico in cambio acconsente a permettere die, oltre alta ì àrida convenzionale ora in vigore, una sopratassa sia prelevata su tutte le ni erri importate dal V estero per opera rii sudditi britannici, e sui predoni dunósi destinati alla esportazione od agli scambi i ita farsene lungo le coste, E Inteso che il * lik in „ non sarà ristabilito in alcuna iorma e sotto alcun pretesto ; clic in nessun caso la sopra tassa sulle im¬ portazioni straniere eccederà V equivalente di una volta e mezza il di- rillo di i m por fazione prelevabile secondo il Protocollo finale stipulato Ira la i liina e le Potènze il 7 Éèttcmbre 1901 : che il pagamento della tassa di Importazione e della sopralassa assiemerà per le importazioni, in mano di (Hi illesi o di non Ch irresi, in imballaggio originale o no. la completa immunità da ogni altra tassa, visita o dilazione di trasporto: e die I ammontare totale delle tasse prelevabili su prodotti indigeni de- stimiti alla esportazione non eccederà in alcun caso II 7 \2 1 „ ad rahrem.. Avendo presenti costantemente questi princìpi! fondamentali, le Alle Parti Contraenti si sono messe d* accordo circa ì seguenti metodi di pro¬ cedura : ( IU AS8CNTO) 1. Impegno di togliere lutto le barriere di likìn 2. Consenso del governo britannico alla sopratassa di I 1 à 7,> sul di¬ ritto di importazione del 5 «7» ammesso dal Protocollo del 1901. 3. Conservazione degli stabili tue liti doganali ^eustom-houses) indigeno. 488 % catktj iiANt (94) Il trattato dovrebbe (art, 13) entrare in vigore il 1 Gennaio 1004 ed a questa data dovrebbero abolirsi tutte le barriere di “ iikirc li governo dunose (art. ! 4) adori va a tuli clausole eolia |Cfr, V ab 3 dell’ art. 3 del Trattato elio dispone; “ Se le merci sono tra¬ sportati? per il consumo locale in una località che non appartenga ai M sotti em ents „ o mncm&iQm straniere di un porto aperto, osso vi diven¬ tano suscettibili della tassa di consumo di cui la sezione 8rt], 4. Conservazione delle tasse e del u likin „ sull’ apio consolidando e* trasformando il tt likin ■„ in soprattassa. 5. 11 diritto incontestato della China di tassare lT op io indigeno, non deve dar pretesto a tassare altre merci o di arrestarne l trasporti, (>. Abolito il " liktn „ sul sale, esso sarà consolidato eolia tassa sul side, e riscosso nei luogo di produzione o alla prima stazione di esazione dell'imposta incontrata nella provincia dove il sale deve essere consumato. 7. Rimaneggiamento della tariffa convenzionale nei limiti del V 8. L! abolizione delle tasse interne diminuirà il reddito dello Stato. La sopratassa ha lo scopo di d are allo Stato un compenso per questa perdita. Ma resta pur a darsi un compenso per la perdita del reddito ilei u liktn „ in quanto deriva dal commercio interno. Resta pertanto in¬ teso che il Governo dunose potrà imporri: una tassa di consumo sui pro¬ dotti di origine eliinese non destinati all’ esportazione. Tale tassa dovrà prelevarsi soltanto nei luoghi di consumo, e non gravare le merci du¬ rante il transito. Il governo e lmm.se si impegna a far sì che dagli ordi¬ narne nti relativi a questa tassa, non possa derivare un impedimento nò alle merci estere ne a quello indigene destinate al F esportazione. Vana (< disposto nella sezione la lassù, di nmsumo non dorrà essere prele¬ vai# mi seUkamds a ememiom Armiere. 9. Importi equivalenti al diritto di importazione saranno prelevali su tessuti di bina a macchina e stoffe prodotte in China sia da stranieri sia da Ghiri#! in qualunque parte dei territorio. 10. Ingerenza del personale superiore della amministrazione interna¬ zionale delle dogane nella riscossione rii queste tasse interne. Questi uf¬ ficiali eserciteranno una sorveglianza efficace sull’azione di tali uffici, e nel caso di abuso, esazione il lega le, impedimento della circolazione e del transito dello merci od altra causa di fondati lamenti, in seguito a loro rapporto il. governatore generalo o governatore competente, pren¬ derà senza indugio le disposizioni [doma? a porvi riparo, 11. In caso di reclamo contro azioni illegali della amministrazione dello finanze, la decisione spetterà ad una commissione formata da un uf¬ ficiale del governo eh hi esc. da uno britannico e da uno delle dogane imperiali ; se accolto il reclamo, la indennità sarà subito, nel portò aperto, più vicino, pagata dall’ amministrazioni! delle dogane imperiali sul fondo della su peata ssa. e obbligati gli ufficiali superiori eli illesi a punire e ri¬ muovere 1? impiegate colpevole. Se il reclamo fosse respinto, dii lo avesse presentato sarebbe condannato nelle spese. (05) 48» I “ SETT IVTvM KNl'S „ m-ItOPHt KOfi. condizione che tutte le Potenze aventi il beneficio della clausola della nazione più favorita, aderissero ad impegnarsi come la (Iraii- hrettagua in quanto riguarda il pagamento della sopratassa e la altre obbligaziòut imposte dal medesimo articolo del Trattato ai governo britannico. Queste? poi dal canto proprio poneva por condizione (v, pag. 91) non solo che le, altro Potenze accettassero la nuova so¬ pratassa. ma anche che non facessero dipendere la propria ade¬ sione nè da concessioni politiche nò da esclusivi vantaggi com¬ merciali, Queste due condizioni orano bastanti a far sì che, anche ratificato il Trattato, la efficacia ne dovesse restar paralizzata dalle difficoltà dhma o d'altra specie dipendenti dall'atteggiamento delle altre Potenze, Mia a tali ostacoli altri se ne aggiunsero dipendenti dalle opposizioni mosse da più parti india stessa flranbrettagmi contro il Trattato, che ancora non ha avuta la desiderata ratifica. Le molte speranze manifestatesi da principio in Inghilterra (') circa la rapida stipulazione ed applicazione di quel trattato, sono dunque finora rimaste deluse: e d’ mi lato la mancanza d‘ unani¬ mità delle Potenze (-), dall’altro le abitudini lergiversatriei della diplomazia chi uose, faranno scorrere più lungo tempo che da prin¬ cipio non sì credesse, prima ohe il h likiu „ sia abolito o trasfor¬ mato, Anche in questo rapporto si manifesterà poi l'antagonismo fra le Potenze che desiderano una China florida ed attiva che diventi un operoso mercato, e quelle ohe desiderano una China preparata dalla debolezza politica ed economica a diventare, sènza mezzi di resistenza, facile preda della conquista. Ma, comunque sia di ciò, P abolizione generale dei “ Ijkin * non è così prossima, (*) che non conservi importanza pratica la (l i \, 7'i/>tes *2» Luglio 1902, pag. f», col, 2 Telegrammi!, ibi Rangoon, li consolo britannico a Teng-Yuch-ting informava il governo della !iir- in anta che tutte le tasso od esazioni orano cessate sulla via dì Bhumo, od egli prevodeva che alla B innaffia si presoli tasse ormai l'occasiono di di¬ ventare la sola via commerciale verso I' Y unii ani per i filati di lana del- l’ India, i prodotti di Manchester ed il tabacco di Cantori. (2) V. l'opinione sfavore volo del generalo 8 Ir arre ts, perito americano per le tariffe eh mesi, che dìelii arrivasi contrario al propello per l’aboli¬ zione del * libili nel Times del fi Agosto 1902, pag, ;j, col. I. Il Slmt- rets informava il Viceré di Banking dio il governo americano non sa¬ rebbe per entrare negli impegni enunciati indi’ art. 8 del Trattato di sir James Maekay in rapporto coll’abolizione del “ likin (J) Il 12 Novembre 1902 i! governo eh mese notificava ai ministri si rumori che i tessuti importati nell’interno dagli stranieri avrebbero in 490 14. CATKLI.ANI (M) esenzione che ne pretendono gli stranieri nel l'intorno delle con¬ cessioni. Ne tuie esenzione può dirsi misconosci mento della sètra* uità territoriale. Sotto altri rispetti però gli stranieri dei “ settlenvents „ agi¬ scono sovente come se (presti fossero giuridicamente situati fuori dell' Impero, provocando così le rappresaglie della popolazione e la diffidenza del governo. Nel Maggio del 1874 una sollevazione popo¬ lare scoppio nella concessione francese di Sfrangimi perchè il ( Consiglio Municipale intendeva aprirvi una strada altra versaiolo un cimitero appartenente alla corporazione di Ningpo; ed un altro tumulto fu provocato nella medesima concessione per motivi analoghi nel Luglio del 1S98. È noto clic Li-llung-t ’haug attraversante, dopo le ostilità del 1900, i “ settlements „ stranieri di Slmngliai, vi fit trattato come se varcasse il suolo d! un altro Stato. K le truppe straniero che vi sono sbarcate durante le ostilità delle regioni set¬ tentrionali dell’impero, vi hanno tenuta guarnigione per due anni senza allontanarsene, mentre le truppe dei ” settlements « sareb¬ bero state più che sufficienti a mantenervi I' ordine pubblico e a tutelarvi la sicurezza degli abitanti. Par die nei “ settlements „ giunti ormai ad un certo grado di sviluppo, i due concetti contrari affermatisi fin dal principio della loro formazione (>), lottino rimo contro F altro per ispirarne fr- sistenza. Questa è ancora giuridicamente conforme al primo oou- cefcto secondo il «piale i “ settlements ,, devono considerarsi soltanto come il risultato delle immunità personali e delle speciali gua¬ rentigie amministrative, degli abitanti. Ma sempre più tende ad affermarmi il secondo concetto secondo il (piale i “ settlements ,. dovrebbero considerarsi, dal punto di vista della China come espropriazioni di sovranità, e da ipielio dell' Europa conte un aspetto nuovo della sua multiforme attività coloniale. Tale ultima tendenza ò aiutata dal carattere esclusivo dei gruppi europei che vivono nei “ settlements ,, e si sentono e mo¬ strano di sentirsi del tutto estranei por indole e per interessi mo¬ rali. al popolo presso il (piale vivono ed allo Stato del (piale fono ospiti, e del quale si abituano a considerare anche gli interessi materiali più legittimi, quali indebiti ostacoli agli interessi propri. avvenire dovuto pagare il “ likin „ a! tasso del 0 %, cioè allo stesso tasso applicato ai tessuti mandali nell’ interno da sudditi danesi. U t V. yag. 68-70. (97) i “ suttt.hmmnts „ europei ecc. 491 Poiché, conio dice il Diosy (') non v’ è probabilmente un’ altra società di uomini viventi lontani delia patria, ohe, d’un lato isolati anche dall' esistenza del proprio paese, siano dall’ altro, nel tempo stesso, così assolutamente isolali dal popolo presso il quale vivono, così completa mente inaccessibili ai sentimenti od alle aspirazioni degli indigeni, come i gruppi d’Earopei e, in proporzioni minori, ili Americani, òhe risiedono in arce distinto nei porti dell’ Estremo Oriente. 13. Autorità e leggi Europee. Le immunità personali c giurisdizionali e quelle locali ed amministrative di cui godono gli stranieri in China fanno sì che (esclusi i rapporti strettamente pertinenti al riconoscimento della sovranità territoriale) si facciano valere fra rj nei gruppi estranei alla popolazione cliiuese, più assai che non quelle indigene, le leggi e le autorità europee. Tale impero cstraterritoriaLe delle autorità e delle leggi patrie è conforme ai diritto consolare di tutti i popoli di coltura europea, (* 2 3 4) ed è affermato, nei riguardi dei “ setti encieriitS „ e delle loro costituzioni municipali, dall' “ Order in Comici! . „ britannico del 1881 (;i) che dispone: “ Il Ministro di S. >!. in China può.... associarsi ai ministri d’altre Potenze ami¬ che di S, M. per lare od adottare Kegolamenti a fini analoghi a quelli dei Regolamenti enumerati nell’ elenco annesso a quest' or¬ dine, e conosciuti comunemente col nome di « Sh anglici Land Re¬ gni ations „ e per laro od adottare qualunque altro Regolamento per il governo municipale di altre “ concessioni „ o “ àéttlements „ in Chimi; ed in (pianto riguarda i sudditi britannici, tali Regola¬ menti comuni, saranno così validi ed obbligatorii come se si ri¬ ferissero esclusivamente ai soli sudditi della Granbrettagna „ (■'). 1 1) Dio.*;/. TAe New Far Fasi, pag. 18. 1.2) V. Catellani. 1 “ setti ettìSnts „ europei e i privilegi dogli stranieri nell’ Estrgino Oriente. — Parici. I privilegi degli stranieri, Venezia. — 19®. - Estratto dagli Atti del li. Istituto Veneto. Voi. LSI, Parto 1 1. (3) Art. fi, 7, 8 e !). (4) Art. li. Rogai a ti ens macie under tliis Order shall net bave effect un le» end unti) tliey are approvcd by II. àlajesty. tliat approvai boing 492 13. CATKLLANi (98) Da tale immunità dei singoli stranieri residenti nei settle- ments da tanta parte delle leggi e della giurisdizione eh in ©se, combinata colla dipendenza personale degli stessi stranieri dalle leggi e dalle autorità della patria, e dall* accordo intervenuto Ira queste ultime autorità per coordinare insieme il proprio impero sui sudditi rispettivi, per organizzare le municipalità e per impone regole comuni di convivenza ai forestieri di varia nazionalità vi¬ venti nei li settlemeuts ,M è derivato in questi ultimi tutto un vasto campo di competenza riservala ad autorità ed a nonne che sono straniere o in se o nelT origine della investitura e dell amo¬ ri tà loro. Becondo il sistema iniziale dei 44 settlemeivts * o f* conces¬ sioni „ assegnati esclusivamente ai sudditi di un determinato paese, bastava V accordo dèlie autorità territoriali con quelle dello Stato ai sudditi del quale il seillements _ era stato attribuito, perche i regolamenti relativi ad ogni singolo * settica uni t vi diventassero ohbligatorii per tutti i residenti e perche questi vi fossero soggetti, anche nei rapporti collettivi ed amministrative alle autorità che vi erano costituite. Tale era la con dizione originaria del ser- tlement w britannico di Simigliai, che “ doveva essere esclusiva¬ mente riservato alla hauti i era inglese; dove nessun fondo doveva essere concesso ad altri che a sudditi britannici, eccettoehè col mezzo e coir intervento del console del Regno unito : e dove le abitazioni chinesi dovevano essere prontamente abbandonate, nò. sostituito da altre fì ('), Analoga era la condizione della if coneessimie „ francese della stessa città, come risulta dal Proclama del 1 notai Ini in citò* nato il 6 Aprile 1849 a richiesta del console Montiguy, dove ò detto che u se persone appartenenti ad altra nazione deside¬ rassero lare acquisti o fabbricare nei limiti suindicati, dov ranno ricorrere al console francese, il quale delibererà eri agira in loro favore ... La concessione inglese di Oauton riservava la vendita dei sigii ifiod through erte of IL li. ’s Principal Secretarius ol 8tatn, save l-luit. in case of urgcncy declami in :iny sueh lìeguiations, thè sanie sfinii take cdfoct Uefore that approvai, and aliali continue tu bave oflWi unless ami unti! they are disapprovoil by if. M* that disapprovai being signi fi ed th rotigli one of II. ih ’s Principal Secretar! cs of Sfate, ami unti! noi Mi¬ ca, fion of tjhafc disapprovai lias beco recai ved and puldislied hy II. M. s Mi ni sfcfM- in China, flj Ohinexe Reposiionf, Voi. XV-SI, 1849, pag. 8d21 80. cìt. dal f oi- dier, Lm oriyines eec. fflO) I SBTTDB3MHNTS „ EUEOVEI ECO. Il 49:-5 terreni. aisoli sudditi britannici : ma bea presto (') anche in quella concessione gli acquisti dei fonili furono riconosciuti accessibili a tutti, eccettuati i citinosi, i quali alla loro volta poterono far poi cadere anche questo divieto. Nei * settlenients „ internazionali pertanto, sia per la con¬ cessione della loro area a più nazioni, sia per la concessione del- !' area ad una nazione senza ohe restassero esclusi dal possedervi fondi i sudditi di attre, l' impero delle autorità e delie leggi stra¬ niere risultava dalla soggezione personale dei singoli residenti alle leggi patrie, dai poteri giurisdizionali ed amministrativi dei con¬ soli in confronto dei propri j connazionali, dalia azione o coopcrazione delie autorità sovrane competenti nel creare per la municipalità particolari ordinamenti e particolari organi ani ministrati vi, e infine dalla accettazione, elle potrebbe dirsi contrattuale, da parte dei sin goli censiti, delle norme particolari sotto 1’ impero delle quali a in¬ tende che debbano risiedere o possedere. rer quanto riguarda i rapporti fra lo Stato dal quale dipende un residente straniero e lo Stato cui appartiene il territorio dei “ settlement ,,, la soggezione del suddito del primo ai particolari regolamenti turni id pali vigenti in una di tali municipalità è leg¬ gi tinaia da stipulazioni particolari fra i due paesi, delle quali è un esempio Tarfcicblo IV ». 7 del Trattato anglo-coreano del 1889 che dispone: i sudditi I intarmici in Corea saranno soggetti a quel regolamenti municipali e di polizia, ed agli altri regolamenti diretti alla tutela dell ordine, della tranquillità e del buon governo, ohe saranno approvati dalle autorità dei due paesi, „ Nei rapporti Ira ì varii Stali di civiltà europea i stiriti itti dei quali sono ammessi a risiedere ed a possedere noi limiti d' un settleiuent la soggezione dei cittadini rispettivi alle autorità ed ai regolamenti particolari del " settlement „ stesso, risulta pure espressamente riserva che “ nessuno, eccettuati i sudditi o cittadini degli Stati che abbiano trattati colla Corea e le autorità dei quali abbiano notificata la loro accettazione di questo patto, abbia facoltà d’ acquistare o di locare terreni nei limiti del * settlement „ < 1 ) M a y.e rs I * (+. * pi i g, 1 32 - 1 34. 494 E, CATÈLLAKl (100) straniero, o possa ottenere titoli di concessione negli stessi li- miti E la formula di concessione di terreno annessa al mede¬ simo patto, contiene sei condizioni, la terza delle quali impone che a ogni trapasso di un lotto di terreno situato nel “ séttlement „ straniero, debba essere fatto a persona appartenente ad una delle suaccennate Potenze, e debba essere compiuto davanti alle alito ri tn competenti dello Stato del cedente e di quello del cessionario c che T acquirente debba far seguire il contratto dalla seguente dichiarazione : tt In considerazione del titolo relativo al fondo . io sottoscritto mi impegno ad adempiere alle condizioni annesse al titolo stesso, e mi riconosco obbligalo ad osservare i Regolamenti Municipali del u settlement „ straniero generate di Chemulpo, sotto pena di 25 dollari di ammenda per ogni trasgressione U impero delle leggi e dei regolamenti stranieri, formino questi parte della legislazione patria dei residenti, o siano parti¬ colari alla municipalità straniera del cui ordinamento si tratta, lui certo più gran parte nella esistenza comune di quei residenti stra¬ nieri che non P impero delle leggi e delle magistrature territoriali proprie del paese dove i w settleuients „ sono stabiliti. Ma I un lo¬ lita di quelle Leggi e magistrature straniere nel * settlement w deb¬ bono considerarsi, anziché come ! effetto di una nuova e particolare sovranità territoriale^ affermatasi su quello, piuttosto come la mul¬ tante di una serie più o meno numerosa, secondo i casi, di ri¬ nuncio, di delegazioni, di investiture e di accettazioni spontanee, a costituire la quale contribuiscono lo Stato nel cui territorio il “ settlement „ è assegnato ai residenti stranieri, gli Stati cui ap¬ partengono questi ultimi e perfino in certi casi i singoli che vengono ad abitarvi ed a possedervi. Abbandonato il limite eh* era imposto agli stranieri ammet¬ tendoli a poter acquistare e possedere fondi soltanto nell area de| * settleuients w o concessioni, la condizione loro giuridica ri¬ spetto a tutte Io proprietà od altri diritti reali da loro acquistati, risulta dal diritto territoriale chmese e dalle immunità perso¬ nali e giurisdizionali che a loro soue garantite dai Trattati fra la China cd il paese al quale essi appartengono. Ma nell area dei * settleuients M, a determinare la condizione giuridica degli silu¬ ri ieri nei rapporti di diritto amministrativo e giudiziario, eonpeiaim due altri elementi, l’uno individuale e volontario, l'altro collettivo e di eoope razione o, piuttosto federativo, fra i varii Stati immes¬ sati, E di tali due elementi bisogna tener conto per poter giu- non 495 I “ SETTLEMKXTS ,. E CROCEI ECC. stificarc o comprendere quella apparente forma particolare di autorità e di quasi sovranità locale che nei governo dei “ settle* monta „ si manifesta, Le " Ialini Regalano n s „ di Shanghai del 1854, che altro sono infatti se non una manifestazione federativa, per effetto della quale una parte dei privilegi concessi agli stranieri ed mia parte delle corrispondenti potestà delle loro rispettive autorità nazionali, ven¬ gono messe in comune e coordinate a beneficio delle nuove e di¬ stinte comunità da loro formate ? Così si arrivava a poter legni¬ meli le imporre ai possessori stranieri del suolo l’espropriazione per utilità pubblica municipale ('). Così si potevano allontanare dal- 1' abitato le materie infiammabili e le altre merci pericolose, ob¬ bligandone i proprietarii, qualunque fosse la loro nazionalità, a depositarle in luogo appartato ; si potevano obbligare, senza di¬ stinzione, tutti t residenti a non ingombrare le strade, ed a non disturbare hi circolazione e la sicurezza dei viandanti con immon¬ dizie. sparo d' armi da fuoco, od altre cose od atti pericolosi (-); si poteva limitare a tolti gli abitanti del “ settlement „ la facoltà di aprire alberghi, trattorie, luoghi dì svago, e vendite di li¬ quori (#) ; si poteva dare alla Municipalità il mezzo di tutelare la pubblica igiene C), ed obbligare, per salvaguardarla, i proprie- t ii ri i ad uniformarsi a determinato regole nella edificazione di nuovi fabbricali (1 2 3 * 5 6); cosi infine era possibile organizzare, alle di¬ pendenze de! Consiglio Municipale, una forza di polizia alla quale, indipendentemente dalla nazionalità rispettiva, tutti i residenti del „ settlement „ fossero soggetti, e fissare pene ed ammende (,;) in cui tutti, per violazione degli Statuti municipali, potessero incorrere. Ad ogni ufficiale di polizia e ad ogni persona chiamata da lui ad assisterlo era riconosciuta fin d'allora (T) la facoltà di arrestare <> trutte ne re in custodia ogni persona colpevole d' infrazione di quelli Statuti è regolamenti, e di trarla davanti al console da cui dipenda, senza aver bisogno, per procedere a tali atti d’ autorità. (1) Art. 5 Màyei's, !. e„ psg. 358. 859. (2) Ari. 9 Mayers, 1. e., pàg. 330, 861, (3) Art. 34 I. c., pag. 887, 3K8. 1.4} Art. ito p al 1. e., pag. 583, ÓH4. (5) Accordo per Cbemulpo, Form of Titlc Deed, U>) Art. 35, 37, 89. I7| Ari, 88, 496 E, CATEUjA^I (102) di verutv altra giustificazione oltre a quella che può derivare dogli stessi Statuti municipali, L’autorità di polizia ha dunque nel 44 settlement „ una eonipeténza universale territoriale, che le deriva dair esistenza di un elemento federativo manifestatosi nelF elabo¬ ratone degli statuti dei * scttiements „ generali e nella loro ap¬ provazione. La competenza giudiziaria resta invece nazionale : ed il giu¬ dizio spetta al console del paese cui il colpevole d‘ una infra¬ zione a quegli statuti appartenga e davanti al quale può il Con-, sigilo municipale, collettivamente o rappresentato dal suo segre¬ tario, agire in qualità di corpo morale (*), Il Consìglio può agire a tal fine davanti la corte consolare del colpevole o del convenuto ; e se tale corte è fuori di Slmnghai, o non esiste a Shanghai ima rappresentanza consolare dello Stato, si potrà provvedere altrimenti (un tempo provocando il giu¬ dizio delle autorità locali (-), ed ora presso la rappresentanza in¬ terinale dello Stato interessato) e por le ammende si potrà ottenere soddisfazione anche con procedura sommaria. Le corti consolari delle varie nazioni, e le corti provinciali consolari inglesi o la suprema corte di Hong- Kong possono poi ordinare ad un sud¬ dito del paese rispettivo di comparire notile testimonio, sui davanti ad un tribunale chinese, sia davanti al tribunale consolare d'un'altra nazione, sedente in China (:J). Ma nella istituzione della * Corte dei Cònsoli „ piu chiara- fi) Art. J3, li e 27 v. Jlerstlett h e,. pag. òU7. f>72 e 07.5. (2) A rt. 17. Violazioni degli Statuti ...... 11 | . ile dal console com¬ petènte; se lo straniero colpevole non Ila console a Slmnghai, hi principale autorità eli inoso può essate invocata dal Consiglio col mezzo di inni o piu consoli stranieri, perdio reintegri l 'Osservanza degli Statuti c punisca òhi lì abbia violati #r — CfV. Land Hegulalions of tlm Britisft Gonccssion llanków, 1874, emù «date ed approvato con decreto renio del o Maggio 1873, Regòlamenti annessi nrt. 18. Il s li a 1 L l>e lavvful l’or any o ffi.ee r or agenfc of thè Comici I and all persona calici! by him to bis assisience, to scizu and dotai u any persòns vvho sitali bave coni mi Red any offence against thè provisfòns of £ Irose byteJaws, and, if bobe a 01iine.se subjè# or a f'orclgnef bulongmg to some National ity noi represented by a Consul, to band bini r.o fi, B. M. Js Consti I to he disposta! of aeeording to law. li' thè offender ha a Citizen or subjèct. of some natiomdity duly reproscntcd, Ito shai] he harnled over to bis ow» Co usui lo r adjudicatiom (3) The China and Japan Orci or in Co.uneil, 18(55 ; art. 118 e The China and Japan Order in Couneil. 1881 ; ari. IH, a. r “ SKTTMCMUXTS EUROPEI ECO, 497 (103) mente apparisce la coopcrazione federativa delle Potenze che esercitano autorità personal*1 sui loro sudditi in China è vi tutelano le immunità locali, a questi attribuite dai Trattati e dalla con¬ suetudine. Dove il * stttlement „ è nazionale, siccome le cessioni di terreno a persone di nazionalità diverse da quella dei conces- sionarii, devono farsi col mezzo e sotto la sorveglianza del eli¬ sole del paese cui tali concessionari a ppar tengono, ò naturale che in questo console si accentri, come 1' autorità tutoria della muni¬ cipalità, così anche la competenza a decidere tutte le questioni di contenzioso amministrativo che possono interessarla. Cosi nelle ù Land Hegutótions „ relative al k setti etnea t v britannico di Ki-ino.au (') è stabilito clic “ il Consiglio possa essere citato, nella persona del suo segretario, davanti la Corte consolare britannica di Mancali, da chiunque possa ritenersi offeso da atti del Consiglio stesso o degli ufficiali da esso dipendenti : e che, essendo attri¬ buite al Fattore una indennità, questa, insieme colle spese della lite, debba sommariamente I i (pii darsi dal console ed essere pagata pre¬ levandone r importo dai fondi percepiti dalla Municipalità in ap¬ plicazione di questi statuti ff. In tali casi il consiglio municipale può essere citato davanti alla corte consolare della nazione al cui nome il “ settiement „ e stato assegnato ; ma il consiglio ^stesso non putì citare davanti a tale corte residenti clic non apparten¬ gano alla stessa nazionalità; perche, in quanto le nazioni rispettive non vi abbiano derogato, vi si oppongono i privilegi consolari; che stabiliscono la competenza esclusiva del console del convenuto. bua deroga da tale specie di esclusiva giurisdizione h appunto la Corte dei Consoli creata nel “ settlenient „ intemazionale di Shan- ghai. col fino di avervi ima magistratura davanti alla quale,, nelle questioni d‘ indole .am mi lustrati va; il Consiglio municipale potesse non solo essere citato dai residenti, ma anche citarli indipendente¬ mente da quaisùmi distinzione della loro nazionalità. Qnellacorte fu dapprima istituita provvisoriamente dagli agenti diplomatici su pro¬ posta dei censiti e dei Consoli (-)> o riconosciuta come una istitu¬ ii i Revisione «lei 18{®, flcrstlctt I. e., pag. 040-650. v. art. 18. (2) I h'i'stlctt. Voi. II, pag, 56 U 562, Memorandum degli agen {^diplo¬ matici : “ And in refereuee lo thè quest ion di scusse d hy thè Consuls, relative io a provision l'or enatiling individuala U> sui* thè Comici L thè undersigned sancUon provisionidty^and asan rxpemnent subjectto future modifieation, il fouinl expcéfent, ilio tinnì proppsitioil br Oligli t under con- m E. CATELliÀNi (104) z ione del a settleinent ** dall’ articolo 27 delle rivedute u T,aml Bogulations „ ('). Il 10 Luglio 1882, un regolamento particolare di procedura per questa Corte era approvato dal corpo consolare, determinando la formula da usarsi nelle citazioni, la costituzione delia cancelleria, la comparsa dolio parti con o senza assistenza legale, V adozione della lingua inglese come ufficiale, i termini e le comunicazioni degli atti alte parti, la pubblicità delle udienze, le testimonianze da assumere su domanda delle parti o por ini¬ ziativa della corte (-), i cast di sentenza pronunciata in contumacia, F ammissione doli" appello alla Corte stessa (*), lo condizioni nelle quali è ammessa la decisione senza la presenza delle parti, la forma dei protocolli e delle sentenze, e l' importo delle tasse e delle spese (l). In tale istituzione è degno di nota il carattere federativo per effetto del quale, creata incom¬ petenti, Nò il titolo della sua giurisdizione dipende dalla esistenza di una corrispondente sovranità territoriale o locale, per quanto subordinata; ma deriva da mia comune rinuncia e da una conso¬ ciazione federativa formata da tutte le autorità superiori di quelli Stati , che hanno creato Io stesso ente amministrativo, ammesso in tali casi a far valere in giudizio i suoi diritti e rispettivamente chiamato a rendere effettiva la sua responsabilità davanti ad una autorità giudiziaria. 500 E. CATELLA NI (106) Tuttociù dimostra una volta di più come dalla concessione delle aree per I 44 settlement „ sia estraneo il concetto, ria parte dello Stato concedente, di qualsiasi cessione, e da parte dello Stato favorito di qualsiasi acquisto della sovranità territoriale. Tale solu¬ zione corrisponde anche alle regole vigenti circa quelle estensioni delle aree dèlie concessioni che possano essere rese necessarie dallo sviluppo dei gruppi stranieri in quelle stabiliti. I francesi hanno invocato ripetutamente per ottenere tali estensioni. l’articolo 22 del Trattato di Whampoa dei 1844, lari dove è disposto che; "il est bièii eotendu d'ai lieti rs que le nonibre dea maisons et f eternine des terrain k aflV.ter mix Francaìs ne senni t poi ut limitós, et qu' il sèro ut detenni nés d' apres Ics bèsnins et ics convenances des ayants droit La convenzione di Oefu stabilisce (Sex. MI, art. 2 che, in ogni porto dichiarato aperto, il “ settlemcnt „ straniero debba essere delimitato (raccordo ira i Consoli e le autorità locali. Ma come mai sarebbe possibile che, da parte del presunto cedente come da parte del presunto cessionario, si faceesse derivare da accordi stipulati dai Consoli di questo eolie autorità locali di quello un passaggio dall' uno all'altro Stato di sovranità territo¬ riale, e si abbandonasse ad ulteriori accordi fra tali autorità ogni successiva estensione di queste aree die pur corrisponderebbe ad un mutamento di territorio e di confini '? La sola enunciazione di tale estrema conseguenza potrebbe assumersi come una dimostrazione per assurdo della impossibilità di sostenerti che a fondamento della istituzione dei * settlements „ stia un concetto di sovranità territoriale. Tutto il primo periodo della loro storia e del loro sviluppo, dimostra invece come essi non rappresentino se non che la applicazione, in area distinta e de¬ terminata, dei privilegi e delle immunità degli stranieri nell fv stremo Oriente, e come la stessa loro organizzazinm* municipale rappresenti uno stadio cooperativo e federativo dello sviluppo e della garanzìa di quelle medesime immunità. 14. Condizione degli indigeni nei « setllements », II coordinamento delle varie giurisdizioni e particolarmente lr esercizio delle funzioni di polizia, diventavano più difficili e complicati nei 44 settlements „ per effetto della presenza nel ter- (107) 501 1 41 SETTLI3MENTS „ EUROPEI ECC. ritorio di questi, tV una popolazione indigena. Da principio V esi¬ stenza di tate elemento non era stata preveduta ; anzi gli indigeni erano stati, per diversi motivi, esclusi dalle aree assegnate agli stranieri. .Vi chili osi, che a malincuore avevano abbandonato ii sistema delle fattorie, pareva che la riserva esclusiva delle nuove aree ai forestieri diminuisse l'umiliazione Inflitta al loro paese dai trattati che 1 obbligavano ad aprire taluni porti al commercio straniero. Agli occidentali quella riserva esclusiva sembrava d’al¬ tronde una salvaguardia della loro sicurezza. Sicché gli uni e gli altri erano indotti da diversi motivi ad andare d' accordo nel cercar di tenere i due elementi, così diversi fra loro, anche to¬ pograficamente separati . rie prime " Land Kegulutions , di Shanghai vietavano infatti lo stabilimento dì indigeni nel ■“ setilement „ britannico, e il Console Moutigny scrivendo il 24 Dicembre 1851 al suo ministro per do¬ mandare istruzioni circa 1 ordinamento della concessione francese ottenuta nel medesimo porto, gii don mudava * ,j, aitisi que cela s est pmliqur dan$ la rioncession ànglaise, il pouvait è tre autorisé a empecher dans les limites de la Cmicession francarne les Ohinois d olever des notivellés eostruetioiiis ,, (i), Riconosciuta e fatta va- lore la facoltà di decretare tale esclusione, il progresso di Hhan- ghiii continuo, fino alla rivolta dei T* aip1 iugs, ad essere esclu¬ sivamente commerciale. Era il sistema delle fattorie modificato i i x c i 6 ; eh e non ve r a limite nò di juu u e re 1 1 è d i d u r a ta j i n p osto alla residenza dei forestieri, e che questi potevano stabilirsi anche colle proprie famiglie. Ma le vicende di quel periodo rivoluzionario mutarono cene piotameli te cesi il carattere dei quartieri assegnati ai forestieri, come i indole della loro vita economica c del loro sviluppo. Nel 1 854 circa 21MJOO indigeni, minacciati dai ribelli, vi si ripararono : o (piando, nel 1800, i 1 aip iiigs mossero all’assedio della città, veruno nei * settlement » pili di 500.000 abitanti indigeni. Il divieto non era stato, rispetto a loro, formai niente revocato j ina, poiché la loro presenza favoriva la speculazione edilizia e dava incremento alle entrate municipali con grande vantaggio dei lavori . pubblici, non vi fu fatta opposizione nò dai residenti europei nò dalle autorità municipali. Anzi quando, cessata la rivoluzione e (I; rioni iéi\ Iàìh origina nJ* 5, pag, 2{\ E. C ATI’M JjÀXI 502 (10») ritornati in gran numero gli indigeni alle proprie sedi anteriori, i “ settlements ,v furono travagliati da una grave orisi edilizia, nonché pensare a far valere in confronto dei rimasti la norma dei vecchi ordinamenti che avrebbe potuto essere invocata per espel¬ lerli, gli europei cominciarono a deplorare che ii loro numero fosse troppo scarso. Nel 1870 v erano ancora nei tre 44 settlomenfcs „ 75000 indigeni, nel 1880, 107-812, nel 1800, 168*129, e nel 1900, 436,922, dei quali 115.150 nel * setilement ,, britannico, 1 47.566 in quello americano riunito al primo, (llongkew), 6691)9 nel di¬ stretto occidentale, 10.394 in case di stranieri, mulini ere. pertinenti ai due “ settlements 23.853 io gruppi eccentrici sparsi nei loro limiti territoriali, 11.331 a bordo di navi e battelli, e 80526 nella Concessione francese. Così una cifra di poco inferiore a quella del 1860 è stata raggiunta dalla popolazione indigena, con tendenza a continuare nell' aumento, che è stato di oltre il cento per cento nell' ultimo decennio, E non trattasi di un' attinenza incom¬ posta e tumultuaria, com'era nel caso del periodo rivoluzionario trascorso ormai da un mezzo secolo, tua bensì di una progres¬ siva immigrazione attratta ai ~ séttlemenrs - dì Slmnghai degli elevati salarii che il lavoro tecnico ed anche quello rozzo vi tm- vano in numerose industrie. Sicché i‘ aumento dell' immigrazione indigena vi continua quantunque gli affitti abbiano avuto indi' ul¬ timo decennio un' auménto oscillante fra il trenta e il sessanta e toccante in taluni casi perfino il cento per cento, e quantunque, anche sotto ogni altro rispetto, il costo della vita vi sia, durante lo stesso periodo dì tempo, notevolmente aumentato. Crii indigeni residenti nei “ settloments „ di Shangai e degli altri porti aperti agli stranieri, sono giuridicamente sùdditi ehinesi. non usciti dal territorio e pertanto non sottratti all autorità dello fStato al quale appartengono. D’ un lato è indùbbia la loro sudditanza eli inesc cui nulla hanno fatto per poter validamente sottrarsi ; dall' altro lato è del pari certo il carattere chinese del territorio die son venuti ad abitare; sicché per effetto di tale residenza non possono considerarsi come ehinesi stabiliti all estero. La loro condizione giuridica ha dato occasione ad un conflitto fra il governo chinese e lo autorità municipali poco dopo iniziato lo stabilimento degli indigeni nei limiti del (i settleinent „ britan¬ nico. Le autorità ehinesi pretendevano di poter imporre a quei loro sudditi non solo il pagamento delle tasse ordinarie, ma anche quello delle tasse particolari di guerra, mentre il Consiglio munì- (tot)) 503 I “ SISTTLEM KN’I'S .. KlUiOPKT KCf. ci palo sosteneva che la protezione straniera sotto la quale quegli indigeni erano riparati, dovea salvaguardarli, finché durava, da ogni azione fiscale del governo del loro paese. (') 11 ministro inglese a l'echino riconobbe però allora i diritti del governo eh illese ; e dall’ intervento di ini è derivato un accordo, secondo il quale le tasse chinesi allora esistenti dovevano essere pagate dagli indigeni abitanti nei “ settlements „ senza veruna sovrini- posta, ad eccezione d' una tassa del 16 per cento sulla totalità del reddito, pagabile per metà alle autorità chinesi e per metà alle autorità municipali in compenso ilei servizii pubblici organizzati e stabiliti nel “ setti emoni „. Nella concessione francese il (Console si mostrò sempre piu restìo a riconoscere l'autorità del governo e degli ufficiali pubblici chinesi siti residenti indigeni ; ma nel ì Sfili. in seguito ad un conflitto col console degli Stilli filiti, anche quello francese snudasse a ri¬ conoscere la persistenza della sovranità territoriale ehinese. E un’ap¬ plicazione concreta di tale riconoscimento è stato nel 1 86 ó il pro¬ cedere alla chiusura, in seguito a domanda delle autorità chinesi, dei lupanari e delle case da giuoco elle attraevano nella conces¬ sione francese molti elementi corrotti della popolazione© dai quali In municipalità traeva una gran parte dei propri redditi. Anche gli sforzi del governo ehinese per sorvegliare il commercio del lavoro che si faceva nei porti aperti a datino di operai indigeni, e per la protezione di questi ultimi, finirono per conseguire un buon successo. Nò per impedirne la riuscita si sollevarono eccezioni contro la sovranità ehinese sui “ settlements „ ma si è potuto anzi trovarvi un aiuto in particolari stipulazioni dei trattati inter¬ nazionali (3). he autorità chinesi risiedono nella città indigena, e sono rap¬ presentate a S h ungimi da un intendente di circuito, o Taotai, e da un Ohi-liion o Magistrato del distretto: e poiché i “ settlements „ non hanno cessato di essere territorio ehinese, e gli indigeni che 11) Mayérs l. e., pag. 871, 372, 381 e 881 12) Trattato della Chi un. col Portogallo ilei 28 Aprile 1888. Ari. 14. i sin! fi iti portoghesi, residenti nei porti aperti, possono assumere in servizio sudditi chinesi mi impiegarli in lecito occupazioni in China, senza ini pedi mento o limitazione da parli' del governo ehinese; ma non li impegneranno per paesi stranieri in contravvenzione colle leggi della China. „ 504 K. CATKMjAN t (1 10) vi risiedono non hanno cessato dJ essere sudditi deir impero, V au¬ torità di quei magistrati rosta su loro incontestabile. Ogni ordino di arresto od ogni eduzione che siano emanati da loro e olio deb¬ bano eseguirsi nel territorio del senìement „ debbono essere pre¬ sentati prima alle autorità straniere e da queste essere legalizzati prima dì poter avere esecuzione nell* area amministrata dal Mu¬ nicipio. Tale procedura ha r apparenza d'essere belletto d'ima rinuncia dello Stato chinese alla sovranità territoriale sulle uree dei *" settle- ments ,, nel senso che quello Beato» conservando la sovranità per¬ sonale sui propri i sudditi, non possieda più intero b esercizio della sovranità territoriale sull" area del “ setilemoiit „ da loro abitata, ma n'abbia ceduta V amministrazione, coll'esercizio pernii termine indefinito delle prerogative sovrane (a guisa di (Jipro r> della Sósuia- Erzegovina da parte della Turchia) ad altri Stati, o comunque ad autorità straniere. Ma non v' e punto bisogno di ricorrere a questa parziale ri¬ nuncia, e trasmissione delbesereizio di talune prerogative sovrane, per spiegare la limitazione ohe besereizio concreto degli atti di so¬ vranità chinese incontra nelle prerogative della atóimiuist raziono mu¬ nicipale ed in quelle delle autorità consolari. Tutti questi limiti e questa subordinazione degli atti esecutivi dell'autorità chinese al- l’approvazione o alla materiale coopcrazione dell'autorità straniera, sono, anziché una caratteristica particolare dei * se.ttleme.nts piuttosto una conseguenza generale della immunità locale attribuita in China agli stranieri, (') 1/ articolo 22 del trattato italo-éhmese dispone ad esempio che u se un malfattore chinese trovi ricovero in case od a bordo di navi italiane, non gli sarà dato aiuto riè asilo ; ma questo malfattore sarà invece consegnato alle aurei irà eli i - nesi sulla domanda ch'esse ne facciano al console, w E l'articolo IO del trattato chinese-bmsiliano. del d Ottobre 1881 dispone che * si des sugete éhinois en Chine, con pah Ics persoiiheliement, on ecmi- plices de quelque crime, se réfugient dans Ics réstdences, les ma- gàsins olì Ics navircs de commerce des sujets Bresiìiens, Ics au- torités cliinoises en mformeront officiellement le Cousui, et énver- ronr des agente eh imm pour proceder à b arrostatimi, de concert 0} V. hi prima parte bit. di questo studio, cap, 6. Ini ni uni là loculi Ottenute dagli stranieri, pag. 43-50. 505 (Iti) I “ SJ5TTLKM.KNTS M EUROPEI ECC. uvee ics agente brésilieas. * Questo è, nei rapporti fra gli Stati del- I Kstremo Oriente ^èceeliuàiè il Già]) pone) e gli altri paesi, diritto comune. pertanto naturai e elle, nell’ area assegnata alla residenza de- gli stranieri; dove un gruppo di questi ultimi siasi formato ed ab¬ bia costituito un particolare organismo amministrativo, debbano valere almeno quelle stesse immunità che i Trattati! riconoscono nelle singole abitazioni e proprietà degli stranieri, esistenti isola- tal ne n te in territorio e limose, Sicché la necessaria eoo p orazione delle autorità consolari, e la eventuale subordinazione, a queste ultime, degli atti esecutivi ordinati dalie competenti autorità ter¬ ritoriali nei riguardi di indigeni residenti nei * settlements non sono eli etto d una particolare rinuncia o dìmjnuizione dei diritti della sovranità territoriale d i in esc, uè della creazione ). < t.) Times, (i maggio 1902, pag. i>, cui. 1, T Maggio, pag. 9, col. 4; '20 Maggio, pag. li, cui, il; (3 Giugno, pag. 5, co). 4; 12 Giugno, pag. 7, col. ‘ò e 7 Agosto, pag. 4. E. CATNLLAN! 510 (116) Tutta la questione dipenderà, nella soluzione sua, dal carattere giuridico die si vorrà attribuire al u settlement „ o concessione, Ho questo non è un territorio distinto da quello chi Mese, ma In parte integrante dell" Impero, le due corti miste, tanto quella della concessione francese, quanto quella del settlement „ intenuizio- naie, sono giuridicamente identiche a tutti i tribunali chinasi sedenti nel vastissimo territorio dell'impero. Tanto rimo quanto 1 altro e un tribunale speciale chinese costituito nella città di Sfangai, e alla diversità dei due tribunali, dipendente dal diverso elemento straniero che contribuisce rispettivamente a costituirli, non corri¬ sponde una vera diversità ili circoscrizione giudiziaria territoriale, y una e V altra corte mista sono costituite, per la comodità del- T amministrazione della giustizia, nei casi nei quali indigeni siano parti in causa nelle due concessioni : ma, sòpratiiltn quando en¬ trambe le parti siano indigene, non esiste fra 1 mia e I altra Corte diversità di competenza in ragione di territorio che autorizzi un atto di autorità compiate in confronto del convenuto per ole bligarlo a presentarsi all’ ima piuttosto che all altra di quelle Corti* Il punto di diritto sostenuto dal Consolo francese era questo; che nel luogo di residenza del fattore od accusatore, dovesse seguire il procedimento ed il gìudMo. lì punto di diritto sostenuto dal Con¬ siglio municipale eolfappoggio, da ultimo, del governo britannico, era il seguente: che alla residenza de! f accusato e del convenuto dovesse esaurirsi il giudizio. Fra queste due regate dovranno deci¬ dere i negoziati fra i due governi, trovando una regola di preva¬ lenza* oppure un contoiuperamento. {inolia sostenuta dalla [■ rancia, che e la regola sancita dall' articolo 14 del Codice' Civile Irancesc, presuppone la risoluzione affermativa di dm* altre questioni : die la concessione francese costituisca un territorio soggetto alla Repub¬ blica, e che dalla residenza dei dunosi in quella concessione de¬ rivi per loro una specie di sudditanza. Mentre e a notarsi che, non essendo questi due ultimi punti risolti in tale guisa, anche trattandosi di un caso nel quale, secondo le regole di procedili a francesi, fattore può avocare al proprio fòro il convenuto, man¬ cavano gli elementi territoriali per cui si potesse dire che il foie della corte mista internazionale, fosse diverso da quello della cotte mista francese sedente nella medesima citta. Non essendo territorio francese quello dove sedeva F un tri¬ bunale, come non era inglese od americano il ten itoi ito ìÌom sedeva Taltro, non si potevano applicare agli attori ed ai convenuti 511 (Ì1 7) I “ SETTL EM33NT5 KCBOPEI EG.C. altre redolo di prcifcdiira diverse da quelle sancite dalla loro legge nazionale, e perciò ni chinasi altre regole di competenza che quelle derivanti dalla legge chi uose, e dagli accordi intervenuti fra la China e le altre Potenze circa i giudizi! misti. La pretesa fran¬ cese non avrebbe potuto pertanto giustificarsi se non assumendo come dimostrato il carattere territoriale della concessione francese, e 1' impero in questa della legge di procedura francese, e bassi mi- lazione dell'attore dunose colà residente ad un suddito francese o ad uno straniero ammesso al domicilio in territorio francese che potesse invocare a proprio favore le nonne di competenza sancite da quella legge o pattuite dai due Stati relativamente ai rapporti d’ordine giudiziario fra i sudditi rispettivi. Anche la soluzione adottata dal corpo consolare, inconscia* mente aderiva alla concezione territoriale del “ settlement In¬ fatti il decano del corpo consolare, agendo come suprema autorità del “ setti ement ,, internazionale, deliberava la traduzione coattiva di un indigeno domiciliato nel u scttlemcnt ,, stesso e cittadino del Colutine in quello costituito, in quelle forme della- espulsione e della osi radizimic che sono attributi della suprema autorità di uno Stato, invece il Consigliò municipale del “ settlemeìit „ interna¬ zionale elle si opponeva all'arresto nel territorio del Comune in¬ ternazionale ed alla presentazione coattiva degli indigeni in quello residenti convenuti davanti alla Corte mista francese, non traeva argomento alla propria opposizione dal!/ affermazione di una par¬ ticolare immunità ren i tonale de! “ sefctlemenfc „ internazionale, ma la sollevava bensì in nome delle prerogative personali garantite agli indigeni nella costituzione delle Corte miste, e in nome delle regole normali vigenti circa la competenza dei magistrati. Oli indigeni residenti nella concessione iute r nazionale vi hanno, una corte mista che è, per accordo intervenuto fra le autorità competenti, il loro giudice naturale, ed è costituita da elementi diversi da quelli formami la corte mista francese. Il tradurli coatti¬ vamente davanti a quest' ultima offenderebbe le loro prerogative personali come sudditi eh illesi e in genere come persone garantite da peculiari accòrdi internazionali, ed equivarrebbe alla sottomissione di un' europeo ad uè tribunale misto cui non partecipassero tutte Le autorità riconósciute dai trattati come elementi indispensabili a costituirlo, hi tal caso resterebbe indubbio il carattere equipollente di tribunali speciali chinasi in entrambe le corti, ma, nella in¬ dubbia identità del territorio, la corte voluta ritenere come campo- 512 E, 0ÀTELLANI (118) tento dal Console francese, non sarebbe più quel Irihmmìr vMvene dal quale i dunosi domiciliati nel n settlermmt u internazionale hanno per effetto degli accordi internazionali il diritto Squisito di essere giudicati o per lo mono d’essere giudiziariamente tutelati. 15. Antecedenti analoghi. Il u settlement „ o " concessione „ quale esiste attualmente nel- F estremo oriente, mentre ha taluni caratteri, del tutto peculiari, di ordinamento, pub in genere essere considerato, come gruppo cost ituirò ed organizzato a parte in un territorio, da residenti stranieri, un fe¬ nomeno tute altro che raro nella storia dello relazioni commè|eia]i intemazionali. Tali erano lo fattorie che la Ioga anseatica ora venuta moltiplicando, da oriente ad occidente, in tutta T Europa setten¬ trionale. Erano gruppi di mercanti anseatici residenti in aree ben distinte, loro assegnate in un territorio straniero ed rii quello orga¬ nizzati con amministrazione separata sotto 3‘ autorità, di proprie magistrature. La fattoria di Bergen, nel periodo della massi imi sua prosperità, ebbe perfino una popolazione di 3000 anime. Po¬ polose furono pure le fattorie di Bruges, di Londra e di Xnvgorod: e per opera delle fattorie, Wisbj era stata per parecchi secoli il centro del commercio del Baltico. He non che quei gruppi, analoghi ai ~ settiemeiUs „ moderni per le immunità di cui godevano e per i rapporti esistenti fra le auto¬ rità che li governavano e quelle dello Stato che li ospitava, ne differivano grandemente per la composizione della comunità e per le regole di condotta cui questa era obbligata. Tanto si Bergen quanto a Londra gli abitatori della fattoria erano obbligati al celibato, per evitare che 1' unione con donne indigeno li inducesse a divulgare i segreti anseatici od a stabilirsi nel paese abbandonando definitiva¬ mente la patria. Era perfino vietato loro di passare una notte fuori della Fattoria, intorno alla quale guardie armate e cani, esercita¬ vano una rigorosa e pericolosa sorveglianza ; e dopo dieci anni di residenza erano obbligati a ritornare nelle città native per dar luogo a nuovi arrivati. La l'ulto ria di Bruges, che, nei giorni piu floridi, era composta di 300 agenti riediti al commercio di commissione, era. quantunque con minor rigore, organizzata in modo analogo; agli 513 (110) l U SBTTLKMKNTS „ EUIiOPEl ECO. aiutatori della fattoria era vietato d’associarsi ad indigeni. ; era im¬ posto I' obbligo de! celibato; il loro soggiorno dovea durare un certo numero dì anni e non più lungamente ; vivevano in edifici anseatici sotto la sorveglianza di un presidente scelto dalla Dieta della Lega, di sei anziani (aldermen) e d’ un consiglio composto di diciotto membri. II presidente era mutato d'anno in anno alla Pentecoste; all7 atto della di lui investitura si leggevano pub- camenie ! regolamenti della Fattoria ed egli giurava di osser¬ varne gli Statuti, e di provvedere perche fossero osservati senza frode* *k per quanto da 1 iti dipendesse, e coU'ajuto di tutti i suoi cinque sensi A Londra* come a Bergen, gli anseatici predominarono per lungo tempo nelle relazioni commerciali; ti loro Steeiyard (*) era un vasto quartiere cinto e difeso da un muro e situato sulla spon¬ da sinistra del Tamigi, dove, dietro numerosi punti di approdo, erano sii tinti le case e i magazzini dei tedeschi. Nel quartiere v'ern un giardino, frequentate durante V estate da anseatici e da londi¬ nesi : questi lo frequentavano per bervi il vino del Reno che la Lega uvea permesso di vendere agli anseatici della fattoria. Anche questo era mi piccolo inondo governato da severa disci¬ plina quasi mouasl ioa, cui era stato conservato un carattere se- mi religioso. Da principio un inglese era stato ispettore dei magaz¬ zini dogli anseatici : più tardi questi seppero liberarsi anche da tale dipendenza : e il reggimento della comunità spettava intera¬ mente ad un anziano e a dodici consiglieri. ! contravventori dei regolamenti erano puniti di ammenda: in caso di recidiva si ricor¬ reva anche alla pomi del carcere, e allora sJ in vernava talvolta il concorso della gendarmerìa inglese. Nelle controversie 7 e i successivi del 21 Novembre IS77 c del 2 Marzo 1887. (5) V, Trattato di Le rimo art. 25 e Cmtv. del 21 Aprile 181$ fra l'Au¬ stria- Tughe ria e I’ Impero ottomano* (4) Y. ConvMnonu Anglo-turca per fi isola di Cipro del 4 Ci ugno 1878* 531 (187) I £{ SETTLEMENTS „ EUROPEI ECO, La China rimili ci a all’esemzio della sovranità nel territorio concesso, e vi rimirici a per un periodo di tempo determinato. Dal punto di vista strettamente giuridico, essa dunque conserva com¬ pleta la nuda sovranità di quel territorio, ed esiste nell5 avvenire una data certa alla quale sarà egualmente pieno il diritto della China di reclamare anche la restituzione del possesso che reinte¬ gri la sua sovranità, B vero che raramente, dopo un quarto di secolo e molto meno dopo un secolo quasi intero, avviene che questa restituzione del possesso si voglia reclamare o si possa far valere, ma circa il diritto a farla valere non può sorgere alcun dubbio, R mentre HongMvong è dal 1842 territòrio così comple¬ tamente bri tamii co come V isola di Man, e non potrebbe even* tualmenfe reclamarsi dalla Oh ina se non che come una cessione pacifica della sovranità territoriale, o coinè conquista dopo una guerra fortunata, quegli altri romfeorii, rimasti eh inesi sempre quanto al diritto di sovranità, dovrebbero pacificamente e, po¬ trebbe dirsi, automaticamente tornare chinesi au dio quanto all’ eser¬ cizio della sovranità stessa, allo spirare de! termine della con¬ cessione. per solo effetto del trascorrere del tempo durante il quale la concessióne era stata consentita. Ma anche finche la concessione dura, il persistervi della nuda sovranità eh inese non è del tutto destituito di ottetti giuridici. Piu nuda che mai esce quella sovranità dai patti stipulati colla Germania, circa KiamOhau, poiché 1' articolo 8 di quel patto sta¬ bilisco che u mentre dura la concessione, fa China non debba avere alcuna ingerenza nel governo o nelT amministrazione dei territorio concesso e V articolo 1, dopo avere riconosciuto il persistere della sovranità dunose, stabilisce che * se la China volesse ema¬ nare leggi nell area affittata alla Gor mania, o compiervi altri atti che disponeva : “ I sudditi chinesi potranno rimanere' mi territorio affittato sorto la protezioni; delle autorità germaniche, e conti imar vi a dedicarsi alle loro occupazioni ed ai loro affari, finche continui no a condursi conte cittadini pacifici ed osservanti delle leggi Nella quale clausola nulla v* è di diverso da quelle che si riferiscono alia permanenza degli abitanti nei limiti di un territorio ceduto. Agii abitanti di Porfc- Arthur e delle sue dipendenze, la Russia invece non solo a concedeva la facoltà di abbandonare il territorio o di restarvi, senza che essi potessero essere vittime di coerci¬ zioni sotto tale rapporto,,, ma colla chiusola già ricordata^) relativa alla materia penale, ammetteva il persistere rispetto a loro ini (nulo grado d autorità delle leggi e delle magistrature nazionali, (rii i n d igen i al \ i tari ti il te r r i io rio agg i u rito ad Hong- Kong passa¬ vano pure del tutto sotto Fauterita delle magistrature britanniche, conservando gli ufficiali chinesi soltanto il diritto di servirsi della strada ira i [simili e la città di Kowloon dove continua vano ad esercitare la loro giurisdizione. ! diritti pubblici e privati degli abitanti indigeni di fronte all' amministrazione britannica, erano pero da quell' accordo molto meglio garantiti (die non fossero a Pari- Arthur* o particolarmente a lliau-Ohau di fronte alle ammi¬ nistrazioni russa e germanica, Mentre questa avea la facoltà di espropriare i proprietari i {dunosi non solo per un interesse pub¬ blico, ma anche nell interesse ih uri privato acquirente tedesco, V ac¬ cordo inglese per I estensione di 1 Fong-K ong disponeva che -'non si sarebbero decise nè espropriazioni, nè espulsioni degli abitanti del distretto compreso nell estensione, e che ogni qualvolta fosse stato necessario mi tratto di terreno per uffici pubblici, fortificazioni, od altri simili fini d ordine pubblico, se ne sarebbe fatto racquieto ad equo prezzo E la stessa garanzia era data agli indigeni, in termini quasi idèntici, dalla Convenzione relativa a Weihaiwd. lutti questi patti, egualmente diversi da una cessione di ter¬ ritorio, e distinti anche fra loro da qualche clausola particolare, rappresentano il massimo risultato ottenuto dall’ aspirazione di taluni grandi Stati a sviluppare la propria influenza economica e politica nell’estremo Oriente, combinata colla debolezza ni ili ture e (!) V. pag. 139. li. ('ATEI. r, ANI (1-441 588 movale dell’ impero ohinese e delle classi in esso dominanti. A dare poi una espressione territoriale e quasi coloniale alla propria, influenza, quegli Stati furono indotti dalla necessità ili procurare alle rispettive forze navali l'appoggio di proprii depositi di carboni' e di proprii punta di approdo ; dalla eventualità sempre più pro¬ babile di dover proteggere i proprii interessi contro una popola¬ zione ormai diffidente degli stranieri ; dal bisognò ili francheg¬ giare colla forza le proprie preteso nella concorrenza del com¬ mercio di quelle regioni, e infine da quel trasformarsi dell’equi¬ librio politico dei singoli sistemi di Stati in unico sistema di equilibrio politico mondiale, che sembra dover nel prossimo av¬ venire riservare il grado di grandi Potenze, soltanto a quei pochi Stati potentissimi che sapranno dovunque far valere l’ itifiuenza delia propria politica e della propria coltura, e potranno par¬ tecipare al dominio di tutte le grandi vie del commercio, in co¬ spetto di tali condizioni e di tali necessità, dall’ indebolimento della China doveva esser suscitata, nel suo immenso territorio, Ira i vari Stati il’ Europa e d" America, la lotta per le concessioni. Più quell' indebolimento s' accentuava, e pili tali aspirazioni do¬ vevano assumere una espressioni' territoriale; e in questo indirizzo, il fine conseguito da uno Stato, dovea provocare i più impazienti tentativi degli altri per imitarlo. La futura vicenda di tali concessioni dipenderà in tutto dalle energìe di rigenerazione che potrà manifestare la China, e che de¬ cideranno se essa debba tornare un soggetti) normale, o debba ridursi a non essere che un aggetto dei futuri rapporti internazio¬ nali. Da tale prossima vicenda delle energìe sociali e politiche della China, dipenderà che questo più recènti concessióni territoriali scom¬ paiano o restino tutto al più nel territorio eh mese come altrettante Gribilterré, oppure siano, come già i primi porti posseduti lungo le coste indiane da portoghesi e da inglesi, i punti di partenza del- l’ influènza politica e della conquista. Dallo sviluppo di quelle ener¬ gie dipenderà pure che i “ settlements „ perdano come al Giap¬ pone l’ autonomia mimici pale rientrando nel diritto comune, o si trasformino alla loro volta dal tipo classico di quello di Shanghai, in nuovi enti politici costituiti ai danni della sovranità territoriale ohinese. (145) 1 lL SETTE Ii'M'ENTS „ EUROPEI ECO. 539 18 i « setUemeots » e il diritto pubblico* Carattere giuridico e vicenda storica. Da quanto si è osservato liner a circa la storia e T orga¬ nizzazioni1 dei “ selTlements „ e circa la vicenda delie varie con¬ cessioni territoriali imi paesi dove quelli si son venuti formando^ chiaramente risultano degli uni e delie altre i Caratteri giuridici, eliti ora basterà riassumere a guisa di conclusione e di definizione. Le concessioni delle aree dovei “ settlemen fcs ,, si formano, non corri spendono a rinuncio particolari delio Stato alla sovranità ter¬ ritoriale e non possono definirsi nemmeno, come sarebbe il caso dei porti concessi in affitto ad me altra Poter®, quali rinuncio temporanee all* esercizio di quella sovranità. Trattasi invece della concessione di un'area ben determinata che, senza pregiudìzio della facoltà che Inumo gli stranieri di risiedere anche fuori di quei limili, è pari molarmente assegnata alla loro dimora in genere o itila dimora ili quelli appartenenti ad una nazionalità determinata, \ privilegi personali e locali che ì 'Trattati vigenti attribui¬ scono agii stranieri di civili' h europea nell'estremo oriente, li sot¬ traggono. per tanta parte della loro attività, all" impero della legge e della giurisdizione locale, clic, assegnata alla loro dimora un' area particolare, vi si manifesta come una necessità, por la tutela del- 1 ordine e del diritto, die anello una particolare organizzazione di polizia cd una propria organizzazione municipale ve li accompagnino. Da ciò son derivali gii Statuti comunali dei * settl.eme.nts „ e le loro autonomie, da quelli garantite, le quali hanno bensì un proprio carattere di diritto pubblico, ma non hanno assunto mai finora un carattere politico di sovranità, come a taluno, piati co piuttosto della esteriorità della vita dunose, che non dei principi ì giuridici che la governano, e sembrato dì dover constatare (*)-, Ohi affer¬ masse che i mimici pii costituiti noi “ sottìements „ e dotati d'au¬ tonomia comunale rappresentano altrettante repubbliche, o colo¬ nie politiche straniere, direbbe cosa non corrispondente al vero. Ohi negasse ogni diversità di diritto fra quelle Comunità orga¬ ni Messe-W ar tegg. (J k ini t. ore. o d i z . c i t . , p&g. 93 , 540 K. (Urnu-ANT (1 48) aizzate, e gli altri elementi locali (lolla mimi ini strabi mie ehinese, meom>rebhe in una pi fi gravo inesattezza. K del resto una prt-imi fonte <«g* ti-8. (2) V. pag, 21, 28, 26 e 27, (8J Cord ter L e„ pag* 7, 8* et) Cordici r t. t*., p?«g. 15. in. 543 (1491 f ■« -SBTTLBMRNTS „ EIJBOPEI EGC. F rance et ce port ; à ees questiona de principile se rattacheront alors des droìts de pedice et de jarisdiction très favorables à la g&curité de nos négociants et de leurs intérèts Ne tale com¬ petenza giurisdizionale e di polizia può invocarsi come un* attribu¬ zione dì poteri sovrani e territoriali ; bensì è privilegio che segue lo straniero, nei paesi di giurMizione consolare, come un attributo della eli lui personalità; e indipendentemente della concessione . .3 o libro giallo fra nesso, relativo alla Ubimi, 1 808-00. VM, pag, 84 c Httrue 3-054. T “ 8 RTTI) R MRNTS ,» ECBOPEI ECC. 545 (151) ò gi à accennato (’), infocato in China, sopratutto da parte di francesi, considerando la con cessione dell'area come una cessione di sovranità, e la creazione del municipio come una peculiare formazione politica. Costituita da Statuti eguali a quelli della Mu¬ nicipalità vicina, la Comunità francese di Shan girai, e stata sempre governata in conformità co! sottinteso (die quella collettività sor¬ gesse iti iuta concessione territoriale fatta non ai (rannosi per ri¬ siedervi, ma al governo francese, c che la condizione potesse [lot¬ tante considerarsene analoga a quella di una colonia della broncia. Il conflitti» sorto nel corso del 11)02 Ira il corpo dei Consoli e la Municipalità del 4> settlemcnf ,. internazionale di Shunglrai i i, è stato provocato appunto dalla pretesa del console francese di considerare la propria concessione territoriale, nei riguardi della competenza e della procedura, conte assimilata al territorio irati- cose. La soluzione che I’ assemblea dei Consoli avea voluto dare al conflitto, tenderebbe a dimostrare cito quella concezione ter¬ ritoriale del 11 settlemem non sia piu tanto singolare cotti" era stala fino ad ora tra i rappresentanti delle 1 utenze in Chinati h quello stesso concetto ha trovato in Francia non pochi fautori, quantunque (inora piuttosto nel campo degli nomini, politici e dei diplomatici, (die non in quello dei giuristi. Anzi la magi- st, .aiura vi è arrivata, a proposito della concessione di Shanghai, ad Ulta soluzione che è contraria a quella tesi. Quando una infrazione ulta legge penale commessa in territorio straniero, rientra nel numero dei casi previsti dall" articolo T del Codice di istruzione criminale, {») i tribunali francesi sono com¬ petei! li a giudicare gli stranieri in ragione di un fatto commesso da loro al di là dèlia frontiera. Se trattasi pertanto di reato commesso in Francia, la com¬ petenza della giustizia francese a conoscere dei fatto principale, si estende anche a tutti ì fatti di complicità, anche se questi siansi prodotti in paese straniero e so no sia imputàbile tino stra¬ niero. I (avanti al Tri Imitale di Lione e poi davanti alla Corte d’ Ap¬ pello della stessa città s" era presentato appunto uu caso net quale, per ammettere od escluderò quella competenza francese, era ne¬ cessario decidere prima se la “ concessione .. francese di Shanghai, (!) V. pag. lis-TU. (2) V. png. 114. Ci) 25. B, CATB li Ìj ANI (151 5- Hi e in genere le u concessioni ,, territoriali esistenti in Oli ina, doves¬ sero considerami come territorio francese, oppure straniero. Uno straniero di nazionalità svizzera, abitante da molto tempo a Lione, y era sfato sottoposto a procedimento penale come com¬ plice di un reato commesso da un francese nei limiti della con¬ cessione di Sh angli ai. Il francese, autore del reato commesso in pregiudizio della Compagnia creala por illuminare a gaz la Con- cessione francese, vi era stato giù tradotto davanti alla propria giurisd ffi 011 e co n so ì ar e ? e i fa tti T ri c o rdati indi’ a ttc » {Pace usa i 1 i complicità portata a Lione contro lo straniero, hi legavano intiina- mente col reato, e perciò do ve vanti considerarsi coinè compiliti nel luogo della perpetrazione ilei reato principale, cioè nel territorio della concessione francese di Shanghai. II tribunale penale di làmie si dichiaro incompetente, perdio i trattari franco-^clunesi vigenti sottomettono bensì i francesi alla leggi' mi alla giurisdizione penale nazionale, ina “ hanno un carattere esclusivamente personale* e non attribuiscono alla Francia, alcun diritto di sovranità su epici territori ,, . La corte d appello ili Lione non modificò questa defi¬ nizione territoriale del kt settici noti t .. . e riconoscendo pertanto die il luogo dorerà stato commesso il reato principale era territorio straniero, applicò la dottrina già sancita dalla Cameni criminale della Corte di Cassazione il IO Aprile 188R fi) e liberò reputato. La dottrina in se, flato il carattere straniero del fèrri torio do- v era stato commesso il reato, non era controversa : ma la sua bontà dipendeva dalla esattezza di quell elemento di giudizio, die era stato la definizione della, concessione francese di Slum gl mi come territorio straniero. Ora il Stimile die coni menta tali de¬ cisioni, 0) non va dJ accordo con quelli che assimilano al torri- tono francese quello straniero dove vigono r privilegi della giu¬ risdizione consolare U), e ammette che questa costituisci1 piuttosto (!) V. Sirejr* 1893, II. 73 e Sii#, 1803, I, 345. (2) Reme Crthque de Ufjìshtt ìon et d> hirisjxruderim. Aprile, IHtJO. pag. 238-242. m Tali sono il Renault et il riunisse, I! prima [Bevile fVitiqne de légiskìion ut de jurispnidonee IH84. Uxamen Doetrtml. Droit Tiitmia- tional. pag. 717-719], citava in tale scusa mi giudizio ridia Sortone dV- eiisa delia Corte di Aix del 7 Novembre 1883 clic uvea rii «muto emù pe¬ ndili i I ribunali francesi a giudicare un francese aeeusntu dÒiver tabhrr- cato al Cairo monete egiziane. Il Remiuh inerte a confronto tale de. i sionc cori un1 altra delia Sezione d'accusa della Corto di Doluti, che uvea U5fl) i SKTTLEMENTS - EITBOFM K(T. 547 a un I ipnofìdo del tutto premale dei nazionali francesi e dei pro¬ tetti dai Consolati di Francia. Ma ete nxa :i giurtitoa.ru in Frali èia un francese colpevole di aver falsificate in Belgio . note bcdglie. 15 trova che il giudizio di com¬ petenza pronuncia m nel pruno caso e quello di incoinpctenza pronunciato nel secondo, non sono in contraddizione. Date infatti le disposizioni degli articoli 1.32 e 133 dot Codice Fonale francese, la prima delle quali pu¬ tì i scc ehi ubb i a fa t siti ca to do v 1 1 uq uè ] no ti e te av en ti co rso l iemale i li F ranci a, e la seconda punisci ■ chi ubbìa filisi fi calo in Francia monete straniere, senza -che Fumi o l’ultra punisca in Francia chi abbia falsificato fuori del territorio francese mòno fu non aventi corso legale in Francia. la deci- sione della Furto di Aix 4i)j 54, 55 e 50. K (157) I U SKTTT/EMKN'Ì'S ,, ftUROimi KOC. :)f> 1 non si ri con osca, non potersi tutte le formazioni concrete del pre- f sente costringere entro le categorie dottrinali del passato (!). E IMn&tabìlità che i caratteri specifici notati nei *v settlements „ mani¬ festano, noti sono se non che un' applicazione particolare di quella legge per cui tutte le forme politiche manifestano continue tran¬ sigili nel corso delle loro vicende storiche, cosi da non potersene disegnare se non che tipi medi! ed empirici, destinati ad essere, dalla vicenda dei fatti o dalla progredita conoscenza, modificati e corretti* Che se questa legge di moto e di mutamento manifesta sem¬ pre la sua efficacia ned la vicenda dei singoli gruppi umani dotati d’ una propria vita colle' ti va, tanto piu operosa deve riuscire 1* azione della stessa leggo nelle collettività costituite da elementi è governate da fattori internazionali. La condizione giuridica di tali collettività è la risultante meccanica di due forze contrarie e separatameiite mutabili ; sicché è impossibile per loro la stabilita degli ordinamenti e dei caratteri. Sono forme contingenti delle quali è possibile soltanto definire il carattere generico, descrivere il modo di essere in un determinato momento ed indicare ! orbita seguendo la quale, nelVuna o nell' ultra direzione, o ritorneranno a confondersi del tutto collo Stato nel cui territorio si son costi¬ tuite, o se ne separeranno del tutto, sia per vivere di propria au¬ tonomia politica, sia per trasformarsi in dipendenze di un altro o dì più altri Stati. i (1) I. e.. pag. 8. 552 K* r ATKI.hVNI APPENDICE AGREEMENT ÉÉSIMfiUTlNU A GENERAL POBEIGN SICI' rLKMENT AT JKNt'IIUAN ( « VN i 01 1 LH)) (ISSI) DKAWX IIP AT SICOUI* IN CHI Jj USE, ;ìrd- OCTOBKU 1884 (') (' ZJwjr/'/sA 7Vrmsfa/fo*G. 1. The situatimi and limite of thè Odierai Foreign Stetti c* ment al Chemulpo, with thè posCtlon of thè streets and roads and tire borni daries of thè lots7 are shown in thè annexed planT on wliieh thè General FoÈèign Beltlemeiit is 'cohjured mi. The Cereali Government wi II talee step.s to cause all Corcali houses now standing within the.se limite- to be romoved within tvvo months freni thè date of tlm Agreement, and wi 1 1 p reyen t others from berajg erected within said limite. 2. The Setti enient consiste of tour classe^ of lote : A, T liose tote situateci on thè south side of thè Chi uose Seftlement to he prepared and fi 11 ed in by thè Corean Government. All buildin'gs «recto! on these lote must be solidi y construefcfìd, of bride, stono, or iron, wìth tiied or iron roofs. No wooden buildings or thatched houses wi 1 1 be al¬ lo wed on fchesè lote. B. These lots are thè lote north of thè Chinese Settie- ment. All buildings erected thè reo n must he tiied, and thè walls eonstructed of hrick, stono, or thick piaste j\ (1) Per (fin -sto ed altre indica/ io ni relative ai u setti rmi unte ,tt della Corea devo r digradare il dottor I). Pecorini Coni mi ssa rio delle dogane di Oliemulpo. i \m I “ SETTLKMJCNTS „ EOliOPEI ECO. 553 a Lots cast of thè Japanese Scatti eiruvrif. I). or Stili Iiota. Ih a ami I). hot s musi ho prepared by tlì$ purchascr ut bis owti espunse, 3. Tli© sea wall and jetty shall he coìistruoted and kept in repairj and thè Street s and roads of thè Setllemcnt ìaid out and eOimtruéted, ut thè expense of i;he Corani Government. The Corcar) Oovenimeiit will al so marie out thè houndanes of thè lofe, by ereetmg stono» or ofcherwise, betbre fchey are put up for sale, 4. The roads and dmios shall he kept in repair and thè streets fighted and oleaned, a poi ice force provided, and otlier municìpal espandi ture met by thè Militici pai Con nei! from their o wn fun ds. If fhese prove msufficient, thè Municipal Oomicil may impose on additional assessmeut on all lots and houses in thè foreign Séitlemeut in proponimi to their vaine. 5. All sales of land within thè Foreign Settlement shall he made ut thè insfcance of thè compefent AuÉhoritiès, wlio will givo not lese than one week's notice of mieli sales. Thè npset prièe of A Iota will be ni ne tv -si x ddÉirs per mie humlred sanare metres, and of B and C tote svx dollars per one burnire# salière nietrés, and of I) lots threé dollars per huudred si| aure motres. The yearly reni ni of À lots wil he twenty doli ars per one burnirei squarc metro», of B ami 0 lots six dollars and of T) lots two dollars per one hmidred squaré metro» ; of whieh mutai thirty e.ents per one hnndral square metr.es will he retai ned by thè Corean Aut botiti ©s, and thè remainder, togethev with any baiane© loft over front thè proceeds of land sale», ehall belong to thè mimici pai fumi. None but subjects or citicene of Treaty FowerSj whose Àu- th or it ics bave significa their aeeeptanee of tlii.i Agreement, sfili! he allowed to purehase or hoki in thè Foreign Settlement or be granted t.itle deeds within thè said limiti The Co reau (xovernment may, however, In. i in their own mime lots 1 or thè erèction af Co reati publie office» or for thè of¬ ficiai residui ices of Oorcan fmictionaries t these lots shali be su¬ fi j eoi to M ni dei pai Regul&tìons in thè saim man nei* as ofliers. 554 k. c \ LAN i (1 fì(}) ami shall contributo to thè muuieipal expenditure in thè sanie premortici! as other lots of their class. Title deeds svili ha issued ami resterei by thè Gorèan Uo- vermnent and transito tted to tha purohpers t limigli thair Alitilo- ritias, and dupììcates svili ha kepi by thè Ucraini Àuthorities, Transfer must he axeeutéd belare thè ÀuthoHties of tha transf errar and predimmi bv tha tftmsferce to bis Àuthorities, who will inforni thè Corean Àuthorities of thè tronsactioii. ■All purchasers and tmnsfómes diali sign thè deelaration ap¬ pendati to thè title deci! borato unnexed. 6. The Muntèi pai Umilici! shall consist of a Corean locai of¬ ficiai of sui tabi e rank, tha Ooiisuls of t hè Treatv Powers wbose SLibjeot or ai ti zeus hold land in thè Settlenient, and their regi- stored landholders, who sitali he alea la d b\ thè other registereil landholders in sudi manner as tha Foragli Àuthorities a fb rasai d may Iter eaf ter detennine* The Municipal Connati shall ha ve power to regalate thair o wn proecedings and thè duties of their offiéers and set* vanto* and shall bave power to roake bye-lasv for tha follo wing purposes. Hegulation of public-hmises : issuing of ptiblio-house li- eenses, and imposing and col torti ng fees for thè sanie. Supprcssion of ganiblirigdioiises, opium-hoSSes, and houses of ili-fame. Regulafeion of trafile. Reglll at in g and licenslng boato* porterà, and vehtolès plvmg for Idre within thè Bercigli Hettlement. Prevention of nuisana.es, thè erettomi of unsafe or Infkm- mable bmldings, and thè follo wing of offensive Crades or t h ose injuriouR to thè publie health within tha Poreign Settoeménfe* Prove ut nig obstruction to thè pubHc thoroughfares. Preserving pubiic health and deeencv. Any bye-lasv made by thè M unici pai Colmai I may state a ma¬ ximum penalty nót to excaed twenty-fivc dollars for thè Inamidi thereof, AH sueh penai ties shall ha enfbrdnl by thè Àuthorities of thè offender, and all fines shall he paid over to thè inunicipal firn d. 7. Loto outside of tbose deseribed as “ À w lots on thè ge¬ nerai pian of thè Settlenient, and which are now covered by water at high fide, as sveli as 6lio.se vvhich mas ho forni ed by (101) 1 “ SEtf&GEMENTS „ EUROPEI ECO. 555 thè gradfóig of Station Islaml, sliall he knovn as “ Water fjots „. The upset priee of these lots «hall he thè same as C lots ; sudi lots shall he fìlled ami graded at thè expgnse of thè purehasers ami aceoiding to a pian whieh may he hereafter agreed upon. 8, Title ihseds shall he granted to purckases of lots in thè forni ai mex ed to this Agreement. 9. This Agreement mav Ire re visori and amended hy thè Domiti Authorities ami thè eompetent Foreign Anthoritìes hy common nonsent, and in suoli manyter as experi once sliall prove to he necessary. Forni of Title firmi. On cmtsidcration of thesiun of .... dollars, thè roceipt of whieh is li crei iv aoknowledged, thè umlersigned, aotìng on hehalf of thè Forcali Fnvenmient, hérehy graiits in perpetuilo- to , his heirs and assigns, thè tot of land situated ami desorilied in thè officiai pian of thè Foreign Settlement. as Lot N“. ami eontaining sq uare metres, on thè following eoiulitions: Firstly. That thè said , his heirs and assigns, shall pay in advance, on thè day of in each year, to thè Corcai! locai Authorities of Chemuipo. thè suiti of dollars as reni. Heeondly. That thè said. , his heirs ami assigns, sliall pay to thè Chemuipo Munidpaì Ccumcil sudi further sum as it- may ho Inumi necessary to col- lect as a tax l'or immieipal purposes. 'fili ni ìy. That every transfer of thè said lot sitali he nitide to no otlier persoli timi! a subject or citizeu of a 'l’reaty Power, ami sitali he oxeeuted bet'ore thè eompetent Au- thorities of thè transferrer and produc.ed hy thè tran¬ sfert* to his eompetent Authorities, Fourthly. That wìtliin thè space of eighteen months, thè said ereets huildiitgs on this lot, or makes impro vomente thereon to thè vai ut; of not less than : E. CAT KULAN! 5ffi (t02j A fot, doìhirs, oué thousand : B tot, dollars fi ve lumdred ; 0 fot, dollari two humlred ami fiffcy : ani tliat all buildings creeted oh ibis fot shall con fólti to thè description givcn in Scotio n 2 of tlìis Agreement (or thè General Foreign Settfoment at Chantal pò. Fifthiv. In case thè holrlor of this title deed absents hhtiself freni Corea without makirig provisi on far thè fulfilment of ite conditions, thè Oorean luthoritien ma v recitici* iato possession of this fot at any timo after thè reni, fcax, or assessment due thereon shall bave remai ned impili for more than one year. On suoli cases thè Oorean Government will ad v e riuso and sell thè propem hy piihlie auèlion, ami, after rennbursing themsclves and thè Mimici pai Donnei] for arreurs of reni and tuxes and coste of suoli saks, shall pa j thè baia noe over to thè Àuthorities of thè country to uditoli thè dcfaulter belongs. Sfothly. (This cdause to he insertici in thè case of tron- tage or Water Lote only)* The Corean Uo viti nuoti i re¬ serve to themselves thè righi of fflìing in thè ground in front of this fot for thè ] ni r pose of exteuding thè Foreign Settle n um t. Don e in duplicate t one copy beili g given to thè pnrohnser and thè other being retained by thè Corean locai àuthorities., this day of (8 ig nature of Corean Officiai). On qonsideration of thè grani oi thè abovc piece of ground, I thè said herehy agree to fulfil thè conditici is attaehed to this ti ilo deed, and I further StìÉnowfodge mysell bound to observe thè Mimici pai llegulations of thè l fonerai i*o- reign Settfoment of Gheimilpo under a penalty of twenty-fi ve dol¬ lari for eyory breach theréof. (Signature of Piirefwm). I , transfereh of thè said tot of ground, herehy agree to fulfil thè condì tiVms of this title deed, ami I i “ siìttmìmknts „ kuropmi k(,t. f.57 fin-tlier auknowUidge myaelf bound to observe Ilio Munioipal Ile- gukìtìoiw of tini Oeu csml l'Veign Sctiàomont uf Cbemulpo under ìi penali v noi lo cxcceil t-wentv-flve d oliar for overy hreach theroòf. ( Si.i/vdlare of Dune afe this day of (L. S.) (Signa¬ ture ni' Kiin i-Iong-Jip, Vice Presidenti, Cor . Foreign Obice). (L. S.) Signei I Ijhoìus II. Vinate, U. S, M mister. (L. S.) Signcd llurrv S. l'arkes, lìritish M blister. (0. S.) (Signature of Takezove Shiii idi irò, .lupai lese .M mister iìeside.nl). (L. S.) Signature of Yiian Shih-k’ai. Cliinese Residenti. ">">H E. CATELLANI INDICE PARTE I, I Privilegi degli stranieri* L I./ Oriniti' e L Estremo Oriento nello sviluppo dei privi¬ legi consolari . Rag. I -■ — Origine ed estensi onr dei privilegi co uso lari nell1 2 * 4 Estrèmo Oriente . . . 4 ìi — Giurisdizione consolare nelle controversie personali e mo¬ biliari fra stranieri . , n lf* 4. — La giurisdizione consolarti nelle controversie fra stranieri e imi igeili . . ^ 21 5- — La giurisdizione consolare in materia penalo . „ 83 3* — Immunità locali ottenute dagl ì stranimi . « * . „ 45 7. — Risultato comparativo dei privilegi in Oriente #• ueir e- stremo Oriento . . , . . , * 50 PARTE IL Sviluppo dei 11 settlements „ e loro ordina mento giuridico* 1. - Origine dei u sguernente — Il w Co-hong w e le fat¬ torie . . Pag, 2. — Formazione spontanea dei gruppi di popolazione straniera „ 4. Aree assegnate alla dimora ed all? uso degli stranieri , T, 4. Indole delle concessioni e titolo del possesso . . . „ — Interpretazione dei Trattali a danno della sovranità ter¬ ritoriali e della proprietà privata ...... „ d. — Necessità di provvedere al V amministrazione „ T. - Ganton . . .......... tt S* — Sfianghài .......... . & — Le altre concessioni . . LI — Governo ilei “ setti ements „ , . . . 1 5 II 1(5 '21 28 38 4f 48 152 ( 1 65.) i u SJiTTWSMEKTS „ E URO IMS I ECti. 5.59 11, IV autonomia coni mi ale- e T autorità tutoria , . -Pag. Vi. La sovranità della China noi u settlements ,r; il 4 tfltin ,, •„ fi. Autorità o leggi europee . » 14. Con&ione dogli indigeni nei u setfclemcnÉs [ ■„ , . - * 15, — Antecedenti analoghi . . » |t>. Vario forme e sviluppo delle con cessi on i territoriali •* * 17. - Trasmissione del possesso temporaneo (li territori! . . ^ IH. 1 “ setti era ents „ e il diritto pubblico. — Carattere giuri¬ dico e vicenda storica . . » 70 83 07 1 06 118 135 181 1 45 Appendice. — Patto relativo alla concessione straniera di Che- rnulpo ► . . * . . » (Finito di Htampuns il (fiorito- 27 (iprite U)OS)